Arriva il decreto legislativo contro il greenwashing: quando entra in vigore e da quando sono operative le nuove regole?
Il Dlgs n. 30 del 20 febbraio 2026 introduce una disciplina più rigida per contrastare il greenwashing, ovvero l’ecologismo di facciata utilizzato come strategia di marketing ingannevole. Non di rado, infatti, imprese o istituzioni costruiscono una propria immagine falsamente sostenibile che nasconde l’effettivo impatto ambientale dell’attività, per attirare i consumatori maggiormente attenti all’ambiente.
Il termine greenwashing, traducendo letteralmente dall’inglese dare una passata di verde, è riferito a quelle imprese che utilizzano termini generici come «eco-friendly», «naturale» o «green» senza produrre prove specifiche o che utilizzano il colore verde o foto di foreste, foglie e natura su prodotti inquinanti.
Il Dlgs recepisce la direttiva Ue n. 825 del 2024 per responsabilizzare i consumatori nella transizione verde.
Decreto contro il greenwashing
Anche se il decreto entra in vigore il 24 marzo, le sue norme diventano operative solo a partire dal 27 settembre 2026: in questo modo le imprese avranno il tempo per familiarizzare con quanto previsto.
Si tratta di un provvedimento che incide sulle pratiche commerciali scorrette previste dal Codice del Consumo e ne riscrive la parte dedicata all’informazione ai consumatori, alle pratiche ingannevoli legate alle dichiarazioni ambientali e alla pubblicità.
Nell’articolo 18 del Codice del consumo vengono inserite definizioni nuove per disciplinare le pratiche commerciali scorrette e nello specifico:
- nozioni di asserzione ambientale;
- asserzione ambientale generica;
- etichetta di sostenibilità;
- sistema di certificazione.
In questo modo si definisce in modo più chiaro il perimetro entro il quale le imprese possono muoversi nelle comunicazioni commerciali sull’impatto ambientale dei prodotti andando a distinguere tra:
- informazioni verificabili;
- dichiarazioni generiche che inducono il consumatore in errore.
L’asserzione ambientale, che non è mai obbligatoria, è qualsiasi messaggio che implica che il prodotto, la marca o l’operatore ha impatto positivo sull’ambiente, è meno dannoso rispetto ad altri o ha migliorato il proprio impatto ambientale rispetto al passato.
Pratiche commerciali ingannevoli
Con la modifica degli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo, vengono definite «ingannevoli» tutte le comunicazioni che spingono il consumatore a prendere una decisione commerciale che, altrimenti, non avrebbe adottato. All’articolo 22, inoltre, è stata integrata la fattispecie dell’omissione informativa: l’impresa non può nascondere l’impatto ambientale reale, specialmente quando mette a confronto prodotti diversi senza esplicitare i criteri del paragone.
La revisione dell’articolo 23 classifica come pratiche commerciali ingannevoli anche esibire un’etichetta di sostenibilità che non si basa su un sistema di certificazione e il definire un prodotto, un servizio o un operatore genericamente “ecologico” senza che ci siano prove verificabili.
Durata, prezzi di ricambio e garanzia dei beni
Per le vendite, anche a distanza, il commerciante deve informare l’acquirente sull’idoneità del bene a essere riparato: laddove la riparazione non sia possibile, il venditore deve fornire a chi acquista la disponibilità, il costo stimato e la modalità di trovare e acquistare i pezzi di ricambio necessari, oltre alle istruzioni per la riparazione.
Il decreto legislativo, infine, introduce anche una garanzia commerciale di durabilità del bene: il produttore si impegna, nell’arco della garanzia, per riparazioni e sostituzioni dei beni. Per durabilità si intende la capacità di mantenere le funzioni e le prestazioni nonostante il normale utilizzo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA