Il Fisco può entrare in casa e perquisire ogni ambiente domestico alla ricerca di prove di reati tributari? Vediamo come la pensa la Corte europea dei diritti dell’uomo.
Il Fisco può perquisire la casa durante un controllo per accertamento? Possono essere perquisite le camere da letto e i bagni se si svolge la propria attività lavorativa in casa? La Corte europea dei diritti dell’uomo continua a rimarcare che il sistema italiano che regola i controlli fiscali non offra ai contribuenti abbastanza tutela e invade anche la vita privata.
Quando il Fisco effettua delle ispezioni, nel caso in cui l’abitazione privata sia anche sede dell’impresa, può perquisire ogni angolo della casa per verificare la posizione fiscale della società?
La posizione della Cedu
Dopo il caso Edilsud 2014 S.r.l. e Ferreri contro l’Italia la Corte europea dei diritti dell’uomo ha iniziato a guardare con crescente preoccupazione al potere lasciato alle autorità ispettive italiane. Diverse sono state le sentenze che hanno rimarcato che il sistema di accessi fiscali presenta delle carenze e potrebbe invadere troppo la vita privata del contribuente.
L’ultima sentenza, del 5 marzo 2026, riguarda un accesso ispettivo che, su richiesta della Guardia di Finanza era stato autorizzato dal Pubblico Ministero. L’ispezione, avvenuta qualche anno fa, aveva riguardato l’immobile che il rappresentante legale utilizzava sia come abitazione privata, sia come sede della propria società.
L’ispezione aveva lo scopo di verificare la posizione fiscale per individuare reati tributari. Gli ispettori, però, non si erano limitati a controllare gli ambienti dell’abitazione inerenti all’attività, ma avevano coinvolto anche le camere, i bagni e le automobili dei soggetti coinvolti. Dall’ispezione della Guardia di Finanza, tuttavia, non era emerso alcun elemento rilevante.
Il ricorso all’autorità sovranazionale era stato giustificato dall’ispezione ai locali non inerenti all’attività societaria e dal fatto che l’autorizzazione all’accesso fosse puramente formale. Aver invaso anche gli ambienti in cui il soggetto interessato svolgeva la sua vita domestica ha portato la questione centrale sulla violazione della riservatezza.
Per la Corte europea l’abitudine del Fisco italiano di ispezione nei locali a uso promiscuo potrebbe violare l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che tutela la vita privata e familiare della casa in cui si vive.
L’articolo 8 della Convenzione prevede:
Diritto al rispetto della vita privata e familiare
- Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
- Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.
L’Italia non tutela la privacy
Anche con la recente sentenza la Cedu rimarca che le procedure ispettive delle autorità fiscali italiane non prevedono i controlli necessari per verificare se un accesso è legittimo, proporzionato e necessario ai controlli. Chi lo subisce non ha gli strumenti per affermare che non sia legittimo quello che si sta controllando.
Il sistema italiano, tra l’altro, prevede una distinzione: se l’ispezione è esclusivamente in un’abitazione privata il Pubblico Ministero deve motivare l’autorizzazione, ma se gli spazi che si controllano sono a uso promiscuo, l’autorizzazione non deve essere motivata.
La Cedu bacchetta proprio questa distinzione: se l’autorizzazione non è motivata, essa si trasforma in una mera formalità che non filtra le esigenze del Fisco rispetto alla tutela della privacy. Per il Fisco italiano (Art. 52 DPR 633/72), se l’attività è svolta in casa, l’accesso è più semplice. La Cedu, invece, ribadisce che la camera da letto resta «vita privata» anche se nello studio accanto si tiene la contabilità.
Controllo sulla legittimità delle verifiche
La Corte contesta anche il fatto che successivamente alle verifiche non c’è un controllo giudiziario che verifichi la legittimità delle stesse. Un ricorso presentato dopo l’ispezione che ha violato la riservatezza del contribuente non è un rimedio perché non è uno strumento che permette di contestare subito la legittimità dell’ispezione per proteggere il proprio domicilio. La Corte lamenta la mancanza di un ricorso immediato che possa sospendere l’ispezione mentre è in corso o annullarne gli effetti se ritenuta sproporzionata e condanna lo Stato italiano a pagare un risarcimento morale per danni al contribuente pari a 7.600 euro. Per l’ennesima volta trapela da una sentenza della Corte europea che il sistema di verifiche fiscali italiano non piace e che le recenti modifiche normative non sono sufficienti a garantire che i controlli del Fisco non siano troppo invasivi.
Quello che la Corte cerca di ottenere dall’Italia, senza che le sentenze vadano a modificare la normativa (a farlo deve essere il legislatore) è che si trovi un equilibrio tra le necessità ispettive del Fisco e i diritti fondamentali dei contribuenti.
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