Se il debitore fallisce non tutto è perduto. Ecco cosa si può fare per recuperare il credito e come funziona la procedura.
Recuperare il proprio credito da un debitore può risultare molto difficile e di fatto anche le soluzioni previste dalla legge non si rivelano sempre pienamente funzionali nella vita pratica. Nonostante ciò, è importante agire e farlo tempestivamente per sperare di soddisfare il più possibile le proprie pretese.
Ciò vale anche, e soprattutto, se il debitore fallisce (o per meglio dire viene messo in liquidazione giudiziale). In tal caso, molti temono di perdere completamente i propri diritti nei casi di fallimento, ma agendo correttamente possono aumentare le possibilità.
L’insinuazione al passivo, come si fa e quando
Il fallimento non pregiudica la possibilità di soddisfare il proprio credito, perlomeno non interamente. Al contrario, la procedura fallimentare si basa proprio sul pagamento dei debiti, anche se quasi mai integralmente.
Per ricevere indietro il proprio denaro o almeno una percentuale è necessario chiedere l’insinuazione al passivo al tribunale, che serve per essere inclusi tra i creditori da soddisfare con la procedura fallimentare.
A tal proposito è bene sapere che non tutti i debiti hanno la stessa importanza e priorità. Ci sono crediti privilegiati per le quali i debitori possono esercitare (ma devono richiederlo esplicitamente) il diritto di prelazione, per l’appunto una priorità gerarchica rispetto ad altri debito del soggetto fallito. I crediti con titolo di prelazione nella liquidazione vengono determinati in base alla causa, come previsto dall’articolo 2745 del Codice civile e includono:
- prededuzioni (che hanno priorità assoluta e nascono come conseguenza della procedura fallimentare);
- crediti dell’Erario;
- Inps;
- stipendi dei dipendenti;
- compensi di professionisti e artigiani.
Gli altri crediti, definiti chirografari, vengono pagati soltanto dopo la liquidazione degli altri e in percentuale uguale tra tutti i creditori chirografari. Può essere quindi complicato recuperare il credito in questo caso ed è quasi mai possibile farlo integralmente, ma per avere qualche possibilità è in ogni caso indispensabile farne richiesta al tribunale. L’assistenza di un avvocato non è indispensabile, per quanto consigliabile, ed è possibile inviare la domanda in autonomia.
A tal proposito, bisogna indirizzare la comunicazione all’indirizzo Pec del tribunale avendo cura di indicare tutti i dati relativi al credito, quelli del creditore e i propri, oltre alle prove necessarie a documentarlo.
Insieme alla domanda deve essere allegata una copia del proprio documento di identità, avendo cura di scrivere anche un’autodichiarazione di conformità all’originale dei documenti elencandoli, riguardante tutti gli allegati alla Pec. La domanda deve essere inoltrata 30 giorni prima dell’udienza di verifica del passivo, di cui si ha notizia tramite il curatore. In caso contrario, è ammessa una domanda tardiva entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.
Domande arrivate oltre questa scadenza sono ammissibili soltanto se il creditore può provare l’altrui responsabilità del ritardo.
Attenzione a garanti e ipoteche
Anche in caso di fallimento del debitore non bisogna perdere di vista eventuali garanti e ipoteche, su cui è possibile rifarsi per soddisfare il credito nonostante la procedura di liquidazione giudiziale. L’azione per il recupero del credito dal garante avviene senza differenze e può essere attivata anche in parallelo all’insinuazione al passivo. Quest’ultima non può invece essere richiesta quando è il datore di ipoteca ad aver fallito, in quanto bisogna presentare una differente domanda di “partecipazione al riparto” del ricavato dalla vendita del bene ipotecato.
Nei confronti del garante, più propriamente fideiussore, si può invece comunque agire direttamente in quanto l’obbligo riguarda tutto il patrimonio personale e non è limitato ad alcuni beni come avviene per l’ipoteca.
Deve poi essere il garante stesso a pretendere il recupero del credito da parte del debitore originale, ma è comunque tenuto a soddisfare il creditore con i propri beni personali (che infatti sono pignorabili).
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