Cosa rischia chi fa volantinaggio senza autorizzazione

Ilena D’Errico

28 Ottobre 2023 - 19:00

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Ecco cosa rischia chi fa volantinaggio senza autorizzazione e quali sono le regole da seguire secondo la legge in materia.

Cosa rischia chi fa volantinaggio senza autorizzazione

I volantini possono essere uno strumento promozionale molto efficace, a patto di essere ben studiati. Il volantinaggio resta uno dei metodi pubblicitari più impiegati, perché consente di raggiungere molti destinatari in tempi relativamente brevi ed è accessibile anche a chi è all’inizio della sua attività. Bisogna curare la grafica e il messaggio, ma anche stare attenti a non violare le disposizioni di legge a riguardo. Ecco qual è la disciplina e cosa rischia chi fa volantinaggio senza autorizzazione.

La normativa sul volantinaggio, quando è legale

Per l’estrema facilità con cui anche amatorialmente è possibile far volantinaggio spesso si rischia di sottovalutare gli aspetti legali della questione. Bisogna, infatti, sapere che la disciplina sul volantinaggio prevede alcune regole inderogabili, in merito alle quali bisogna distinguere tra la regolamentazione nazionale e quella locale.

Quanto al diritto penale, si fa riferimento all’articolo 663 del Codice penale che vieta categoricamente di mettere in circolazione scritte o disegni senza la prevista autorizzazione. Questo reato è stato depenalizzato, perciò rimane solo un illecito amministrativo e i trasgressori non ricevono restrizioni della libertà personale, ma sanzioni pecuniarie. In ogni caso, la norma nazionale prevede che che per far volantinaggio sia necessario avere l’autorizzazione.

L’autorizzazione all’attività di volantinaggio deve essere rilasciata dal Comune o dalla Provincia del luogo in cui si intende distribuire i volantini. In tal proposito, è bene sapere che non esiste una disciplina generica. La legge nazionale, ovvero la norma citata del Codice penale, si limita infatti a imporre la necessità di autorizzazione. Le modalità e i criteri specifici sono invece rimandati all’Ente competente.

Di norma, tuttavia, sussistono i seguenti requisiti generali:

  • Il contenuto lecito del volantino, dunque che non sia contrario (né nel testo né nelle rappresentazioni grafiche) all’ordine pubblico, alle leggi o al buon costume, ovvero la comune sensibilità;
  • il pagamento di una tassa in favore dell’Ente, per lo più di importo simbolico.

Resta quindi fondamentale informarsi presso l’Ente di competenza sulle modalità precise da seguire, possibilmente portando con sé il progetto del volantino in visione.

Cosa rischia chi fa volantinaggio senza autorizzazione

Chi fa volantinaggio senza autorizzazione rischia la sanzione amministrativa pecuniaria da 51 a 309 euro, così come stabilito dall’articolo 663 del Codice penale. A questa sanzione si può aggiungere quella individuata dal Testo unico degli Enti locali, che prevede l’obbligo di versare al Comune o alla Provincia di competenza una somma compresa tra 25 e 500 euro. La cifra finale viene valutata, entro questi limiti, secondo la gravità del fatto commesso e delle modalità attuate.

Infine, si rischiano anche le eventuali sanzioni imposte dai regolamenti comunali e provinciali in base alla violazione attuata. Di conseguenza, è bene seguire correttamente le regole, anche perché le sanzioni possono risultare piuttosto importanti ed evitabili con il pagamento di una tassa di importo nettamente inferiore.

La giurisprudenza sul volantinaggio senza autorizzazione

Si potrebbe pensare che le norme sul volantinaggio non siano effettivamente applicate puntualmente dagli Enti, ma in realtà le sanzioni sul volantinaggio senza autorizzazione sono molto frequenti. La repressione del volantinaggio abusivo è spesso poco efficace per via dell’usualità con cui vengono rigettate le autorizzazioni, tanto che la giurisprudenza è ricca di ricorsi effettuati dai professionisti.

Le sentenze dei Tar hanno ribadito in più occasioni i limiti degli Enti, ricordando loro che hanno la facoltà di sanzionare il volantinaggio abusivo ma che non possono assolutamente negare la richiesta di autorizzazione senza fornire motivazioni valide. I Comuni e le Provincie, quindi, non possono impedire il volantinaggio (causando peraltro dei danni economici anche importanti ai richiedenti) ma soltanto sanzionare le condotte abusive o respingere le domande illecite, ad esempio in caso di contenuti contrari alla legge o discriminatori.

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# Legge

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