Chi paga il risarcimento per i danni provocati dal vento forte? Ecco di chi è la responsabilità secondo la legge e quando si può parlare di caso fortuito.
In questi giorni diverse città italiane sono state alle prese con un forte vento, le cui raffiche particolarmente intense - nel Nord fino a 100 km/h - hanno creato parecchi problemi. Si pensa subito agli b, che in effetti possono essere sradicati dal forte vento e causare incidenti, ma gli effetti sono molto più ampi, oggetti di vario tipo che vengono scaraventati per strada, ombrelloni, serrande, perfino calcinacci dai balconi e pali della luce. Senza dimenticare il ruolo del vento nella propagazione di incendi, con un pericolo generale piuttosto elevato.
Tanti cittadini hanno subito danni, personalmente oppure ai propri beni, e si chiedono ora chi debba pagare il risarcimento. Ecco cosa prevede la legge in proposito.
Chi è responsabile per i danni provocati dal vento?
I danni provocati dal vento possono quindi essere molti, sia agli b che alle persone rimaste ferite, ma non è semplice individuare la corretta responsabilità. Ovviamente, nessuno è responsabile del vento in qualità di evento atmosferico, ma per quanto riguarda la manutenzione e la conservazione dei beni ogni proprietario o custode deve fare i conti anche con eventi di questo genere. Ognuno è tenuto a evitare che i propri oggetti siano causa di danni, tenendo conto del caso fortuito.
Secondo la legge, il caso fortuito è quell’evento dal carattere del tutto eccezionale e imprevedibile, tale da esonerare dalla responsabilità. In altre parole, laddove il vento è stato così intenso da vanificare tutte le precauzioni adottate, non c’è responsabilità e nessuno dovrà pagare il risarcimento. Non si deve però pensare che il vento rappresenti sempre un caso fortuito soltanto perché si tratta di un evento atmosferico.
Forse non è possibile anticipare con precisione assoluta gli orari e l’intensità delle raffiche, ma le previsioni del meteo indicano comunque dei dati di massima. Tutti dovremmo sapere, a seconda del luogo e del periodo, quando e quanto vento è ragionevole attendersi. Raffiche che distano di poco da questi parametri non possono essere considerate fortuite, perché la diligenza richiesta dalla legge chiede di adottare tutte le misure possibili per far fronte a eventi inaspettatamente intensi.
Secondo la giurisprudenza, bisogna aspettarsi che gli eventi atmosferici possano risultare eccessivi, tenendo conto anche del cambiamento climatico e della zona del territorio. Non bisogna guardare alla media stagionale, ma nemmeno alle nozioni di esperienza comune, che possono appunto non tenere conto di fattori rilevanti. Sono piuttosto le rilevazioni del servizio meteorologico ad essere fonte di prova, perché caratterizzate da oggettività e analisi completa di tutti i fattori rilevanti. Oltretutto, prima di poter invocare il caso fortuito bisogna anche valutare lo stato di conservazione o manutenzione dei beni.
Consideriamo qualche esempio pratico. Un ombrellone non ancorato adeguatamente al terreno o alberi che non sono stati potati possono con il vento finire in strada e causare incidenti oppure danneggiare case, negozi, auto e persone. Con il vento supera i 100 km/h è assai probabile che questi stessi oggetti causino danni anche se adeguatamente mantenuti, ma allo stesso tempo dovrebbero farlo in modo minore, anche semplicemente resistendo per più tempo.
L’eccezionalità dell’evento, dunque, non risiede soltanto nelle sue caratteristiche e nelle medie statistiche, ma anche nella relazione tra i danni e l’eventuale negligenza nella cura degli oggetti. La Corte di Cassazione ha infatti escluso il caso fortuito riguardo alla morte di un passante rimasto colpito dall’ombrellone di un banco al mercato, considerando che il vento non fosse stato così intenso da essere imprevedibile.
La stessa Cassazione ha invece ammesso il caso fortuito in merito a un incidente stradale causato da un ramo caduto per strada, perché le raffiche erano particolarmente intense e gli alberi erano stati da poco sottoposti alla manutenzione. Rispettivamente, le sentenze citate sono la n. 1500/2013 e la n. 22385/2012.
Chi paga il risarcimento?
Questa lunga premessa per capire la responsabilità in caso di danni provocati dal vento è indispensabile per comprendere anche chi paga il risarcimento danni. Il proprietario o chiunque abbia il dovere di custodia dell’oggetto che ha causato danni è tenuto al pagamento del risarcimento, purché non sia invocabile il caso fortuito.
L’amministrazione nel caso degli alberi, il negoziante per ombrelloni e tende, il proprietario di casa per i calcinacci, i vasi caduti dal balcone e così via.
Nel caso dell’incendio, poi, sarà responsabile chi ha gettato il mozzicone, malcustodito del liquido infiammabile, usato fiamme libere in modo imprudente.
Non bisogna poi dimenticare che quando non c’è caso fortuito e quindi si ha una responsabilità potrebbero esserci anche delle conseguenze penali, come il reato di lesioni e, nelle ipotesi più gravi, di omicidio colposo.
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