Contributi a fondo perduto, la beffa dei chiarimenti tardivi: scatta la restituzione, ecco per chi

Anna Maria D’Andrea

21/08/2020

25/10/2022 - 11:55

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Contributi a fondo perduto, la circolare n. 25/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 20 agosto 2020 fornisce nuovi chiarimenti, ma ormai fuori tempo massimo. La scadenza per fare domanda era il 13 agosto, ed ora scatta il rischio di restituzione.

Contributi a fondo perduto, la beffa dei chiarimenti tardivi: scatta la restituzione, ecco per chi

Contributi a fondo perduto, chiarimenti per le partite IVA fuori tempo massimo: la circolare n. 25/E dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 20 agosto 2020, arriva a distanza di quasi 10 giorni dalla scadenza per fare domanda.

Una beffa vera e propria, con il rischio per alcune partita IVA di dover procedere ora con la restituzione della somma erogata.

Non ci sono solo i chiarimenti sui contributi a fondo perduto nella circolare multiquesito n. 25/E, ma anche novità importanti per quel che riguarda il taglio dell’Irap, che portano alla necessità di rimetter mano alle dichiarazioni eventualmente già trasmesse.

Il decreto Rilancio è stato approvato il 19 maggio 2020, la legge di conversione il 17 luglio. I chiarimenti pubblicati dall’Agenzia delle Entrate il 20 agosto 2020 arrivano evidentemente fuori tempo massimo.

Contributi a fondo perduto, la beffa dei chiarimenti tardivi: scatta la restituzione, ecco per chi

Le due circolari pubblicate per fornire chiarimenti sui contributi a fondo perduto non sono state sufficienti a dissipare i dubbi di partite IVA ed intermediari e, ormai a scadenza passata (era il 13 agosto 2020 il termine per fare domanda), l’Agenzia delle Entrate torna sul tema.

Lo fa con la circolare estiva, la n. 25/E del 20 agosto 2020, il nuovo maxi-documento di prassi sul decreto Rilancio.

Per quel che riguarda i contributi a fondo perduto, è la risposta relativa ai consorzi tra imprese a far scattare il rischio di dover restituire la somma erogata. Il quesito posto riguarda la possibilità per i consorzi con attività esterna, rientranti tra i soggetti IRES e che non ribaltano costi e ricavi, di poter accedere al beneficio.

I consorzi tra imprese, soggetti IRES ai sensi dell’articolo 73 del TUIR, sono esclusi dalla possibilità di accedere ai contributi a fondo perduto. Il motivo risiede nella

“peculiare natura di tali soggetti che si limitano ad operare il ribaltamento dei costi/proventi percepiti alle imprese che ne fanno parte.”

L’esclusione non è totale: i consorzi che svolgono una propria attività autonoma rispetto alle imprese consorziate, e che assumono rappresentanza esterna, hanno diritto al contributo a fondo perduto in relazione alle attività ammesse al contributo stesso.

In tal caso, per il rispetto dei requisiti relativi al calo di fatturato ed al limite di ricavi e compensi, bisognerà considerare l’importo di ricavi e fatturato riferibili esclusivamente all’attività autonoma posta in essere dal consorzio. Un’indicazione non certo scontata, ed il rischio è di doversi ravvedere in caso di calcolo errato.

Sono questi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, che portano non solo al rischio di restituzione della somma erogata da parte dei soggetti esclusi dalla misura, ma anche alla situazione opposta.

Bisogna infatti ricordare che la pesante disciplina sanzionatoria prevista in caso di percezione indebita dei contributi a fondo perduto, ha indotto molti titolari di partita IVA ad evitare di presentare domanda in caso di dubbi interpretativi.

I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate arrivano ormai fuori tempo massimo, considerando che la scadenza per fare richiesta era fissata al 13 agosto 2020 (solo per gli eredi, il termine di invio è fissato al 24 agosto).

Restituzione dei contributi a fondo perduto, lo Statuto del Contribuente salva dalle sanzioni, ma non dagli interessi

Per chi ha percepito il contributo a fondo perduto e si trova a dover fare i conti con i chiarimenti tardivi dell’Agenzia delle Entrate, scatta ora l’obbligo di restituzione della somma erogata.

Non si applicano sanzioni in caso di presentazione di istanza di rinuncia prima dell’erogazione del contributo a fondo perduto sul conto corrente bancario o postale. Al contrario, se la somma è già stata pagata, il bonus dovrà essere restituito maggiorato della sanzione di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Lo Statuto del Contribuente salva però chi ha sbagliato per ragioni di incertezza. Nella circolare n. 25/E, forse nella consapevolezza del ritardo di pubblicazione dei chiarimenti sul decreto Rilancio, l’Agenzia delle Entrate cita l’articolo 10, comma 3 della legge n. 212 del 2000, secondo cui:

“Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.”

Non saranno dovute le predette sanzioni anche nel caso in cui il contribuente, che abbia già fruito del contributo a fondo perduto, solo a seguito della pubblicazione dei chiarimenti di prassi contenuti nelle varie circolari emanate dall’Agenzia delle Entrate conosca di avere assunto un comportamento non coerente.

La circolare n. 25/E cita il caso degli studi associati composti da professionisti iscritti a Casse di Previdenza, esclusi dal bonus a fondo perduto per effetto dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 22/E del 2020.

In tal caso il soggetto che ha percepito il contributo non spettante restituirà tempestivamente il contributo (e i relativi interessi) utilizzando i codici tributo indicati nella risoluzione n. 37/E del 26 giugno 2020.

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