Cosa fare se il dipendente non si presenta al lavoro? I provvedimenti disciplinari dell’azienda e i limiti

Claudio Garau

19 Maggio 2022 - 12:22

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L’azienda può tutelarsi contro il dipendente che non si presenta al lavoro, giacché le norme vigenti consentono di adottare vari provvedimenti disciplinari in base alla gravità dell’infrazione.

Cosa fare se il dipendente non si presenta al lavoro? I provvedimenti disciplinari dell’azienda e i limiti

Il dipendente che non si presenta al lavoro può subire conseguenze a livello disciplinare, in quanto da considerare a tutti gli effetti ’assente ingiustificato’. Non bisogna infatti dimenticare che la sottoscrizione del contratto di lavoro, da parte del dipendente, implica il rispetto di una serie di obblighi nei confronti dell’azienda e, tra essi, rilievo non secondario ha ovviamente quello legato all’osservanza degli orari di lavoro.

Vero è che le esigenze e necessità, anche improvvise, di un lavoratore debbono combinarsi con i bisogni del datore di lavoro. Anzi le attività aziendali debbono essere programmate ed organizzate sempre con un certo anticipo, al fine di garantire il buon funzionamento di tutti i processi lavorativi.

Ben si comprende allora che il comportamento del lavoratore che si assenta in modo ingiustificato, può costituire un pregiudizio per l’azienda e ad esso possono seguire provvedimenti anche molto pesanti, come il licenziamento. In considerazione di ciò, appare opportuno di seguito chiarire cosa fare se il dipendente non si presenta al lavoro, ovvero: quali contromisure può adottare il datore di lavoro per tutelarsi in caso di responsabilità disciplinare del dipendente assente? Scopriamolo nel corso di questa sintetica guida.

Cosa fare se il dipendente non si presenta al lavoro? Il significato di ’assenza ingiustificata’

Se ci chiediamo come deve comportarsi un datore di lavoro nei confronti del lavoratore che non si reca al lavoro nel rispetto degli orari di cui al contratto, dobbiamo prima chiarire che cosa si deve intendere — in concreto - con l’espressione ’assenza ingiustificata’. Ebbene essa altro non è che la situazione nella quale un soggetto non si presenta sul posto di lavoro senza un valido motivo - e dunque senza essere in malattia, in un periodo di ferie, o senza avere domandato un permesso all’azienda.

Tuttavia è pur vero che in talune circostanze l’assenza può essere causata da elementi del tutto imprevedibili, emersi all’ultimo minuto e nei confronti dei quali cui non c’è stato il tempo materiale per avvertire in anticipo il datore di lavoro. Pensiamo al classico esempio di un incidente automobilistico o ad un malore improvviso. Ma il lavoratore potrà dare luogo alle opportune spiegazioni, evidenziando prove oggettive tali da rendere l’assenza ’giustificata’.

Onde non rischiare di essere considerato assente ingiustificato, il lavoratore alle dipendenze farà bene a comunicare con l’azienda, appena le circostanze lo rendano possibile. D’altronde con le tecnologie di oggi, sono davvero poche le ipotesi pratiche nelle quali non è oggettivamente possibile avvertire prontamente l’ufficio - evitando dunque che il datore si domandi cosa fare se il dipendente non si presenta al lavoro e quali provvedimenti adottare.

Inoltre non bisogna dimenticare che, nel quadro degli obblighi del lavoratore, trova certamente spazio quello di diligenza. Esso si concretizza in tutti quei comportamenti del lavoratore, messi in atto al fine di rispettare le direttive e svolgere correttamente le proprie mansioni - anche in riferimento al rispetto di tutti gli orari pattuiti in sede contrattuale. Il fondamento di detto obbligo è da rintracciarsi nell’art. 2104 del Codice Civile.

Cosa fare se il dipendente non si presenta al lavoro? I possibili provvedimenti da parte dell’azienda

Dare luogo ad un’assenza ingiustificata significa per il lavoratore andare contro le norme inserite nel CCNL di riferimento ed anche contro quelle di cui al codice disciplinare. Conseguentemente la legge permette all’azienda di assumere provvedimenti, talvolta anche molto gravi.

Le assenze ingiustificate, oltre a non essere retribuite, non sono determinate da alcun valido motivo, dimostrabile esibendo documenti o certificati. Ma al di là degli effetti economici (ovvero la mancata retribuzione), in base alle previsioni dei CCNL o dei codici disciplinari, le assenze ingiustificate espongono il dipendente a gravose responsabilità fino a portare, nei casi estremi, al licenziamento. Di ciò deve adeguatamente tener conto l’azienda che si domanda cosa fare se il dipendente non si presenta al lavoro.

In particolare, le contromisure che possono essere prese dal datore di lavoro sono legate alla gravità della situazione e possono essere le seguenti:

  • il rimprovero verbale;
  • l’ammonizione scritta;
  • la multa;
  • la sospensione;
  • il trasferimento;
  • il licenziamento.

Chiaro che, a seconda della gravità della violazione da parte del dipendente e delle circostanze concrete in cui si è manifestata, l’azienda valuterà il più adeguato provvedimento da adottare.

Cosa fare se il dipendente non si presenta al lavoro? La procedura disciplinare di cui allo Statuto dei Lavoratori

Tuttavia il datore di lavoro che si domanda cosa fare se il dipendente non si presenta al lavoro, deve ricordare che è necessario percorrere un iter ad hoc, prima di arrivare alla scelta del provvedimento da prendere. Ci riferiamo in particolare alle istruzioni di cui allo Statuto dei Lavoratori, le quali indicano qual è la procedura da seguire:

  • invio della lettera raccomandata di contestazione al lavoratore, a seguito del fatto dell’assenza ingiustificata;
  • assegnazione di 5 giorni di tempo al lavoratore subordinato, al fine di presentare scritti difensivi o per domandare di essere ascoltato da datore di lavoro (senza bisogno del supporto dell’avvocato);
  • comunicazione dell’esito del procedimento disciplinare e scelta della (eventuale) sanzione da infliggere al lavoratore.

A sua volta il dipendente che non si è presentato al lavoro - laddove ritenga troppo severa o ingiusta la sanzione adottata in seguito al suo comportamento - può comunque scegliere di contestarla, facendo ricorso in tribunale.

Cosa fare se il dipendente non si presenta al lavoro: il rischio licenziamento e le valutazioni dell’azienda

Come visto sopra, la lista delle sanzioni che il datore di lavoro può adottare prevede anche il licenziamento. Di fatto nel caso in cui si rompa il rapporto di fiducia con l’azienda, non sussistono più gli estremi per proseguire l’esperienza lavorativa - e ciò può ben succedere anche in caso di assenza ingiustificata. L’azienda in dette circostanze è obbligata a rendere noto il licenziamento in forma scritta, indicando i motivi della decisione, la condotta del lavoratore, le sue eventuali giustificazioni e le ragioni per le quali non sono state accolte.

In queste circostanze, assumono rilievo due distinte tipologie di licenziamenti disciplinari. Eccoli di seguito:

  • per giusta causa, ovvero ’in tronco’ e senza preavviso. Nella prassi è una scelta drastica che il datore adotta innanzi ad assenze ingiustificate per vari giorni;
  • per giustificato motivo soggettivo, vale a dire rispettando comunque la garanzia del periodo di preavviso di cui al contratto o versando la cd. indennità sostitutiva di preavviso.

Onde valutare la gravità dell’assenza ingiustificata nel caso concreto, l’azienda - che si chiede cosa fare se il dipendente non si presenta al lavoro - dovrà comunque tener conto di due distinti elementi: quello oggettivo, legato alla tipologia di ruolo ricoperto, e quello soggettivo ovvero correlato alle motivazioni personali che hanno spinto il lavoratore a non recarsi al lavoro.

Concludendo, è pur vero che - in linea generale - il giudizio di proporzionalità tra il fatto commesso e la sanzione disciplinare inflitta deve essere comunque effettuato dall’azienda, con specifico riferimento alla natura ed alla qualità del rapporto, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni e all’entità della mancanza. In ogni caso, la decisione su quale provvedimento adottare dipende dall’azienda, in considerazione anche di eventuali precedenti e di quanto prevedono il CCNL di riferimento e il Codice disciplinare.

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