Coppia di fatto: come stipulare il contratto di convivenza

Isabella Policarpio

2 Agosto 2019 - 17:09

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Le coppie di fatto possono stipulare un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti economici tra loro. Ecco i passaggi fondamentali per stipularlo correttamente e quali effetti produce.

Coppia di fatto: come stipulare il contratto di convivenza

Il contratto di convivenza è un accordo privato tra due partner che permette di regolare gli aspetti economici e patrimoniali della coppia di fatto regolarmente registrata all’anagrafe. É stato introdotto dalla legge n. 76 del 2016, la c.d. legge Cirinnà, con lo scopo di aumentare le garanzie per le coppie conviventi.

Il contratto di convivenza va sottoscritto da entrambe le parti davanti ad un notaio o un avvocato che che ne attesta la legittimità e funge da garante. Ogni sua modifica o risoluzione deve essere fatta in forma scritta tramite una scrittura privata o un atto pubblico.

Con esso le parti possono accordarsi su tutti gli aspetti economici della vita di coppia e non anche su quelli personali, sessuali, sentimentali o di gestione della vita familiare. Vediamo nel dettaglio cos’è il contratto di convivenza e tutti passaggi per la sua stipulazione.

Contratto di convivenza: forma e contenuto

I contratti di convivenza sono stati introdotti dalla legge Cirinnà del 2016 che ha regolarizzato le coppie di fatto e istituito le unioni civili.

Chi può stipulare un contratto di convivenza? Questo contratto può essere sottoscritto solo da due persone maggiorenni, in grado di intendere e di volere, unite stabilmente da un legame affettivo e di assistenza morale e materiale reciproca, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, unione civile, filiazione, adozione e parentela.

Il contratto di convivenza è stato pensato per le coppie di fatto, dette anche “conviventi more uxorio”, che hanno registrato il loro status presso l’anagrafe del Comune di residenza. Naturalmente può essere stipulato sia da coppie eterosessuali che omosessuali.

Lo scopo del contratto di convivenza è disciplinare i rapporti patrimoniali della coppia relativi alla vita in comune, mentre vanno lasciati al di fuori gli aspetti personali, privati, sessuali e di gestione della vita familiare.

Il contratto di convivenza viene redatto dal notaio o dall’avvocato ed è personalizzato in base alle esigenze della coppia. Questo contratto può essere particolarmente utile in circostanze come l’acquisto di un immobile o una successione ereditaria.

Il compito del notaio o dell’avvocato è verificare che l’accordo sia lecito e conforme alle norme imperative ed autenticare le firme dei partners. Il contratto di convivenza deve avere tassativamente forma scritta e va stipulato per atto pubblico o scrittura privata. Inoltre la legge esclude che possa essere sottoposto a termini e condizioni.

Nel contratto di convivenza la coppia può stabilire:

  • il luogo di residenza;
  • le modalità di contribuzione per far fronte alle necessità della vita in comune, in relazione al patrimonio e al reddito di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
  • l’adozione del regime patrimoniale della comunione dei beni.

Ricordiamo che stipulare il contratto di convivenza non è obbligatorio ma una facoltà rimessa alla volontà dei conviventi di fatto.

Contratto di convivenza: quando è nullo

Come detto in precedenza, il contratto di convivenza va redatto in forma scritta per atto pubblico o scrittura privata altrimenti si considera nullo, cioè inesistente. Però vi sono anche altre ipotesi di nullità:

  • quando il contratto di convivenza è stipulato da un minore, da un interdetto o da un soggetto condannato per l’omicidio - anche tentato - del convivente;
  • quando il contratto di convivenza è concluso da chi non è una coppia di fatto, in presenza di altro contratto di convivenza o di un matrimonio o unione civile con un partner diverso.

Se al contratto di convivenza vengono apposte termini o condizioni (che, ricordiamo, sono vietate) queste si considerano non apposte; in altri termini le clausole sul termine o sulla condizione sono considerate nulle, mentre il contratto resta valido per la restante parte.

Come si risolve il contratto di convivenza

Il contratto di convivenza si risolve nei seguenti casi:

  • quando c’è l’accordo di entrambe le parti;
  • per recesso unilaterale;
  • in caso di matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra i conviventi e un’altra persona;
  • se uno dei due conviventi muore.

La risoluzione del contratto di convivenza deve avvenire nelle stesse modalità dell’atto della stipulazione, quindi in forma scritta per atto pubblico o scrittura privata.

Precisiamo che a seguito della cessazione dell’unione di fatto e del relativo contratto di convivenza l’ex convivente ha l’obbligo di versare gli alimenti se l’altro si trova in stato di bisogno e non può provvedere alla sua sussistenza.

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