Definizione agevolata 2023, le Faq dell’Ader sulla rottamazione quater

Patrizia Del Pidio

13 Febbraio 2023 - 14:41

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Le risposte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione alla domande più frequenti dei contribuenti in tema di definizione agevolata dei debiti.

Definizione agevolata 2023, le Faq dell’Ader sulla rottamazione quater

Con la Legge di bilancio 2023 sono state introdotte ben 12 misure che consentono al contribuente di sanata la propria situazione con il Fisco. Ma la misura che maggiormente sarà utilizzata dai cittadini è senza ombra di dubbio la definizione agevolata che tutti conoscono come rottamazione-quater.

Con questa misura è possibile, infatti, pagare solo le quote di capitale dovute senza dover corrispondere eventuali interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio. Sui debiti molto vecchi questo significa poter ottenere un risparmio abbastanza importante sul debito da saldare.

E proprio perchè si tratta di una misura che interesserà una moltitudine di contribuenti, l’Agenzia delle Entrate Riscossioni, in data 10 febbraio 2023, ha pubblicato delle Faq per rispondere alle domande più frequenti dei cittadini.

Quali debiti rientrano nella definizione agevolata?

Nella rottamazione quater rientrano tutti i carichi che siano stati affidati all’agente di riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Sono compresi nella definizione agevolata anche:

  • i debiti che non sono ancora stati notificati;
  • quelli che sono stati rateizzati;
  • quelli che sono interessati da sospensione del pagamento;
  • debiti decaduti da una precedente rottamazione per tardivo, mancato o insufficiente versamento.

Quali debiti non vi rientrano?

Nella definizione agevolata non rientrano, ad esempio, i carichi affidati all’agente di riscossione prima del 1 gennaio 2000 e dopo il 20 giugno 2022, ma anche quelli relativi a:

  • recupero somme per aiuti di Stato:
  • crediti che derivano da condanne della Corte dei conti;
  • multe e sanzioni che derivino da sentenze di condanna penale;
  • somme affidate all’agente di riscossione dagli enti locali o territoriali a mezzo di avvisi di pagamento;
  • carichi affidati dall casse previdenziali private che non hanno prodotto entro il 31 gennaio 2023 un provvedimento in merito.

Domanda di adesione alla definizione agevolata 2023

La domanda di adesione va presentata entro il 30 aprile 2023 con apposita dichiarazione telematica all’Ader. Per la presentazione sono previste due modalità:

  • in area riservata accedendo con le proprie credenziali (Spid, Cie o Cns);
  • in area pubblica compilando il form apposito e allegando i documenti di riconoscimento.

Dopo la domanda di presentazione entro il 30 giugno l’Ader provvederà a dare comunicazione di accoglimento o diniego della domanda.

Pagamento definizione agevolata

Le somme dovute a titolo di definizione agevolata possono essere pagate in un’unica soluzione entro il 31 luglio oppure in un massimo di 18 rate suddivise in 5 anni.

Se si sceglie il pagamento rateale bisogna tenere conto che la prima (31 luglio 2023) e la seconda ra (30 novembre 2023) avranno importo, ognuna, pari al 10% del debito totale. Le successive 16 rate, che cadranno sempre il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni seguenti, avranno pari importo tra loro. E saranno maggiorate del 2% annuo con decorrenza dal 1 agosto 2023.

In questo caso bisogna fare bene i conti per capire se si riuscirà a pagare la prima e la seconda rata, in caso di debiti importanti, visto che il loro importo potrebbe essere anche molto elevato.

Rate non pagate e contenziosi

Cosa succede se non si paga una rata o si paga in ritardo? I benefici della definizione agevolata decadono e i versamenti già effettuati sono considerati come acconto del totale dovuto.

E cosa succede ad eventuali contenziosi aperti con l’Ader? La legge permette di inserire eventuali cartelle per le quali è aperto un contenzioso con l’amministrazione tributaria nella definizione agevolata, ma si deve rinunciare, in sede di domanda a proseguire gli stessi o aintentare eventuali ricorsi per le stesse cartelle.

Rottamazione per rateizzazioni in corso

Per chi aderisce alla rottamazione per cartelle la cui rateazione è già in corso, i pagamenti sono sospesi fino al 31 luglio. Alla data del 31 luglio, poi, si dovrà procedere a:

  • saldare la prima o unica rata della rottamazione in caso di accettazione della domanda;
  • riprendere il pagamento delle rate del precedente piano di rateazione in caso di mancato accoglimento.
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