Realizzare nuovi abusi dopo la domanda di condono rende l’istanza inammissibile e fa scattare la demolizione. L’analisi della sentenza del TAR Sicilia.
Presentare una domanda di condono edilizio non equivale ad avere una sorta di “scudo” totale che congeli qualsiasi sanzione da parte del Comune in attesa che si abbia l’esito della pratica. Questo è uno degli errori più grossolani che possono commettere i proprietari di immobili che richiedono un condono.
La giurisprudenza amministrativa, infatti, fissa un confine che non può essere valicato: eventuali abusi realizzati dopo la presentazione della richiesta di condono non sono coperti e può scattare in qualsiasi momento l’ordine di demolizione.
A ribadire questo concetto è la sentenza numero 1634 del 2026 del Tar Sicilia, Sezione staccata di Catania, che ha respinto il ricorso di un proprietario contro l’ordine di demolizione emesso dal Comune.
Vediamo il caso e i limiti invalicabili del condono edilizio.
La vicenda trae origine dai controlli tecnici della Polizia Municipale effettuati a seguito di una segnalazione. Dai sopralluoghi è emersa una situazione molto complessa a causa di trasformazioni effettuate sulla proprietà nel corso degli anni senza richiedere titoli abilitativi. Nello specifico è stato rilevato:
- che è stata realizzata una vasca interrata di cemento armato;
- che sono stati creati locali spogliatoi e servizi igienici per un totale di 72 metri quadrati;
- che sono stati realizzati depositi con tettoie, scale di collegamento e ampliamenti volumetrici dell’immobile principale.
Il Comune ha notificato un ordine di demolizione al proprietario che si è opposto obiettando che le vecchie domande di condono che aveva presentato erano ancora pendenti e che, proprio per questo, ogni azione sanzionatoria da parte dell’ente locale avrebbe dovuto essere bloccata.
Perché la protezione del condono viene meno?
L’impostazione della difesa è stata rigettata dai giudici del Tar che hanno evidenziato una sovrapposizione temporale, poiché gran parte degli abusi contestati (la piscina e gli spogliatoi) che erano stati realizzati successivamente alla presentazione dell’istanza di sanatoria.
La decisione dei giudici si fonda su principi giuridici consolidati che stabiliscono che l’esecuzione di lavori dopo la presentazione dell’istanza di condono modifica lo stato dei luoghi rendendo impossibile ai tecnici del Comune accertare quale fosse realmente la consistenza dell’immobile al momento della presentazione della domanda.
Gli abusi successivi, quindi, rendono inammissibile la domanda di condono precedente e non potendo più essere accolta la sanatoria, il Comune ha tutto il diritto di procedere con l’ordine di demolizione per ripristinare l’immobile al suo stato originario.
Cosa deve fare chi ha pratiche edilizie pendenti?
La recente pronuncia del Tar Sicilia offre indicazioni precise per chi ha pratiche edilizie pendenti. Se alla domanda di condono presentata non sono seguiti altri abusi, infatti, il Comune deve valutare l’istanza prima di applicare le sanzioni sull’opera sanabile. Se invece sono stati realizzati abusi dopo la presentazione della domanda, in automatico l’istanza di condono diventa inammissibile e scatta l’ordine di demolizione di tutte le opere abusive, sia quelle per cui si era chiesto il condono, sia quelle realizzate successivamente.
I giudici hanno sottolineato che l’attesa per vecchie istanze presentate non può diventare un pretesto per legittimare nuovi abusi edilizi sul territorio.