Perché è sempre bene vincolare la proposta di acquisto di un immobile all’ottenimento del mutuo? Scopriamo la clausola che tutela la caparra.
Perché una proposta di acquisto vincolata al mutuo può essere una tutela indispensabile per chi decide di acquistare casa? Si tratta di una clausola che subordina l’efficacia del contratto all’effettiva concessione del mutuo da parte della banca, ma cosa deve contenere e cosa accade alla provvigione dell’agente immobiliare e alla caparra se la banca nega il finanziamento?
Per chi compra casa l’arco temporale che va dalla proposta di acquisto con versamento di caparra all’esito della banca sulla richiesta di mutuo rappresenta un calvario vero e proprio. Se la banca rifiuta il mutuo si rischia di perdere la caparra, ma per essere tutelati si può vincolare la proposta di acquisto alla concessione del mutuo. Vediamo di cosa si tratta e come fare.
Proposta di acquisto vincolata al mutuo
Quando si trova la casa che si vuole acquistare si inizia presentando al venditore una proposta di acquisto vincolante a cui, poi, segue il contratto preliminare e il rogito definitivo. Con la proposta di acquisto, solitamente, si versa una caparra confirmatoria, una sorta di garanzia per l’impegno giuridico assunto (quello di comprare l’immobile). Se non si finalizza l’acquisto perché la banca non concede il mutuo, la caparra resta al venditore e si rischia di perdere svariate migliaia di euro.
Qui entra in gioco la proposta di acquisto vincolata al mutuo, una tutela per chi acquista, che permette di subordinare l’acquisto solo all’effettivo riconoscimento del mutuo da parte della banca. Se l’istituto di credito non concede il finanziamento per l’acquisto, la proposta di acquisto decade e la caparra dovrà essere restituita a chi l’ha versata.
Solo se la banca concede il mutuo la condizione prevista dal contratto si concretizza diventando vincolante, altrimenti il contratto sottoscritto si scioglie e non sono previste penali per l’acquirente poichè il contratto si considera come mai avvenuto.
Per lo scioglimento del contratto, in ogni caso, è necessario che l’esito negativo della delibera sia documentato (delibera del diniego alla richiesta di mutuo) e non basta dichiararlo a parole.
Clausola che vincola il contratto, cosa deve contenere?
Per essere valida la clausola che subordina l’efficacia del contratto alla concessione del mutuo deve contenere specifici dati quali:
- l’importo richiesto alla banca con il mutuo;
- la banca a cui il mutuo è stato richiesto;
- la durata del piano di ammortamento del mutuo;
- il termine entro cui la banca deve accogliere o negare il mutuo (solitamente di almeno 45-60 giorni).
Caparra e provvigione all’agente immobiliare
Con la clausola che vincola l’acquisto all’ottenimento del mutuo, quindi, non si rischia di perdere la caparra nel caso la banca neghi il finanziamento e non si possa finalizzare l’acquisto. Il venditore, se il contratto viene sciolto, è costretto a restituire la caparra che l’acquirente ha versato.
Assicurarsi che la clausola specifichi che l’assegno di caparra resti “in deposito infruttifero” presso l’agenzia o presso il notaio fino alla delibera del mutuo è la cosa migliore. Se il venditore incassa l’assegno prima dell’ok della banca, riaverlo indietro in caso di diniego potrebbe diventare una battaglia legale lunga e costosa.
L’acquirente, inoltre, se il contratto viene sciolto per la negazione del mutuo da parte della banca, non è tenuto neanche a pagare la provvigione all’agenzia immobiliare perché la contrattazione non si è conclusa (a meno che nel mandato non si sottoscriva altrimenti). Con la condizione sospensiva l’affare non è «concluso» ai fini del diritto alla provvigione (Art. 1755 c.c.). Tuttavia, nel 2026 molti moduli delle agenzie includono clausole che richiedono comunque un rimborso spese. Il consiglio, quindi, è quello di leggere sempre attentamento il mandato di incarico che si sottoscrive con l’agenzia immobiliare.
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