Quali contratti di lavoro non prevedono contributi?

Maria Stella Rombolà

31 Maggio 2018 - 17:14

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Il versamento dei contributi è un dovere previsto dalla legge per ogni datore di lavoro, ma ci sono alcune tipologie di contratti per cui questi sono, del tutto o in parte, esenti da tale obbligo.

Quali contratti di lavoro non prevedono contributi?

I contributi rappresentano le quote della retribuzione destinate al finanziamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali previste dalla legge.

Il loro versamento è obbligatorio: l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, determina automaticamente l’insorgenza del corrispondente rapporto contributivo e assicurativo.

Ma ci sono alcuni specifici contratti che prevedono solo in modo parziale quest’obbligo. Importante è sapere quali sono per capire quali diritti ci spettano e quali no.

Chi versa i contributi

L’obbligo del versamento dei contributi per i rapporti di lavoro subordinato è, in via generale, del datore di lavoro. La quota viene sempre versata dal datore che trattiene la somma, corrispondente dalla retribuzione del lavoratore, il quale resta così l’unico responsabile nei confronti degli enti previdenziali.

Sono tenute al versamento dei contributi per i soci lavoratori anche le società cooperative. Sono invece interamente a carico del prestatore i contributi dovuti per le attività di lavoro autonomo.

I contributi devono essere pagati anche per i lavoratori stranieri, con la possibilità del cumulo dei periodi contributivi nei due Stati sulla base di apposite convenzioni internazionali.

Contratti con diverso obbligo contributivo

Ci sono però alcuni contratti per i quali l’obbligo contributivo grava per una quota sui committenti e per la parte restante sugli stessi lavoratori. Li elenchiamo di seguito:

  • Co.Co.Co o collaborazioni coordinate e continuative;
  • lavoro a progetto;
  • collaborazioni occasionali (solo se il reddito supera un certo importo);
  • associati in partecipazione.

Ma vediamoli più nel dettaglio per capire anche nella fattispecie quali sono le differenze in termini di versamento dei contributi.

Contratti a progetto

Il Jobs Act che ha disposto l’abrogazione di tutte le norme che disciplinano il contratto di lavoro a progetto. Quindi tali norme continueranno ad applicarsi esclusivamente ai contratti a progetto già in atto alla data di entrata in vigore della riforma.

Fermo restando quindi che contratto a progetto non dovrebbe essere più applicato, i contributi INPS per le categorie che ancora rientrano in questa tipologia di contratto vengono calcolati così:

  • 2/3 a carico del datore del datore di lavoro;
  • 1/3 a carico del lavoratore.

Il committente quindi ha sempre l’obbligo di versamento dei contributi, anche per la parte a carico del lavoratore che viene trattenuta in busta paga. Pertanto tutti i collaboratori a progetto devono essere iscritti e versare i contributi alla Gestione Separata Inps, ossia un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati.

Collaborazione occasionale

Il lavoratore autonomo occasionale non è inserito nell’organizzazione produttiva del committente, pertanto può organizzare liberamente la propria attività lavorativa e la sua prestazione deve essere resa in modo del tutto episodico e saltuario.

Per i lavoratori autonomi occasionali, i primi 5.000 euro annui costituiscono una soglia di esenzione dall’obbligo contributivo, superata la quale i lavoratori interessati devono comunicare tempestivamente ai committenti occasionali il superamento della soglia di esenzione e, solo per la prima volta, iscriversi alla Gestione Separata.

A questo punto, ai lavoratori autonomi occasionali si applicano le stesse regole di iscrizione, ripartizione del contributo, versamento e denuncia previste per i collaboratori coordinati e continuativi, nonché le regole generali in materia di aliquote, massimale e accredito contributivo.

L’imponibile previdenziale, cioè l’importo di retribuzione sul quale vengono calcolati i contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore dipendente e dell’azienda, è quindi costituito in questo caso dal compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese addebitate al committente e risultanti dalla fattura.

Collaborazione coordinata e continuativa

Il cosiddetto contratto Co.Co.Co (Collaborazione Coordinata e Continuativa) è caratterizzato dallo svolgimento di un determinato servizio o dall’esecuzione di una data opera con carattere continuativo in favore del committente, secondo istruzioni fornite nel corso del rapporto dal committente, ma preventivamente concordate con il collaboratore.

Nelle collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate il contributo è:

  • per 2/3 a carico del committente;
  • per 1/3 a carico del collaboratore.

L’obbligo di versamento compete tuttavia al committente anche per la quota a carico del lavoratore, che viene pertanto trattenuta in busta paga all’atto della corresponsione del compenso. Ai fini di una corretta applicazione dell’aliquota, il committente deve inoltre acquisire dal lavoratore apposita dichiarazione sulla sua situazione contributiva.

Omissione del versamento e sanzioni

Il mancato versamento dei contributi è un reato penale punito dalla legge con sanzioni civili, penali e amministrative, che variano a seconda della gravità dell’illecito commesso dai soggetti obbligati al versamento del contributi.

L’omesso o ritardato versamento dei contributi e le ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni, è considerata come una vera e propria omissione contributiva o evasione contributiva a seconda appunto della gravità e della situazione che ha generato l’illecito.

Il reato penale è punito con una sanzione che prevede la reclusione fino a tre anni e con una multa fino a 1.032,00 euro.

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