Con la Legge n. 34/2026 nascono le centrali consortili, nuovi enti mutualistici di sistema per le PMI riunite in consorzi di filiera: come funzionano, chi può aderire e cosa cambia.
Il sistema produttivo italiano è fatto per oltre il 90% di micro, piccole e medie imprese e questo dato rappresenta una ricchezza strutturale, ma anche una debolezza: le MPMI faticano infatti ad accedere ai grandi mercati, a investire in innovazione e a gestire in modo efficiente i costi del lavoro e della formazione.
Le aggregazioni tra imprese (consorzi, reti d’impresa, distretti) hanno sempre rappresentato una risposta parziale a questo problema. Con la Legge annuale sulle PMI n. 34 dell’11 marzo 2026, in vigore dal 7 aprile 2026, il legislatore aggiunge un nuovo tassello a questa architettura: le centrali consortili, riconosciute come enti mutualistici di sistema con il compito di coordinare e rafforzare le aggregazioni già esistenti, portando scala, sinergie e risorse condivise a un livello superiore rispetto al singolo consorzio.
Cosa sono le centrali consortili: la definizione della Legge PMI
L’articolo 4 della Legge n. 34/2026 riconosce quali “enti mutualistici di sistema” le società denominate “centrali consortili”, aventi funzioni di indirizzo e coordinamento delle aggregazioni di microimprese e piccole e medie imprese già riunite in consorzi di filiera.
In termini concreti, si tratta di una struttura aggregativa di secondo livello: non è un consorzio che associa direttamente imprese, ma un ente che coordina consorzi già esistenti, i cui soci sono a loro volta micro, piccole e medie imprese organizzate per filiera. La norma costruisce un modello organizzativo intermedio tra consorzi e imprese, che si caratterizza per una forte impronta mutualistica e per requisiti strutturali ben definiti.
La forma giuridica prescelta dal legislatore è quella della società consortile per azioni, ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile. Non si tratta, quindi, di un ente del terzo settore né di una cooperativa, ma di una struttura societaria a carattere mutualistico, soggetta alla vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Lo scopo è l’accrescimento della capacità innovativa e competitiva delle imprese associate, attraverso economie di scala, condivisione di risorse e coordinamento strategico che nessun consorzio di piccole dimensioni potrebbe ottenere da solo.
Chi può costituire una centrale consortile: i requisiti minimi
Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sulla base di un’istanza degli interessati corredata della documentazione comprovante il possesso di almeno i seguenti requisiti:
- che la centrale consortile riunisca almeno cinque consorzi collocati nel territorio di almeno tre regioni;
- che i consorzi riuniti nell’ente mutualistico prevedano ciascuno almeno dieci consorziati;
- la costituzione di un fondo patrimoniale mutualistico alimentato dai contributi degli associati e dalle eventuali contribuzioni esterne pubbliche o private.
Sul fronte della governance e della destinazione degli utili, lo statuto deve prevedere vincoli stringenti coerenti con la natura mutualistica dell’ente:
- il divieto di distribuire dividendi superiori all’interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;
- il divieto di distribuire le riserve durante la vita sociale;
- in caso di scioglimento, la devoluzione dell’intero patrimonio sociale, al netto del capitale e dei dividendi maturati, a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.
Un elemento di rilievo riguarda il numero massimo di soggetti riconoscibili: non possono essere riconosciute più di cinque centrali consortili.
Si tratta di una scelta deliberata del legislatore per evitare una proliferazione di enti e concentrare la funzione di coordinamento in soggetti con sufficiente massa critica a livello nazionale.
Quali imprese rientrano nell’ambito delle MPMI
Per inquadrare correttamente il perimetro delle centrali consortili è utile ricordare le soglie dimensionali che definiscono le micro, piccole e medie imprese ai fini della normativa:
- Le microimprese hanno un totale attivo fino a 450.000 euro, ricavi netti fino a 900.000 euro e non più di 10 dipendenti in media.
- Le piccole imprese arrivano fino a 5 milioni di euro di totale attivo, 10 milioni di ricavi e 50 dipendenti.
- Le medie imprese hanno un totale attivo fino a 25 milioni di euro, ricavi fino a 50 milioni e non più di 250 dipendenti.
È in questo universo, che rappresenta la quasi totalità del tessuto imprenditoriale italiano, che le centrali consortili sono destinate ad operare, con una funzione di aggregazione e coordinamento che può fare la differenza sul piano della competitività.
Vigilanza e riconoscimento ministeriale
La vigilanza sulle centrali consortili è attribuita in via esclusiva al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha il compito di accertarne le finalità mutualistiche. Il riconoscimento avviene su istanza degli interessati ed è formalizzato con decreto ministeriale.
Questo sistema di accreditamento pubblico e vigilanza istituzionale distingue le centrali consortili dagli ordinari soggetti di diritto privato e le avvicina, per certi versi, al modello delle grandi cooperative nazionali o delle centrali cooperative, che da decenni operano con funzioni di sistema sotto la supervisione ministeriale prevista dal D.Lgs. n. 220/2002.
Il riferimento a quella normativa nella delega al Governo indica la direzione verso cui si intende orientare il nuovo istituto, valorizzando un modello di vigilanza già collaudato nel mondo cooperativo.
La delega al Governo: cosa disciplineranno i decreti attuativi
La Legge n. 34/2026 non esaurisce la disciplina delle centrali consortili, ma contiene una delega al Governo per adottare entro dodici mesi uno o più decreti legislativi che ne definiscano il funzionamento operativo.
Il perimetro della delega è molto ampio e include:
- promozione dell’occupazione e stabilità dei rapporti di lavoro;
- formazione continua e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- integrazione tra imprese della filiera, anche attraverso strumenti come codatorialità e distacco;
- coordinamento con la disciplina dei contratti pubblici e con il sistema cooperativo.
Tre di questi ambiti meritano un’attenzione particolare. La codatorialità, ossia la possibilità che più imprese condividano formalmente uno stesso lavoratore, è uno strumento già previsto nel contratto di rete ma raramente utilizzato per la complessità gestionale che comporta. Una disciplina organica nell’ambito delle centrali consortili potrebbe renderla accessibile anche a realtà di piccole dimensioni, con benefici significativi in termini di flessibilità organizzativa e riduzione dei costi del lavoro per ciascuna impresa consorziata. Il distacco dei lavoratori tra imprese della stessa filiera segue una logica analoga. La formazione continua delle maestranze, gestita a livello centralizzato dalla centrale consortile, potrebbe abbassare i costi per singola impresa e garantire standard uniformi lungo la filiera, con ricadute positive anche sul fronte della sicurezza.
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I vantaggi per le PMI: scala, risorse e accesso ai mercati
Al di là della struttura tecnica, la domanda rilevante per un imprenditore o un manager è una sola: cosa ci guadagno? I vantaggi potenziali delle centrali consortili per le imprese aderenti si articolano su più livelli.
- Scala economica e potere contrattuale
Una centrale che coordina cinque o più consorzi, ciascuno con almeno dieci imprese, rappresenta aggregati di decine o centinaia di piccole realtà. Questo peso contrattuale consente di negoziare condizioni migliori con fornitori, istituti di credito e partner commerciali, in misura impensabile per il singolo consorzio. - Accesso agli appalti pubblici
La stessa Legge n. 34/2026, all’articolo 5, interviene sul Codice dei contratti pubblici per rafforzare il ruolo dei consorzi nelle procedure di gara. Le centrali consortili, coordinando consorzi già qualificati, possono diventare uno strumento per aggregare requisiti e competenze e consentire alle piccole imprese di competere per commesse altrimenti irraggiungibili. - Condivisione di costi e servizi
Formazione, sicurezza sul lavoro, innovazione tecnologica, consulenza legale e fiscale: tutte funzioni che una singola micro impresa non può permettersi in modo strutturato, ma che una centrale consortile può erogare in modo economicamente efficiente per tutti i suoi associati. - Fondo patrimoniale mutualistico
La costituzione obbligatoria di un fondo patrimoniale alimentato dai contributi degli associati e da eventuali contribuzioni esterne, anche pubbliche, crea una riserva di risorse da destinare a progetti comuni, investimenti in innovazione e interventi di sostegno nei momenti di difficoltà. È un meccanismo di solidarietà strutturale che nessuna forma aggregativa esistente prevede in modo così esplicito.
Lo stato attuale: cosa è operativo e cosa attende i decreti
È importante che le imprese abbiano un quadro chiaro di cosa è già in vigore e cosa invece dipende dai prossimi passi normativi. La Legge n. 34/2026 è entrata in vigore il 7 aprile 2026 e il riconoscimento formale delle centrali consortili come enti mutualistici di sistema è già operativo: chi riunisce i requisiti può presentare istanza al MIMIT per ottenere il riconoscimento.
La disciplina operativa di dettaglio (codatorialità, formazione, sicurezza, coordinamento con i contratti pubblici) attende invece i decreti legislativi che il Governo dovrà adottare entro aprile 2027.
Per le imprese e i consorzi interessati, il periodo che si apre ora è quello più utile per verificare i requisiti, mappare le aggregazioni esistenti e avviare il processo di costituzione del soggetto in forma di società consortile per azioni, in modo da essere pronti al momento in cui il quadro attuativo sarà completo.
Aggiornato ad aprile 2026. Riferimento normativo: Legge 11 marzo 2026, n. 34, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026, in vigore dal 7 aprile 2026. I decreti legislativi attuativi della delega contenuta nell’articolo 4 devono essere adottati entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge.
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