Cosa rischia chi pubblica video altrui senza consenso e quando è reato

Ilena D’Errico

2 Giugno 2023 - 21:07

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Pubblicare video altrui senza il loro permesso: ecco cosa si rischia, quando è reato e quando invece è lecito. Cosa succede se si pubblica il video di un reato?

Cosa rischia chi pubblica video altrui senza consenso e quando è reato

Nel pieno dell’era dei social network la condivisione di contenuti, video o immagini, è un aspetto che caratterizza la quotidianità della maggior parte delle persone. C’è chi investe tempo sui social per promuovere la propria attività, chi invece cura i suoi profili per semplice svago. Non di rado, si propongono immagini e video raffiguranti altre persone. Un atto che, complice proprio la facilità e l’abitudine, viene spesso sottovalutato.

La legge è chiara sul punto: non si possono condividere immagini e video raffiguranti altre persone senza il loro espresso consenso, altrimenti si configura una violazione della privacy. Le conseguenze di questo atto, a tutti gli effetti un illecito, possono poi essere più o meno gravi a seconda delle circostanze specifiche, ma in ogni caso la multa è dietro l’angolo. Vediamo allora cosa rischia chi pubblica video altrui senza consenso e quando.

Pubblicare video sui social, quando è violazione della privacy

L’articolo 10 del Codice civile definisce l’illecito di “abuso dell’immagine altrui”, che si configura quando le immagini raffiguranti una persona sono esposte o pubblicate fuori dai casi previsti dalla legge, o comunque arrecandole danno o pregiudizio. Ecco che la questione si dirama: per condividere video e immagini altrui serve il consenso, ma anche con il consenso non si può usare il contenuto per arrecare danno alla vittima (ad esempio nuocendo alla sua reputazione).

La situazione è poi analizzata anche dall’articolo 96 della Legge sulla protezione del diritto d’autore, secondo cui:

Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa (…).

Insomma, la regola di base è piuttosto semplice ed è valida per qualsiasi genere di pubblicazione, compresa quella online sui social network. È poi vero che esistono delle eccezioni alla necessità del consenso, ovvero:

  • Il soggetto è un personaggio pubblico;
  • la persona ritratta ricopre una carica pubblica;
  • il contenuto riguarda eventi di interesse pubblico e non riguarda nessuna persona nello specifico.

Infine, il consenso può essere eluso per le pubblicazioni riferite alle seguenti finalità:

  • Giustizia;
  • polizia;
  • scientifica;
  • culturale,
  • didattica.

In tutti gli altri casi è necessario il consenso dell’interessato o dei suoi genitori se minorenne. Il consenso, oltretutto, deve essere espresso per iscritto se la pubblicazione viene effettuata per scopi commerciali, professionali, di profitto oppure da soggetti pubblici. In assenza del consenso laddove previsto si configura una violazione della privacy, la quale può anche associarsi ad altri reati.

Pubblicare il video di un reato è legale?

Evidentemente, la previsione di legge che esclude la necessità del consenso per le finalità di giustizia ha creato non pochi fraintendimenti. Può trattarsi di una plausibile spiegazione, data la facilità con cui si sono diffuse sui social varie forme di “giustizia fai da te”.

Il fine, in qualche modo nobile, di utilizzare i social network per denunciare i reati e i torti non esenta dal rispetto della privacy altrui. La suddetta finalità, infatti, non è perseguibile dai privati cittadini e in modo decontestualizzato, anche laddove dietro alla violazione si nasconda qualche intento benefico.

Esiste, in particolare, un precedente giurisprudenziale che riassume perfettamente questo principio. In particolare, nel 2021 il Garante per la privacy ha condannato a una multa di 200.000 euro (ridotta a 20.000 dopo il ricorso) il gestore di una società responsabile della gestione dei rifiuti. La colpa? Aver condiviso sui propri profili social i video delle telecamere di sicurezza raffiguranti i possibili trasgressori dell’abbandono di rifiuti, perfettamente identificabili.

Filmare chi commette un reato o un illecito non è di per sé illegale, anzi può essere davvero utile per contribuire alla giustizia, purché i video vengano utilizzati soltanto nel modo consentito. Ad esempio, i video di un illecito possono supportare le querele o comunque le segnalazioni alle autorità, ma assolutamente non possono essere pubblicati senza consenso.

L’unica opzione è quella di rendere irriconoscibili i protagonisti, innanzitutto oscurando loro il volto. Si tratta di una regola ripresa dal Regolamento Ue sulla privacy, il cui articolo 5 impone di non utilizzare e conservare i dati oltre i limiti previsti.

Pubblicare video altrui senza consenso, cosa si rischia e quando è reato

Di norma, la violazione della privacy si collega a sanzioni di natura amministrativa. In particolare, il Regolamento Ue sulla privacy all’articolo 85 prevede sanzioni che, in proporzione alla gravità del caso, arrivano fino a 10 milioni di euro per i privati e fino al 2% del fatturato annuo per le aziende (al superamento di 10 milioni di euro).

Una forma di tutela fondamentale, poi, è la rimozione immediata, che può essere richiesta sia dal diretto interessato che dai suoi familiari o congiunti. Il risarcimento, inoltre, è previsto per tutti i danni arrecati alla vittima a causa della pubblicazione dei video e delle immagini, compreso il danno morale.

La pubblicazione di video attiene invece alla materia penale, ed è quindi un reato, nei seguenti casi:

  • Diffamazione, che avviene quando si offende la reputazione della vittima, punibile con la multa a partire da 516 euro e la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
  • Trattamento illecito di dati, per trarne un profitto o danneggiare altri, punito con la reclusione fino a 3 anni.
  • Il video ritrae minori di 14 anni, con la previsione di una pena da 6 mesi a 3 anni.

Al di fuori delle ipotesi di reato, la pubblicazione illecita configura “soltanto” un illecito civile, con una multa variabile a seconda delle circostanze e l’ipotesi frequente di un risarcimento danni.

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