Debiti col Fisco, le regole per pagare a rate le cartelle nel 2025

Nadia Pascale

23 Maggio 2025 - 11:26

Dal 1° gennaio 2025 sono entrate in vigore le nuove norme per la rateizzazione dei debiti fiscali. Si può chiedere la rateizzazione delle cartelle esattoriali fino a 120 rate in caso di difficoltà.

Debiti col Fisco, le regole per pagare a rate le cartelle nel 2025

I debiti con il Fisco possono essere dilazionati nel tempo grazie alla rateizzazione delle cartelle esattoriali. Ecco le regole da applicare dal 1° gennaio 2025.

Il Decreto legislativo n. 110/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024, ha previsto sostanziali cambiamenti in materia di rateizzazione delle cartelle esattoriali, tra cui la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateizzazione e la progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili da Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Con il decreto del 27 dicembre del 2024 del vice-ministro dell’Economia e delle Finanze sono state definite le norme di dettaglio per fruire delle nuove rateizzazioni per i debiti fiscali.

Ecco come funziona la rateizzazione delle cartelle esattoriali a partire dal 1° gennaio 2025.

Rateizzazione delle cartelle esattoriali, cos’è e quali sono le conseguenze

Chi è in difficoltà con i pagamenti delle cartelle esattoriali può chiedere la rateizzazione. Si tratta di una soluzione efficace in quanto consente di evitare la riscossione coattiva e permette di pagare in comode rate con interessi tutto sommato non elevati.

La prima cosa da sottolineare è che una volta richiesta la rateizzazione, pagando la prima rata si evita anche il pignoramento e sono sospesi quelli già intrapresi.

La rateizzazione deve essere chiesta a decorrere dal giorno in cui il contribuente ha ricevuto la cartella di pagamento, ma comunque entro 60 giorni dalla notifica.
Ricordiamo che l’eventuale rigetto dell’istanza deve essere motivato dall’Agenzia Entrate-Riscossione. Dal momento dell’accettazione dell’istanza non possono essere iniziate procedure esecutive, mentre con il pagamento della prima rata sono sospese le procedure esecutive eventualmente avviate tra cui anche il fermo auto.

Facciamo il punto delle regole per chiedere la rateizzazione del proprio debito fiscale.

Cartelle, cambiano le regole per pagare a rate

La cartella di pagamento è l’atto con il quale l’Agenzia delle Entrate-Riscossione richiede il pagamento delle somme risultate a debito del contribuente a seguito dell’attività di controllo dell’ente creditore (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni, ecc.).
Le regole per rateizzare le cartelle esattoriali cambiano in base agli importi che devono essere rateizzati.
In ogni caso la rata deve essere di importo non inferiore a 50 euro e comprende l’importo residuo del debito, interessi di mora, eventuali spese di notifica e, per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, l’aggio di riscossione.

Rateizzazione su semplice richiesta

La prima novità importante è rappresentata dal fatto che a partire dal 1° gennaio 2025 e per tutto il 2026, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, può arrivare fino a un massimo di 84 rate mensili.

Nel tempo i termini di pagamento devono essere estesi, infatti, per le richieste di rateizzazione presentate negli anni 2027 e 2028 il numero delle rate può estendersi fino a 96. Nel 2029 ci sarà un’ulteriore estensione della rateizzazione fino a 108 rate.

Rateizzazione in caso di difficoltà economiche documentate

Il beneficio diventa più elevato nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la situazione di difficoltà economica. In questo caso la dilazione è:

  • per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026 la rateizzazione può essere dilazionata da 85 rate fino a 120 rate;
  • per le richieste inoltrate negli anni 2027 e 2028 la rateizzazione si estende da 97 a 120 rate;
  • per le richieste inoltrate dal 1° gennaio 2029, invece, la dilazione può estendersi da 109 a 120 rate.

In ogni caso questi piani di rateizzazione si applicano per importi fino a 120.000 euro.

Se le somme iscritte a ruolo della singola istanza di rateizzazione sono di importo superiore a 120 mila euro, indipendentemente dall’anno in cui viene inoltrata la richiesta, la rateizzazione può estendersi a 120 rate.
In questo caso è però necessario inoltrare anche la documentazione comprovante lo stato di difficoltà.

Il decreto del 27 dicembre 2024, inoltre, ha previsto che in caso di calamità naturali o altri eventi che abbiano reso inagibile l’abitazione di residenza o la sede dell’impresa, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata in ogni caso sussistente, a patto che sia presentata la certificazione di inagibilità totale dell’immobile.

Proroga della rateizzazione del debito fiscale

In caso di peggioramento della situazione economico-finanziaria del contribuente che ha richiesto la rateizzazione, è possibile richiedere una modifica del piano di rientro. Si può richiedere la proroga solo nel caso in cui non ci sia stata decadenza dal piano, inoltre, la proroga può essere concessa una sola volta.

Anche in questo caso si può ottenere una proroga su semplice richiesta o una proroga attraverso la presentazione di documenti in grado di comprovare il peggioramento della situazione economico finanziaria.

Il numero massimo di rate della proroga è calcolato applicando le regole previste per la rateizzazione documentata, indipendentemente dalla tipologia del piano originario.

Decadenza dal piano di rateizzazione

La decadenza dal piano di rateizzazione si verifica in caso di mancato pagamento degli importi già rateizzati, ma i termini sono diversi a secondo della data in cui è stata concessa la rateizzazione dei debiti con il Fisco. In particolare:

  • per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 la decadenza in caso di mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive;
  • per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive;
  • per le rateizzazioni presentate dal 1° gennaio 2022 al 15 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.
  • per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.

In seguito a decadenza l’importo residuo deve essere riscosso in unica soluzione e non può essere richiesta una nuova rateizzazione.

Ricordiamo che queste regole non si applicano alle rateizzazioni della rottamazione quater. In questo caso chi ha aderito decade dal piano di rottamazione in caso di pagamento in ritardo anche di una sola rata. Sappiamo che nel tempo sono state previsti casi eccezionali in cui è stata concessa la possibilità di rientrare nel piano della rottamazioen quater.

Come accedere alla rateizzazione

Per le rateizzazioni “su semplice richiesta” (importo fino a 120 mila euro e per un numero massimo di rate fino a 84), è possibile avvalersi del servizio “Rateizza adesso” disponibile sul sito internet di AdeR nell’area riservata, che consente di ottenere, direttamente online, la rateizzazione. Il servizio “Rateizza adesso” può essere utilizzato anche da una persona di fiducia o da un intermediario fiscale.
Si accede al servizio “Rateizza Adesso” attraverso l’area riservata del portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione a cui si accede con codice:

In alternativa si può presentare tramite Pec (agli indirizzi indicati sul modello) il modulo RS compilato.

Modello RS rateizzazione debito fiscale
Modello RS rateizzazione debito fiscale

Dalla presentazione della richiesta e, finché si è in regola con i pagamenti delle rate, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non iscrive nuovi fermi o ipoteche, né attiva qualsiasi nuova procedura esecutiva.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione esamina la richiesta di rateizzazione e in caso di accoglimento invia i bollettini del piano di rateizzazione. Il contribuente può anche richiedere l’addebito diretto in conto corrente.

Come chiedere la rateizzazione per debiti oltre i 120.000 euro

Per gli importi che superano i 120.000 euro si può richiedere la rateizzazione presentando domanda tramite gli specifici indirizzi Pec riportati nel modello R-2. In questo caso però si dovrà allegare il proprio ISEE per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. In questo caso si usa il modello RDF.

Modello RDF rateizzazione persone fisiche
Modello RDF rateizzazione persone fisiche

Nel caso in cui il soggetto debitore sia diverso da persone fisiche e ditte individuali in regimi fiscali semplificati, non si allega naturalmente l’Isee ma il prospetto per la determinazione dell’indice di liquidità e dell’indice Alfa e la copia dell’ultimo bilancio/relazione economico-patrimoniale approvata dall’organo di controllo contabile.
Nel caso di società di persone, enti non commerciali e ditte individuali in contabilità ordinaria, è necessario allegare anche l’atto costitutivo.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si usa il modello RDG.

Modello RDG, rateizzazione persone giuridiche
Modello RDG, rateizzazione persone giuridiche

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