Diffamazione a mezzo stampa: basta il titolo per il reato

Vittorio Proietti

18 Maggio 2017 - 18:30

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Per l’accusa di diffamazione a mezzo stampa basta un titolo: il contenuto è una questione separata, non occorre sia connesso. Ecco la novità dalla Cassazione.

Diffamazione a mezzo stampa: basta il titolo per il reato

La diffamazione a mezzo stampa può comportare reato anche per il solo titolo dell’articolo, secondo la recente Ordinanza della Cassazione 12012/2017, senza che il contenuto delle pezzo sia effettivamente diffamatorio.

Tuttavia la Corte di Cassazione aggiunge che la comunicazione deve essere chiaramente offensiva e generare il reato da parte del giornalista in modo evidente. Il titolo è infatti autonomo rispetto testo dell’articolo, ma il senso deve essere oggettivamente percepibile.

Il mezzo della comunicazione a stampa si evolve, sempre più frequentemente lettori disattendi confondo articoli di giornali con annunci pubblicitari. Tuttavia, la Legge non può restare indietro, sopratutto se il giornalista commette reato di diffamazione.

Il caso di un titolo giudicato diffamatorio, apparso sul quotidiano Repubblica nel 2003, potrà facilmente chiarire quale sia l’attuale orientamento della giurisprudenza sul reato di diffamazione a mezzo stampa.

Il reato di diffamazione a mezzo stampa

Il reato di diffamazione è punito dall’Art. 595 del Codice Penale e consiste in una offesa che minacci la reputazione di un individuo, con un primo aggravante riferito all’attribuzione errata di un fatto determinato.

L’alta frequenza delle cause di diffamazione a mezzo stampa verso i giornalisti è data dalla fattispecie del reato, in quanto per essere configurato ha bisogno che la persona offesa non sia presente o comunque che non abbia potuto incassare l’accusa direttamente.

La diffamazione avvenuta a mezzo stampa provoca di per sé l’aggiunta dell’aggravante, in quanto la comunicazione tramite articolo di giornale presuppone una platea di pubblico molto ampia e ciò giustificherebbe l’aumento a 3 anni di reclusione per massimo della pena.

Si veda anche il caso di diffamazione tramite social network.

Basta un titolo per incorrere in diffamazione a mezzo stampa

La Corte di Cassazione riguardo al reato di diffamazione a stampa pone effettivamente il dubbio che il solo titolo, letto unitamente all’occhiello e al sottotitolo, rivesta l’effettiva portata di diffamazione rispetto al corpo dell’articolo.

La comunicazione a stampa oggi viaggia su titoli e immagini, in quanto l’attenzione del lettore deve essere catturata rapidamente, data anche la quantità di notizie diffuse. Tuttavia, il reato può sussistere solo se il titolo esponga autonomamente una diffamazione.

La Corte di Cassazione infatti precisa che un titolo può comportare diffamazione se l’affermazione compiuta, chiara, univoca è integralmente percepibile come tale.

In caso di genericità, dovrà essere valutato anche il corpo dell’articolo. La lettura veloce infatti può portare un lettore distratto a interpretare male un titolo giornalistico, rilevando un effetto diffamatorio effettivamente non presente.

Il giudizio dipenderà comunque da ciò che rileverà la Corte, ma ci aspettiamo una pronta risposta da parte dell’Ordine dei Giornalisti.

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# Reato

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