Il contratto di lavoro dipendente si configura come un rapporto a prestazioni corrispettive. Il dipendente si impegna a svolgere la prestazione manuale e / o intellettuale definita nella lettera di assunzione (o nelle intese successivamente intercorse) mentre il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione, calcolata in base a quelle che sono le ore lavorate e le assenze retribuite.
La retribuzione spettante ai lavoratori dipendenti, definita in base alle tabelle dei singoli contratti collettivi e delle norme di legge competenti in materia, può essere calcolata utilizzando due criteri diversi: la retribuzione ad ore o quella fissa mensile. Cosa cambia tra i due sistemi e qual è la soluzione migliore da adottare? Analizziamo la questione in dettaglio.
Dipendente retribuito ad ore o in misura fissa mensile, cosa cambia e cosa conviene?
Dipendente retribuito in misura fissa mensile, cosa significa?
Il dipendente retribuito in misura fissa (detto anche «mensilizzato») riceve un compenso identico in ciascun periodo periodo di paga. Questo significa che la retribuzione lorda non viene influenzata dai giorni di calendario presenti nei singoli mesi.
Fanno eccezione al principio appena citato eventuali compensi aggiuntivi, spettanti ad esempio a titolo di:
- Lavoro straordinario;
- Lavoro supplementare;
- Maggiorazioni retributive, ad esempio a titolo di lavoro festivo o notturno;
- Indennità legate alle particolari modalità di svolgimento della prestazione (si pensi all’indennità di reperibilità).
Al tempo stesso, il compenso fisso mensile può essere ridotto a seguito di determinate assenze per le quali non spetta la retribuzione, come:
- Aspettativa non retribuita;
- Assenza ingiustificata;
- Sospensione disciplinare;
- Permessi non retribuiti;
- Sciopero;
- Malattie non retribuite dall’Inps e nemmeno dal datore di lavoro.
La retribuzione può essere altresì influenzata da assenze del dipendente, per le quali spetta un’indennità economica a carico di Inps ed Inail, calcolata secondo modalità diverse dalla retribuzione lorda e, per questo motivo, con un risultato diverso da quello ottenuto a fronte di un mese interamente lavorato dal dipendente o con assenze esclusivamente a carico dell’azienda.
Si pensi, ad esempio, alle assenze per congedo parentale coperte da un’indennità Inps pari al 30% della retribuzione. media globale giornaliera. Da notare che, a seguito di quanto previsto dalla recente Manovra di bilancio per l’anno 2024 (approvata con Legge 30 dicembre 2023 numero 213) per i lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità / paternità dopo il 31 dicembre 2023, l’indennità è elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi, fino al sesto anno di vita del bambino (ovvero entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento):
- All’80% della retribuzione, per il primo mese;
- Al 60% della retribuzione, per il secondo mese (eccezionalmente, per l’anno 2024, anche il secondo mese è economicamente coperto dall’Inps in misura pari all’80% della retribuzione).
Da notare che il compenso fisso mensile si intende comprensivo delle festività cadenti nell’anno, eccezion fatta per quelle coincidenti con la domenica ed il 4 novembre. In questi due casi spetta infatti, nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) applicato, una quota aggiuntiva di retribuzione.
Ulteriori festività destinate ad essere liquidate in favore dei lavoratori mensilizzati vengono previste dai singoli contratti collettivi. E’ il caso per esempio delle festività cadenti nei sabati non lavorativi.
Quanto appena citato riguarda esclusivamente le ipotesi di festività non lavorate. Il discorso cambia per i casi festività in cui viene resa comunque la prestazione. In tal caso è infatti previsto il riconoscimento delle somme a titolo di lavoro straordinario / supplementare ovvero, in alternativa, l’accreditamento di corrispondenti ore di riposo compensativo e la sola maggiorazione per lavoro festivo nel rispetto del Ccnl applicato.
Dipendente retribuito in misura fissa mensile, un esempio di busta paga
Per comprendere appieno la questione, consideriamo l’esempio del lavoratore Mario, con retribuzione fissa mensile pari a 1.850,00 euro di cui:
- 1.750,00 euro a titolo di paga base, nel rispetto del Ccnl applicato;
- 50,00 euro a titolo di scatti di anzianità in osservanza a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato;
- 50,00 euro come superminimo assorbibile, a seguito di accordo tra le parti formalizzato in sede di assunzione.
Mario, pertanto, avrà diritto al compenso lordo di 1.850,00 euro in tutti i dodici mesi dell’anno, a prescindere dalle giornate lavorabili in ciascun mese.
Ipotizziamo invece la busta paga di dicembre 2023, con tre festività presenti nel mese: 8, 25 e 26.
Come anticipato, le festività (eccezion fatta per quelle cadenti di domenica e per il 4 novembre) sono già comprese nella mensilizzazione. Di conseguenza, Mario avrà diritto anche a dicembre alla retribuzione mensile lorda di 1.850,00 euro.
Dipendente retribuito ad ore, cosa significa?
I lavoratori retribuiti ad ore, al contrario di quanto appena descritto, ricevono un compenso parametrato alle ore lavorate nel mese cui si sommano le assenze per le quali spetta comunque la retribuzione a carico azienda come, ad esempio, ferie e permessi.
In tal caso il compenso lordo per le ore lavorate e per le assenze retribuite dall’azienda è calcolato moltiplicando il quantitativo orario per la retribuzione, anch’essa oraria. Quest’ultima, in particolare, si calcola dividendo gli elementi fissi della retribuzione (spettanti cioè al dipendente per tutte le mensilità ordinarie ed aggiuntive) per il divisore orario convenzionalmente previsto dal Ccnl applicato.
Il compenso lordo è altresì rappresentato dalle ore di assenza a carico di Inps ed Inail, come malattie, maternità, infortuni, congedo parentale, permessi previsti dalla Legge numero 104/1992, soltanto per citare alcuni esempi.
Di conseguenza, a differenza dei lavoratori «mensilizzati», la retribuzione per i dipendenti pagati ad ore risente del calendario di ciascun mese, nello specifico di quelle che sono le ore lavorabili.
La differenza tra retribuzione ad ore e mensilizzazione è presente anche per il trattamento economico delle festività non lavorate. In quest’ultima situazione spetta infatti un compenso ottenuto moltiplicando la retribuzione oraria per le ore teoriche che il dipendente avrebbe dovuto svolgere (da contratto) nella giornata coperta da festività.
Viceversa, in mancanza di un orario teorico, al lavoratore spetta la retribuzione oraria moltiplicata per 1/6 dell’orario settimanale a tempo pieno, previsto dal contratto collettivo.
Il trattamento economico dev’essere altresì garantito per le festività cadenti di domenica, per la festività soppressa del 4 novembre e per eventuali ulteriori casistiche definite dal Ccnl.
Da ultimo, gli effetti in busta paga per le ore lavorate nelle festività sono gli stessi dei dipendenti «mensilizzati», in termini di qualificazione delle prestazioni come straordinario, supplementare o riposo compensativo con maggiorazione per lavoro festivo.
Dipendente retribuito ad ore, un esempio di busta paga
Consideriamo l’ipotesi del lavoratore Mario, sempre con retribuzione lorda mensile di 1.850,00 euro ma retribuito ad ore. Di conseguenza, è necessario innanzitutto individuare il compenso orario tenendo presente un divisore definito dal Ccnl di 165.
Pertanto, il valore orario corrisponderà a 1.850,00 / 165 = 11,21 euro.
Nel mese di luglio, Mario ha lavorato tutte le ore in cui teoricamente avrebbe dovuto prestare l’attività, corrispondenti a 150. Il compenso sarà pertanto di:
11,21 * 150 = 1.681,50 euro.
Mario ha garantito anche a marzo la prestazione per tutte le ore lavorabili, in tal caso però corrispondenti a 135, in base al calendario del mese interessato. Il compenso corrisponde quindi a 11,21 * 135 = 1.513,35 euro.
Naturalmente quelli appena riproposti sono semplici esempi. Nella realtà le differenze tra i singoli mesi sono meno marcate.
Retribuzione ad ore o mensilizzata, cosa conviene?
In assenza di disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro, l’azienda può concordare, in sede di assunzione, di applicare la retribuzione oraria o quella mensilizzata, in base anche a quelle che sono le prassi e consuetudini interne o, addirittura, eventuali contratti aziendali.
In termini economici, considerando i compensi medi assunti con riferimento ad un intero anno di lavoro, le differenze tra i due sistemi di calcolo sono pressoché inesistenti.
Discorso diverso per quanto riguarda la percezione che il singolo lavoratore ha del compenso. Su questo terreno la mensilizzazione ha indiscutibili vantaggi in quanto il dipendente è sicuro, tutti i mesi, di ricevere la stessa retribuzione lorda.
Quest’ultima dinamica è la ragione per cui al giorno d’oggi la retribuzione oraria è relegata ad alcuni casi residuali come il personale operaio dell’industria e dell’artigianato.