Congedo straordinario retribuito, come si sfrutta al meglio frazionandolo? Si tratta di un beneficio riconosciuto dalla Legge 151 del 2001 inizialmente solo ai genitori e poi esteso a tutti coloro che si prendono cura di un familiare con handicap grave. Prevede, per un massimo di 24 mesi, di richiedere un’aspettativa retribuita dal lavoro per prendersi cura del parente disabile. Unica condizione prevista per la richiesta è, oltre alla situazione di handicap grave ai sensi della Legge 104 del familiare, la convivenza con lo stesso.
Il congedo di due anni può essere goduto o in via continuativa o frazionato a giorni (non a ore), in questo secondo caso i due anni diventano, effettivamente, 730 giorni che possono essere spalmati anche su più annualità. Importante, in caso di frazionamento, è fare in modo che eventuali giorni di riposo (come sabato e domenica) e festivi non ricadano nel conteggio del congedo per sfruttarlo nel modo migliore possibile. Importanti da conoscere, inoltre, ai fini del congedo retribuito, anche le modalità di fruizione di eventuali ferie spettanti e la regolamentazione del pagamento in caso di malattia.
Proprio a tal riguardo rispondiamo alla domanda di un lettore di Money.it che ci scrive:
Vorrei sapere se è possibile usufruire del congedo straordinario l.151 frazionandolo in modo da lavorare ogni settimana dal lunedì al mercoledì per poi riprendere il lavoro il lunedì successivo, è obbligatorio lavorare sempre negli stessi giorni?
Inoltre vorrei sapere se posso usufruire delle ferie interrompendo il congedo straordinario e se in questo periodo posso assentarmi dall’abitazione dell’assistito.
In caso di malattia nel periodo di congedo verrei retribuito dall’azienda o dall’inps?
Saluti
Come si fraziona il congedo straordinario?
Se si decide di presentare domanda di congedo straordinaria in modalità frazionata, è bene sapere che i periodi in cui ci si asterrà dall’attività lavorativa vanno indicati nella richiesta stessa. Nella domanda per poter fruire del beneficio, infatti, bisogna indicare i periodi (dal/al) in cui si fruisce del congedo con pagamento della relativa indennità.
Da considerare, poi, che la domanda di congedo va presentata all’Inps in duplice copia, una delle due copie viene, poi, restituita al richiedente che procede a consegnarla al datore di lavoro. Quest’ultimo, infatti, ha la competenza specifica nella gestione dei permessi, mentre l’Inps si limiterà soltanto a concedere o negare il beneficio stesso e a provvedere alla liquidazione dell’indennità spettante.
Se si tiene presente, poi, che il lavoratore ha diritto a fruire del congedo, per i periodi indicati nella domanda, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, appare chiaro che per poter godere del periodo spettante in modo frazionato, si deve presentare una richiesta che copra un arco temporale sufficiente alle esigenze del familiare disabile.
Dovendo, quindi, indicare da che giorno a che giorno si fruisce del congedo (non si può presentare una domanda che chieda il congedo solo per il lunedì, martedì e mercoledì di ogni settimana, ma si deve indicare la data di inizio e di termine di ogni frazione di congedo), è logico che i giorni nei quali ci si potrà assentare dal lavoro sono quelli indicati nella richiesta.
Domanda congedo straordinario
Domanda congedo straordinario, come indicare i giorni
Facciamo un esempio pratico: ho bisogno di richiedere il congedo, come lei scritto, dal lunedì’ al venerdì di tutte le settimane di gennaio 2024. Nella domanda si dovrà specificare ogni frazione, e nello specifico:
- dall’1 al 3 gennaio 2024;
- dall’8 al 10 gennaio 2024;
- dal 15 al 17 gennaio 2024;
- dal 22 al 24 gennaio 2024;
- dal 29 al 31 gennaio 2024.
Presentata questa domanda all’Inps e al datore di lavoro, poi, i giorni di assenza dal lavoro saranno quelli riportati in sede di richiesta e non potranno essere cambiati a meno che non si proceda alla presentazione di una nuova domanda che modifica e annulla, sostituendola, quella precedentemente consegnata.
Congedo straordinario, si può interrompere per ferie?
Il congedo, una volta richiesto, può essere interrotto solo in pochissimi casi specifici, come, ad esempio, il ricovero del disabile o per maternità. Se, quindi, la programmazione del congedo, comunicata al datore di lavoro, non prevede un periodo in cui poter andare in ferie allontanandosi dalla casa dell’assistito, il congedo non potrà essere interrotto.
In ogni caso, da settembre 2023 l’Inps ha introdotto la nuova modalità di “Variazione della domanda” che consente di comunicare all’istituto la variazione delle condizioni dichiarate in una domanda già presentata. Tra le variazioni consentite rientra anche il periodo di fruizione. Per approfondire la nuova funzionalità messa a disposizione dall’Inps consigliamo la lettura del messaggio 3139 del 7 settembre 2023.
Congedo straordinario e indennità di malattia
La malattia interrompe il congedo, solo se certificata, a patto che dall’inizio dell’astensione dal lavoro non siano trascorsi più di 60 giorni. Nel caso di congedo frazionato come da lei illustrato, l’interruzione per malattia è sempre possibile. Chi retribuisce il periodo di malattia l’Inps o il datore di lavoro?
Per il congedo l’indennità è riconosciuta direttamente dall’Inps ma, come sottolinea l’Inps nella circolare numero 64 del 15 marzo 2001, un lavoratore dipendente non può ricevere l’indennità per due istituti diversi (congedo e malattia). La situazione viene illustrata nella circolare come segue:
“Il verificarsi, per lo stesso soggetto, durante il “congedo straordinario”, di altri eventi che di per sé potrebbero giustificare una astensione dal lavoro, non determina interruzione nel congedo straordinario. In caso di malattia o maternità è però fatta salva una diversa esplicita volontà da parte del lavoratore o della lavoratrice volta a interrompere la fruizione del congedo straordinario, interruzione che può comportare o meno, secondo le regole consuete, l’erogazione di indennità a carico dell’INPS; in tal caso la possibilità di godimento, in momento successivo, del residuo del congedo straordinario suddetto, è naturalmente subordinata alla presentazione di nuova domanda. A proposito della indennizzabilità o meno dell’evento di malattia o di maternità che consente l’interruzione del congedo straordinario si sottolinea in particolare che, considerato che la fruizione del congedo straordinario comporta la sospensione del rapporto di lavoro, l’indennità è riconoscibile solo se non sono trascorsi più di 60 giorni dall’inizio della sospensione (in linea di massima coincidente, come è noto, con l’ultima prestazione lavorativa)”.
La malattia, quindi, se si verifica entro 60 giorni dall’inizio della sospensione lavorativa, permette di interrompere il congedo ed è indennizzata regolarmente, come quando si lavora.