Tra le tutele economiche garantite dall’Inps ai dipendenti figura l’indennità riconosciuta per i periodi di assenza dal lavoro a titolo di congedo parentale, fino ai dodici anni di vita del bambino. Si tratta del congedo parentale.
L’indennità in parola, anticipata di norma in busta paga dal datore di lavoro per conto dell’Istituto, è comunque soggetta a determinati limiti di durata oltre che di importo.
Sotto quest’ultimo aspetto è bene precisare che le somme a carico dell’Inps sono determinate in misura pari al 30% della retribuzione media giornaliera del lavoratore interessato. Il risultato è poi moltiplicato per le giornate indennizzabili che si collocano all’intero del periodo di assenza.
Sempre in tema di prestazioni economiche, la Manovra 2023 (Legge 29 dicembre 2022 numero 197) ha elevato il calcolo dell’indennità per congedo parentale all’80% della retribuzione media giornaliera, per la durata massima di un mese.
Trattandosi di una misura di recente introduzione (la circolare esplicativa dell’Inps risale allo scorso 16 maggio), intervenuta peraltro su una prestazione che da tempo è pari al 30% della retribuzione, ecco una serie di consigli da dare ai lavoratori al fine di non fargli perdere l’indennità all’80% o, ancor peggio, trovarsi costretti a restituire le somme all’Inps.
Congedo parentale all’80%: 4 consigli per non far perdere soldi ai lavoratori
1) Distribuire un’informativa ai dipendenti
Il primo passaggio è quello di distribuire un’informativa ai dipendenti in cui si renda nota l’esistenza di una mensilità di congedo parentale, retribuita all’80% anziché al 30%.
La comunicazione può essere trasmessa ai lavoratori con varie forme:
- Avviso affisso nella bacheca aziendale;
- Comunicazione sul portale telematico dell’azienda;
- Messaggio di posta elettronica;
- Messaggio su sistemi di messaggistica istantanea per smartphone e tablet.
Il contenuto della missiva deve chiarire in maniera adeguata:
- Come trasmettere la domanda di congedo parentale all’Inps;
- Le modalità necessarie per ottenere l’indennità all’80%;
oltre a precisare che l’importo del congedo a carico dell’Istituto è, al pari di quanto avviene per altre prestazioni dell’Istituto (si pensi alla maternità obbligatoria o alle assenze per malattia), anticipato in busta paga dal datore di lavoro, salvo essere dallo stesso recuperato rispetto ai contributi da versare all’Inps stessa con modello F24.
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2) L’importanza dell’autocertificazione
Il mese di congedo parentale retribuito all’80% è uno solo, con riferimento a entrambi i genitori. Questo significa che, per lo stesso figlio, se la madre ha già usufruito di quindici giorni di congedo, ne restano altri quindici (per la stessa madre o il padre) retribuiti dall’Inps all’80%. I periodi residui saranno invece coperti dall’Istituto con l’indennità ordinaria al 30%.
Nel caso in cui l’Inps, verificando i periodi di congedo fruiti da entrambi i genitori, si accorga che l’indennità è stata riconosciuta in cedolino all’80%, anziché per un mese, per due o più, provvederà ad inviare un’apposita comunicazione all’azienda chiedendo di:
- Recuperare in cedolino l’indennità versata al dipendente in eccesso;
- Versare l’importo recuperato con modello F24.
Per evitare questo spiacevole inconveniente è bene che il datore di lavoro chieda ai lavoratori un’apposita autocertificazione in cui dichiarano se ed in quale misura l’altro genitore ha fruito del congedo all’80%.
L’autocertificazione, lungi dall’essere di una qualche utilità per l’azienda, è soprattutto un modo per costringere i lavoratori a verificare i periodi di congedo goduti dall’altro genitore, evitando così di chiedere l’indennità all’80% se il relativo mese di spettanza è già stato «consumato».
3) Ricordare il limite di età del figlio
Il congedo all’80%, oltre ad essere limitato nella quantità (un mese, da ripartire tra i genitori) è soggetto anche ad un termine di fruizione.
La misura spetta infatti fino al sesto anno di vita del bambino, ovvero entro sei anni dall’ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento.
Di conseguenza, sempre a vantaggio del lavoratore ed al fine di evitare un recupero delle somme da parte dell’Inps, è bene ricordare nell’informativa il rispetto del limite di età.
La stessa autocertificazione poc’anzi citata può servire anche a questo scopo. Quello, per intenderci, di dichiarare che il figlio per il quale si fruisce del congedo ha un’età inferiore inferiore ai sei anni e, pertanto, non ci sono condizioni ostative al riconoscimento in busta paga dell’indennità all’80%.
4) Verificare la conclusione del congedo di maternità / paternità
La misura in parola spetta esclusivamente ai genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.
Come chiarito dall’Inps con Circolare 16 maggio 2023 numero 45 sono «esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2022».
Sempre l’Istituto ha chiarito che la condizione in argomento si riferisce «al generale congedo di paternità disciplinato nel Capo IV del T.U.; ne consegue che il diritto a un mese di congedo parentale indennizzato all’80% spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, nell’anno 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del D.lgs. n. 151/2001 oppure di congedo di paternità alternativo ai sensi dell’articolo 28 del medesimo decreto legislativo».
Ancora nell’ottica di evitare un recupero delle somme da parte dell’Inps, l’azienda è bene che ricordi nell’informativa la necessità di aver terminato il congedo di maternità / paternità successivamente al 31 dicembre 2022.
A tal proposito si consiglia di inserire uno o più esempi indicati dall’Istituto nella citata Circolare numero 45/2023.
Considerato infine che il mese di congedo parentale all’80% spetta solo ai lavoratori dipendenti, in caso di «padre lavoratore dipendente e madre iscritta alla Gestione separata» ovvero ad una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi «non rileva il termine finale del periodo indennizzabile di maternità della lavoratrice madre (in quanto la legge di Bilancio 2023 si riferisce alla sola fine del congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti di cui al Capo III del T.U.), rilevando, invece, il solo termine finale del congedo di paternità di cui agli articoli 27-bis, 28 e 31 del T.U.» (ancora la Circolare numero 45).
Quest’ultima circostanza dev’essere segnalata nell’informativa da trasmettere ai dipendenti, in modo da evitare che coloro i quali, nella medesima situazione dell’esempio sopra citato, non chiedano l’indennità all’80% in quanto erroneamente convinti della rilevanza dei periodi di congedo fruiti nell’ambito della Gestione separata Inps.