Cosa rischia il professore che ha tirato un pugno a uno studente?

Ilena D’Errico

04/11/2022

04/11/2022 - 23:20

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Un alunno di una scuola superiore si è preso gioco del suo insegnante ed è stato colpito con un pugno. Cosa rischia il professore?

Cosa rischia il professore che ha tirato un pugno a uno studente?

A Pontedera, in provincia di Pisa, un professore ha colpito con un pugno allo stomaco un alunno che lo stava prendendo in giro. In questi giorni il video che riprende l’avvenimento è diventato virale, pertanto è spontaneo cercare di capire cosa rischia il professore che ha colpito lo studente.

Il video riprende chiaramente sia le smorfie sbeffeggianti dell’alunno che la reazione del professore nel momento in cui si alza e gli sferra un pugno, sotto lo sgomento della classe. L’alunno si piega in due dal dolore e l’insegnante rincara la dose avvicinandosi con parole di sfida.

La mamma dell’alunno aggredito è intervenuta pubblicamente per condannare il comportamento del figlio, oltre ovviamente a quello del docente, motivo per cui ha già sporto denuncia. Nel frattempo, il Provveditorato agli studi sta compiendo i relativi accertamenti, così come le forze dell’ordine, in quanto il professore nega il gesto.

Cosa rischia il professore: la legge penale

La legge italiana punisce qualsiasi tipo di violenza, tenendo conto delle particolari circostanze di ogni fattispecie, in maniera più o meno pesante. Per alcuni casi specifici sono previste delle attenuanti, mentre in altre situazioni la pena è aggravata al fine di tutelare una categoria di persone particolarmente a rischio o di condannare un comportamento considerato eccessivamente pericoloso.

Nonostante questo, non esiste il reato di aggressione, anche se questo termine viene spesso usato nel parlato comune. Sono infatti diversi i reati che riguardano la violenza e in particolare si può parlare di:

  • Percosse
  • Lesioni personali
  • Maltrattamenti
  • Violenza sessuale

Naturalmente ognuno di questi prevede una serie di sanzioni molto differenti fra loro, quindi per capire cosa rischia il professore è indispensabile individuare a quale di queste categorie può iscriversi il suo comportamento. Escludendo in primis la violenza sessuale, che non ha evidentemente alcuna rilevanza, passiamo in rassegna gli altri tre.

Il reato di percosse art. 581 c.p. punisce ogni tipo di manomissione violenta nei confronti di un soggetto, purché dalla violenza non consegua una malattia e solo quando l’aggressione non rientra in un altro reato come elemento costitutivo o aggravante. Rientrano quindi in questa fattispecie tutte quelle aggressioni fisiche come schiaffi, pugni, spintoni e tirate di capelli. L’elemento del dolore provato dalla vittima non è rilevante, è infatti sufficiente che ci siano le condizioni per provocarlo.

Il reato di percosse serve quindi a tutelare l’incolumità altrui e prevede la reclusione fino a 6 mesi, oltre a una multa fino a 309 euro. Il reato di lesioni personali, invece, prevede che dall’aggressione consegua una malattia, o che ci siano i presupposti perché questo accada. Infine, il reato di maltrattamenti prevede che le aggressioni, fisiche o verbali, si seguano in modo abituale.

È quindi evidente come il reato di percosse sia con più probabilità quello commesso dal professore nel momento in cui ha colpito l’alunno con un pugno. Tenendo conto che la mamma della vittima ha già presentato denuncia e la polizia sta provvedendo agli accertamenti, se il professore venisse giudicato colpevole rischierebbe quindi almeno fino a 6 mesi di detenzione.

A questo proposito, tuttavia, bisogna considerare anche l’aggravante prevista nel caso in cui la vittima dell’aggressione sia minorenne. Aggravante che determina il possibile aumento della pena di un terzo, in seguito alla valutazione del giudice che si occuperà del caso. L’insegnante, quindi, rischia fino a 8 mesi di carcere, a patto che non gli venga riconosciuta anche una seconda circostanza aggravante: l’abuso di autorità art. 61 c.p., proprio in funzione della sua posizione di supremazia in quanto docente.

Sempre tenendo conto della sua posizione, esiste anche la possibilità che il comportamento dell’insegnante rientri nel reato di abuso dei mezzi di correzione o disciplina art. 571 c.p., che serve per l’appunto a perseguire le azioni violente inerenti allo svolgimento della normale attività professionale.

Tuttavia, questo reato si configura principalmente nel caso in cui dalla violenza seguano lesioni o malattia, pertanto è molto più probabile che non sia il caso dell’aggressione effettuata dal professore, anche se questo aspetto sarà valutato eventualmente dal giudice in seguito alle indagini e a eventuali referti medici, che al momento non sono presenti. In ogni caso anche questo reato prevede la reclusione fino a 6 mesi di carcere.

A livello teorico non si può escludere che vengano applicate alcune attenuanti, dovute alla provocazione attuata dall’alunno, ma si tratta di una circostanza piuttosto remota, soprattutto in ragione del ruolo ricoperto dall’aggressore.

Le conseguenze disciplinari

Il Ccnl scuola prevede alcune regole di condotta ben precise per i dipendenti della Pubblica istruzione, fra le quali è perfino vietato alzare la voce contro gli alunni. Gli insegnanti, in particolar modo, sono spinti a utilizzare i legali metodi a disposizione per la disciplina, ad esempio le note sul registro e le sospensioni.

Le sanzioni per la violazione del codice di condotta vanno dall’avvertimento scritto, alla sospensione dal servizio più o meno lunga, fino alla destituzione dall’incarico. La sanzione appropriata viene valutata di volta in volta dal provveditorato agli studi, tenendo conto del rapporto educativo compromesso. Il preside ha comunque comunicato di aver preso i necessari provvedimenti, e l’insegnante dovrebbe al momento essere in sospensione, anche se formalmente risulta in ferie.

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