Scopriamo quando le bici possono circolare sulla strada e quando sono obbligate a rimanere sulla pista ciclabile secondo la legge.
È una scena vista e rivista nella stragrande maggioranza delle città italiane. Bici che percorrono la strada nonostante la presenza delle piste ciclabili, scatenando il fastidio degli automobilisti. Questi ultimi sono in genere convinti che i ciclisti siano in errore perché obbligati a utilizzare la pista ciclabile presente. Chi pedala la bici, invece, spesso sostiene di avere diritto a scegliere la strada più comoda e pratica, configurando la pista come un mero mezzo di tutela e non un obbligo. Ricordando che tutti gli utenti della strada devono impegnarsi per mantenere la sicurezza, chiedendo all’occorrenza l’intervento delle forze dell’ordine, non è così facile capire chi ha ragione.
O meglio, non è facile senza conoscere le leggi di riferimento. In alcuni casi sono i conducenti dei veicoli a motore ad avere ragione e poter pretendere che il ciclista usi lo spazio adibito, ma altre volte le bici possono circolare per strada ed evitare la pista ciclabile senza problemi. È una di quelle vicissitudini del traffico quotidiano molto caotica e seccante che potrebbe essere risolta ripassando il Codice della strada (e con un po’ di buonsenso).
Le biciclette possono circolare su strada se c’è una pista ciclabile?
Nel parlare comune si fa sempre riferimento alla pista ciclabile, anche se ci sono delle differenze tra gli spazi della carreggiata che si incontrano durante la circolazione. La pista ciclabile è tecnicamente quella porzione separata fisicamente dalla strada, mentre la corsia ciclabile è parte della strada e indicata con la segnaletica orizzontale (striscia bianca e simbolo della bicicletta). Entrambe sono riservate alla circolazione dei velocipedi, come appunto le bici e anche i monopattini, al fine di garantire loro maggiore tutela e non compromettere la viabilità.
Ci sono però anche percorsi ciclopedonali, segnalate dal simbolo noto del pedone. In queste piste o corsie integrate nei marciapiedi possono circolare anche i pedoni, insieme ai velocipedi. Al contrario, i pedoni sono esclusi categoricamente dagli spazi riservati a bici e monopattini. Naturalmente, tutti gli altri veicoli sono esclusi da entrambi i tipi di pista e corsia, potendo circolare solo su strada. La differenza è sostanziale, perché i ciclisti sono effettivamente obbligati a usare la pista/corsia ciclabile mentre sono liberi di scegliere nel caso di pista/corsia ciclopedonale.
Il motivo è principalmente di sicurezza, in quanto la presenza dei pedoni richiede ulteriore prudenza e quindi deve essere consentito ai ciclisti di spostarsi sulla carreggiata per tutelarli, in quanto utenti più vulnerabili. Attenzione, però: la scelta della carreggiata piuttosto che la pista non deve necessariamente essere motivata dalla protezione dei pedoni. Il ciclista è libero di preferire la strada anche solo per evitare il traffico pedonale, per esempio, anche considerando gli spazi ristretti. Non si può invece pedalare sulla strada quando c’è una pista o corsia riservata appositamente ai velocipedi.
I ciclisti su strada rischiano multe
In conseguenza a quanto detto, chi conduce una bici sulla strada nonostante la presenza di una pista o corsia riservata ai velocipedi sta infrangendo il Codice della strada. Può quindi essere comminata una multa da 26 a 102 euro. Non è una sanzione particolarmente elevata, proprio perché le conseguenze di tale violazione sono in genere limitate, anche se ovviamente bisogna rispettare la legge nell’interesse di una circolazione stradale ottimale.
Consideriamo inoltre che la ciclabile è di norma la soluzione più sicura per le bici e i monopattini, decisamente più esposti agli incidenti stradali. A tal proposito, tuttavia, bisogna ricordare che la violazione stradale influisce sulla determinazione del risarcimento in caso di sinistro e perfino sulla copertura assicurativa. Nel caso specifico, il ciclista che resta coinvolto in un incidente circolando sulla carreggiata anziché sulla pista/corsia riservata presente può condividere la colpa del sinistro e così subire una riduzione (se non l’azzeramento) del risarcimento danni.
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