Consegna telematica delle dichiarazioni fiscali: regole per gli intermediari

Martina Cancellieri

7 Dicembre 2018 - 15:30

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Consegna telematica delle dichiarazioni fiscali ai contribuenti: con la risposta n. 97 del 6 dicembre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha indicato le regole che gli intermediari devono rispettare.

Consegna telematica delle dichiarazioni fiscali: regole per gli intermediari

Gli intermediari possono consegnare le dichiarazioni fiscali in modalità telematica, anche pubblicando il documento trasmesso nell’area riservata del proprio portale informatico e informando il contribuente tramite PEC.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 97 del 6 dicembre 2018 dove ha spiegato le regole che l’intermediario delegato deve rispettare per la consegna telematica dei diversi documenti fiscali.

L’interpello è stato posto da un intermediario abilitato a trasmettere dichiarazioni ai sensi dell’art. 3 del Dpr n. 322/1998 e che effettua numerosi invii di documenti informatici tra cui le dichiarazioni fiscali delegate dai clienti, la modulistica IVA, i modelli di pagamento e liquidazioni periodiche.

Lo studio dispone di una piattaforma internet attraverso la quale il cliente può consultare/scaricare la propria documentazione accedendo ad un’area dedicata e riservata, tramite credenziali fornite al momento della registrazione.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto positivamente alla soluzione alternativa proposta dall’intermediario interpellante, confermando la possibilità di consegnare in modalità telematica le dichiarazioni fiscali al contribuente anziché fisica o manuale.

Consegna telematica delle dichiarazioni fiscali: la risposta dell’Agenzia delle Entrate

Con la risposta n. 97 del 6 dicembre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di consegna telematica della dichiarazione fiscale trasmessa via internet dall’intermediario, a patto che vengano rispettate determinate regole.

Le regole da rispettare sono indicate nella normativa sulla sottoscrizione e conservazione delle dichiarazioni prevista dall’art. 3 del Dpr n. 322/1998, nelle risoluzioni n. 354/2008 e n. 298/2007 e nella circolare n. 14/2013 dell’Agenzia delle Entrate.

In sintesi l’Agenzia afferma che è possibile la consegna telematica al cliente del documento fiscale trasmesso digitalmente e della relativa ricevuta di presentazione, anche qualora caricate sul sito web dell’intermediario all’interno di un’area riservata.

Inoltre l’intermediario è tenuto all’invio di una PEC con cui avvisa il cliente sui dettagli della consegna telematica del documento fiscale.

Agenzia delle Entrate - risposta n. 97 del 6 dicembre 2018
La risposta n. 97 del 6 dicembre 2018 con cui l’Agenzia delle Entrate indica le regole per la consegna telematica della dichiarazione trasmessa via internet dall’intermediario.

Consegna telematica delle dichiarazioni fiscali: le regole per l’intermediario

L’intermediario abilitato alla trasmissione digitale delle dichiarazioni fiscali può consegnare in modalità telematica tali documenti al contribuente delegante nel rispetto delle regole vigenti.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato l’interpretazione dell’istante riguardo le regole che l’intermediario è tenuto a rispettare per la consegna telematica di dichiarazioni fiscali, moduli di pagamento, liquidazioni periodiche e modulistica IVA.

È quindi possibile procedere come segue:

  • invio di una comunicazione tramite PEC dove si avvisa il contribuente che, entro 30 giorni dal termine di presentazione, i documenti telematici trasmessi sul portale dello studio saranno a disposizione in un’apposita area riservata;
  • fornire le istruzioni per il download e la stampa e illustrare inoltre gli obblighi per la conservazione dei documenti fiscali;
  • pubblicare il documento trasmesso e la relativa ricevuta di presentazione nell’area riservata entro il termine indicato per consentire al contribuente di adempiere agli obblighi di sottoscrizione e conservazione stabiliti dall’art. 3, comma 9 del Dpr n. 322/1998.

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