Dopo quanto tempo una donazione diventa definitiva? Ecco cosa prevede la legge a seconda delle circostanze.
Non è facile stabilire quando la donazione diventa definitiva, in quanto sono diversi i soggetti legittimati a impugnarla e per differenti motivazioni. Oltretutto esiste, entro certi limiti, una possibilità di revoca da parte del donante stesso. Dato che ogni impugnazione è soggetta a diversi termini, non è possibile affermare che la donazione è diventata definitiva in senso assoluto, bensì è necessario analizzare ognuna di queste ipotesi.
La contestazione da parte dei creditori del donante
Una prima possibilità di contestazione della donazione è riservata ai creditori del donante. Quando quest’ultimo ha dei debiti, la sua donazione può essere impugnata entro 5 anni da parte dei creditori, purché il resto del patrimonio non sia sufficiente all’adempimento. Oltretutto, entro i primi 12 mesi il creditore è autorizzato ad aggredire direttamente il bene oggetto della donazione e pignorarlo. Ne consegue che se il donante ha dei debiti la donazione è definitiva soltanto dopo 5 anni.
Quando si può revocare la donazione
Il donante può revocare la donazione per ingratitudine del donatario oppure per sopraggiungimento di figli. Con ingratitudine del donatario non ci si riferisce all’aspetto morale, bensì al compimento di atti particolarmente gravi nei confronti del donatario (ad esempio il tentato omicidio) o dei suoi familiari. Questo tipo di revoca può essere esercitato anche degli eredi, sempre entro 1 anno dal momento in cui è stato reso noto l’atto di ingratitudine. Non sono comunque revocabili le donazioni rimuneratorie o per matrimonio.
Altrimenti, la donazione può essere revocata anche per la sopravvenienza dei figli, che il donante non aveva o di cui non era a conoscenza. La revoca può essere esercitata entro 5 anni dalla nascita/adozione o dal riconoscimento del figlio.
È poi prevista la possibilità di annullamento della donazione, se è stata causata da un errore del donante o è finalizzata a un motivo illecito.
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La donazione fittizia e i termini di impugnazione
La donazione fittizia si divide in due tipologie:
- La simulazione assoluta, con cui le parti fingono una donazione senza volerne gli effetti, ad esempio per ragioni fiscali. Questa donazione può essere impugnata senza limiti temporali.
- La simulazione relativa, in cui le parti realizzano una donazione mascherata da altro contratto, ad esempio la vendita. In questo caso la donazione è definitiva dopo 10 anni, oltre i quali non è impugnabile.
L’impugnazione della donazione da parte degli eredi
Gli eredi legittimari hanno la possibilità di impugnare le donazioni effettuate dal defunto, purché vi sia stata una lesione della loro quota di legittima e comunque entro 10 anni di tempo. Di conseguenza, se il defunto non ha lasciato coniuge, figli o genitori oppure sono trascorsi 10 anni dalla sua morte la donazione si può considerare definitiva.
Diversa l’ipotesi in cui la donazione ha oggetto un immobile che nel frattempo è stato venduto a un terzo. In questo caso, gli eredi hanno 20 anni di tempo dalla donazione per chiederne la restituzione. Nel caso in cui questo termine sia trascorso, resta la possibilità di agire contro il donatario (sempre entro 10 anni dalla morte del defunto) per ottenere il ripristino della propria quota, anche se non la restituzione del bene.
La contestazione delle donazioni informali
Esiste poi una specifica causa che impedisce alle donazioni di diventare definitive, che riguarda le donazioni con oggetto degli immobili o comunque quelle che superano il modico valore. Queste donazioni hanno infatti alcuni requisiti, in particolare necessitano dell’atto pubblico da parte del notaio.
In mancanza di atto notarile, questo tipo di donazione può essere impugnato senza alcun limite di tempo e dunque non diventa mai definitiva.
La donazione diventa definitiva?
È ora evidente che a seconda delle circostanze una donazione potrebbe diventare definitiva molto preso oppure mai. Bisogna comunque tenere conto di una differenza sostanziale tra ciò che è certo a norma di legge e ciò che invece può essere presunto dalle parti, garantendo loro un certo margine di sicurezza.
Per esempio, chi riceve la donazione potrebbe ritenere con ragionevole probabilità che il defunto non abbia altri figli ed essere certo di non compiere nei suoi confronti alcun reato. Così, la possibilità di revoca è decisamente remota, seppur non possa essere dichiarata come impossibile.
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