Detrazioni figli a carico e regime forfettario: come funziona nel 2024 e novità

Patrizia Del Pidio

08/05/2024

I contribuenti forfettari non hanno diritto alle detrazioni, neanche per i figli a carico. Possono fruirne solo in un caso, vediamo quale.

Detrazioni figli a carico e regime forfettario: come funziona nel 2024 e novità

Come funziona la detrazione figli a carico per chi è in regime forfettario? Per i contribuenti forfettari, infatti, non sono ammesse le detrazioni: pagando un’imposta sostitutiva all’Irpef non hanno diritto alle detrazioni Irpef (visto che non versano l’imposta non hanno da cosa detrarre le spese effettuate). In ogni caso, questi contribuenti ammortizzano le mancate detrazioni con la percentuale di reddito non assoggettata a tassazione.

Per il pagamento dell’imposta sostitutiva, infatti, i forfettari ricavano il reddito imponibile, da quello complessivo, applicando il coefficiente di redditività che lascia, sempre, parte del reddito esentasse: la percentuale cambia in base alla tipologia di attività esercitata (tramite codice Ateco). Di fatto, quindi, i contribuenti forfettari non hanno diritto alle detrazioni per figli a carico.

Con l’avvicinarsi dell’avvio delle presentazioni del modello 730/2024 le detrazioni per figli a carico tornano a essere al centro dell’attenzione. Anche se l’introduzione dell’assegno unico per i figli (che toglie il diritto delle detrazioni per i figli fino a 21 anni a tutti i contribuenti) si compensa la distorsione del sistema fiscale per quel che riguarda il sostegno ai figli, vediamo quando i contribuenti forfettari hanno diritto alle detrazioni per la prole.

Come funziona la detrazione figli a carico

Le detrazioni per figli a carico permettono alle persone fisiche (Irpef) di sottrarre una percentuale delle spese sostenute a favore dei figli dalle imposte dovute.

Ogni contribuente con figli a carico può godere di un beneficio fiscale al momento della dichiarazione annuale dei redditi. Lo stesso contribuente può beneficiare di detrazioni fiscali anche per altri familiari a carico: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli anche adottivi o affidati, genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle conviventi con il contribuente.

I familiari sono considerati a carico se percepiscono un reddito annuo inferiore a 2.840,51 €. Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico è elevato a 4.000 €.

L’Agenzia delle Entrate fissa la detrazione di base per i figli a carico a:

  • 1.220 €, per il figlio di età inferiore a tre anni;
  • 950 €, se il figlio ha un’età pari o superiore a tre anni.

Questi importi vengono riproporzionati al reddito del contribuente e rapportati ai mesi (nel caso, ad esempio di figlio nato a maggio dell’anno di imposta, la detrazione compete per 7/12).

Per calcolare la detrazione Irpef effettiva si moltiplica la detrazione di base per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 95.000, diminuito del reddito complessivo, e 95.000. La formula da applicare è:
950 * [(95.000 - reddito complessivo) / 95.000].

In presenza di più figli l’importo di 95.000 euro deve essere aumentato di 15.000 per ogni figli successivo al primo:
per due figli si utilizzerà, quindi, l’importo di 110.000 con formula 950 * [(110.000 - reddito complessivo) / 110.000];
per tre figli si utilizzerà 125.000 con formula 950 * [(125.000 - reddito complessivo) / 125.000];
per quattro figli 140.000 con formula 950 * [(140.000 - reddito complessivo) / 140.000].

L’articolo 12 del Tuir (Testo Unico Imposte sul Reddito) stabilisce che le detrazioni per figli a carico debbano essere ripartite al 50% tra i genitori. La legge stabilisce però una deroga a questo precetto: il genitore con reddito complessivo più elevato può avvalersi del 100% detrazione.

Attraverso tale accordo il legislatore ha voluto evitare che a causa di possibili casi di incapienza Irpef di uno dei due genitori, l’intero nucleo familiare perdesse il beneficio fiscale previsto per i figli a carico.

“Incapienti” ai fini Irpef sono state considerate, per assimilazione, anche le partita Iva in regime forfettario, nel silenzio dell’Agenzia delle Entrate che fino al 2019 non era mai intervenuta sul caso specifico.

Detrazione figli a carico: cosa cambia per i forfettari

Dopo anni di silenzi, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 69/E del 22 luglio 2019 ha smentito quella che è stata una prassi adottata da molti contribuenti.

Il genitore in regime di tassazione Irpef non può recuperare il 50% della detrazione per i figli a carico persa dal contribuente titolare di partita Iva in regime forfettario, modalità di tassazione che per sua natura esclude la possibilità di fruire delle agevolazioni Irpef.

La richiesta di chiarimenti è chiara: l’istante, che avrebbe diritto a fruire della detrazione per figli a carico nella misura del 50%, chiede di sapere se può recuperare il 50% della detrazione persa dalla moglie in regime forfettario, che ne sarebbe esclusa “indipendentemente dalla circostanza che abbia o meno un reddito più elevato”.

Nel formulare la propria soluzione interpretativa, l’istante richiama a una circolare che da sempre è stata ritenuta a favore di contribuente, la n. 15/E del 16 marzo 2019, in cui veniva consentita - previo accordo tra i genitori - l’attribuzione del 100% della detrazione a uno solo dei genitori per evitare che, in caso di incapienza Irpef di uno dei due, il nucleo familiare perdesse in tutto o in parte l’agevolazione fiscale.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate è chiara: è possibile fruire della detrazione al 100% soltanto qualora il reddito complessivo del contribuente Irpef sia maggiore rispetto a quello del contribuente forfettario. L’unica via per non perdere il proprio 50% di detrazione per la moglie forfettaria è passare al regime di tassazione ordinario.

La detrazione per i figli a carico, così come tutte le restanti agevolazioni Irpef, non spetta ai contribuenti in regime forfettario, i cui ricavi o compensi sono assoggettati a imposta sostitutiva e non concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Il contribuente che aderisce al regime forfetario determina il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività, e dal reddito è possibile dedurre solo i contributi previdenziali obbligatori.

Il reddito conseguito in regime forfettario concorre al calcolo del limite per essere considerato a carico e, così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, rileva anche ai fini della comparazione del reddito più elevato necessario per stabilire quale genitore possa fruire della detrazione per figli a carico per l’intero importo.

La conclusione è chiara: il genitore sottoposto a tassazione Irpef può fruire della detrazione per figli a carico nella misura del 100% nella sola ipotesi in cui possieda un reddito complessivo più elevato rispetto al reddito della moglie.

Negata ogni possibilità di accordo per l’attribuzione al genitore in regime Irpef anche nel caso opposto.

A conclusione della propria risposta, l’Agenzia delle Entrate si lascia andare ad un consiglio non richiesto e sicuramente non necessario: la professionista può optare per il regime di tassazione ordinario, laddove l’applicazione di detto regime risulti più conveniente rispetto a quello forfettario.

Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 69 del 22 luglio 2019
Ripartizione della detrazione per figli a carico in presenza di redditi prodotti in regime forfetario - Art.12, comma 1, lett. c), del Tuir e Art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014

Quando i contribuenti forfettari hanno diritto alle detrazioni per figli a carico?

Con l’assegno unico universale i contribuenti forfettari possono recuperare le detrazioni per figli a carico fino a 21 anni, rendendo più conveniente la scelta di questo regime. Quando, invece, è possibile per le partite Iva che hanno scelto questo regime, chiedere le detrazioni per i figli che hanno compiuto i 21 anni?

I contribuenti forfettari non possono avere le detrazioni per i figli a carico solo se hanno redditi assoggettati soltanto a questa tipologia di regime fiscale. La legge non vieta di avere altri redditi, come quello da lavoro dipendente, ad esempio. Se il lavoratore autonomo, quindi, svolge anche parte di attività come dipendente, per i redditi percepiti come lavoratore subordinato ha diritto alle detrazioni per i figli a carico.

Lo stesso discorso vale per il forfettario che ha emesso nell’anno di imposta precedente ritenute d’acconto che rientrano negli «altri redditi» assoggettati all’Irpef, o che ha redditi derivanti da una locazione. Se il contribuente forfettario, quindi, ha anche dei redditi sui quali paga l’Irpef, in questo caso può fruire della detrazione per i figli a carico.

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