Estesa la portata delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, ora può fruirne anche chi acquista un immobile non abitabile. Ecco perché.
Agevolazioni acquisto prima casa, l’Agenzia delle Entrate estende la portata dei benefici fiscali: anche le unità collabenti non abitabili, possono fruirne.
L’Agenzia delle Entrate nella risposta a Interpello 108 del 26 maggio 2026 ha chiarito ed esteso la portata delle “agevolazioni prima casa”, ciò in linea con l’interpretazione della Corte di Cassazione. Si tratta di un importante chiarimento: è possibile l’acquisto agevolato di immobili sebbene gli stessi al momento dell’acquisto non siano abitabili e quindi non possono essere adibiti ad abitazione principale, vi sono però termini e condizioni da rispettare.
Ecco in quali casi viene estesa la portata delle norme che prevedono agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
Il caso: acquisto di immobile non abitabile da ristrutturare e agevolazioni prima casa
Nel caso in oggetto l’Istante dichiara di avere stipulato nel 2024 un contratto preliminare di compravendita con il quale si è impegnato ad acquistare un fondo rustico, censito al catasto terreni, con annessa unità collabente ed area scoperta pertinenziale, censita al catasto fabbricati nella categoria catastale F/2, costituita da trulli con forno a legna, camini e cisterna. Le parti hanno già stabilito che il contratto definitivo deve essere stipulato nel mese di giugno 2026.
L’acquirente dichiara di avere i requisiti soggettivi per l’acquisto dell’immobile come “prima casa”, chiede, quindi, se è possibile acquistare l’immobile con i benefici previsti per l’acquisto della “prima casa” in considerazione del fatto che i lavori di ristrutturazione dell’immobile saranno avviati appena dopo aver perfezionato l’acquisto e terminati entro 3 anni.
L’Istante si impegna a ultimare i lavori ristrutturazione e a provvedere al successivo accatastamento dell’unità collabente in categoria abitativa entro tre anni dalla stipula dell’atto di compravendita, nonché a trasferire la propria residenza entro il medesimo termine, come previsto per gli immobili in corso di costruzione.
Agenzia delle Entrate, immobile non abitabile da ristrutturare parificato all’immobile in costruzione: estese le agevolazioni prima casa
L’Agenzia delle Entrate al fine di fornire chiarimenti in merito richiama l’Ordinanza 3913 del 16 febbraio 2025 della Corte di Cassazione che estende la disciplina prevista per gli immobili in costruzione alle unità collabenti. Si ricorda che le unità collabenti sono fabbricati totalmente o parzialmente inagibili, caratterizzati da un notevole livello di degrado che ne determina l’incapacità di produrre ordinariamente un reddito propri.
Per tali immobili la Corte di Cassazione stabilisce che
Ciò che rileva, ai fini fiscali, è che l’immobile, sebbene in stato di abbandono e come tale non attualmente abitabile, sia suscettibile di essere destinato ad abitazione e risulti in tale destinazione completato nel termine triennale di decadenza stabilito dall’art. 76 comma 2 D.P.R. n. 131/1986, per l’esercizio del potere di accertamento dell’Ufficio.
Secondo la Cassazione non è giustificato un diverso trattamento fiscale nel caso di immobile collabente rispetto al caso di immobile in costruzione, infatti, il degrado nel quale si trova l’immobile collabente, sebbene possa richiedere la demolizione e successiva ricostruzione, comunque può essere trasformato in abitazione principale, in ugual modo rispetto a un immobile in costruzione.
Una diversa interpretazione, secondo la citata Ordinanza, “risulterebbe invero non coerente con la finalità perseguita dal legislatore di agevolare l’acquisizione di case da parte di soggetti che ne sono sprovvisti, favorendo non solo un meno costoso accesso di costoro alla casa per abitazione, ma anche meno costosi acquisti di immobili che seppur dotati di differenti caratteristiche risultino trasformabili anch’essi in case di abitazione”.
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