Concorsi pubblici, scorrimento per tutti gli idonei? Ecco cosa dice il giudice

Simone Micocci

30 Marzo 2026 - 11:50

Concorsi pubblici, se ci sono gli idonei l’amministrazione è obbligata allo scorrimento? Ecco cosa ha detto il Tar di Palermo.

Concorsi pubblici, scorrimento per tutti gli idonei? Ecco cosa dice il giudice

Ogni volta che viene bandito un concorso pubblico si riaccende il tema degli idonei non vincitori, cioè di coloro che, pur avendo superato le prove e raggiunto il punteggio minimo per entrare in graduatoria, restano fuori dai posti disponibili per l’assunzione. Una platea che spesso avvia una vera e propria battaglia per ottenere lo scorrimento della graduatoria, nella speranza di essere assunta dalla stessa amministrazione o, in alcuni casi, da altre.

Da qui nasce una domanda centrale: quali sono davvero i diritti degli idonei? E soprattutto, lo scorrimento della graduatoria è automatico oppure no? A fare chiarezza interviene la nuova norma “taglia idonei” introdotta nel 2026, che cambia le regole del gioco: gli idonei non vincitori non potranno superare il limite del 20% dei posti messi a bando, riducendo così in modo significativo il bacino da cui attingere per eventuali assunzioni successive.

Sempre restando su questo tema, una decisione destinata a incidere in modo significativo sul dibattito relativo al pubblico impiego e alle modalità di reclutamento nella pubblica amministrazione è quella del Tar di Palermo. Scopriamo perché.

Nuove regole per i concorsi? Ecco cosa ha detto il Tar di Palermo sullo scorrimento delle graduatorie

Come anticipato, una recente sentenza del Tar di Palermo ha fatto chiarezza sui diritti degli idonei di un concorso e sullo scorrimento della graduatoria dello stesso.

Nel dettaglio, il Tribunale ha stabilito - accogliendo la tesi sostenuta dal legale di una delle parti, l’Avv. Annalisa Giacobbe - che le amministrazioni possono procedere alla stabilizzazione del personale precario anche in presenza di graduatorie concorsuali ancora vigenti, senza essere obbligate al loro completo scorrimento.

La pronuncia giunge al termine di un contenzioso che ha coinvolto l’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento e una candidata risultata idonea, ma non vincitrice, in una selezione pubblica bandita nel 2022 per l’assunzione a tempo indeterminato di diverse figure professionali.

La graduatoria, approvata nel 2024, aveva individuato i primi due candidati come vincitori, mentre la ricorrente si era classificata al quinto posto, risultando terza tra gli idonei.

Nel dicembre 2024 l’Azienda sanitaria aveva rilevato la necessità di coprire ulteriori posti. In parte si è proceduto allo scorrimento della graduatoria, con l’assunzione del terzo e quarto classificato, mentre per un ulteriore posto si è scelto di prorogare un contratto a tempo determinato e successivamente attivare una procedura di stabilizzazione.

La candidata idonea ha impugnato le deliberazioni, sostenendo che, in presenza di una graduatoria ancora valida, l’Amministrazione fosse tenuta a utilizzarla integralmente, evitando il ricorso a forme di lavoro flessibile o a procedure alternative.

Il Tar ha rigettato il ricorso, ritenendo legittima la scelta dell’Azienda sanitaria e accogliendo la linea difensiva sostenuta dall’avvocato Giacobbe.

Secondo i giudici, nel pubblico impiego contrattualizzato il concorso rappresenta la regola generale di accesso, mentre l’utilizzo delle graduatorie costituisce una modalità ordinaria, ma non vincolante in senso assoluto. Lo scorrimento, si legge nella sentenza, non integra pertanto un diritto soggettivo dell’idoneo non vincitore, ma una aspettativa giuridicamente qualificata.

Scorrimento sì, ma non obbligatorio

Il punto centrale della decisione riguarda la discrezionalità organizzativa della Pubblica amministrazione. Le amministrazioni possono scegliere le modalità di copertura dei posti disponibili, purché nel rispetto della programmazione del fabbisogno e delle esigenze funzionali.

In questo quadro, la mera esistenza di una graduatoria vigente non comporta automaticamente l’obbligo di scorrimento. È su questo presupposto che si è fondata la difesa dell’avvocato Annalisa Giacobbe, valorizzando la coerenza delle scelte organizzative adottate dall’Azienda sanitaria.

La sentenza chiarisce anche la funzione delle procedure di stabilizzazione, previste dalla normativa per il superamento del precariato, in particolare nel settore sanitario. Si tratta di strumenti eccezionali, con finalità autonome rispetto al reclutamento dall’esterno, che consentono di valorizzare il personale già impiegato e di garantire la continuità dei servizi.

In questa prospettiva, la stabilizzazione non è stata ritenuta in contrasto con la presenza di una graduatoria concorsuale, né qualificabile come modalità elusiva del suo utilizzo. Una lettura sostenuta in giudizio dall’avvocato Giacobbe e accolta dal Tar.

Va comunque detto che la pronuncia si inserisce in un orientamento giurisprudenziale consolidato, ma rafforza un principio destinato ad avere effetti rilevanti sul piano applicativo: la graduatoria resta uno strumento centrale, ma non vincolante in modo automatico.

Detto questo, è ormai chiaro e difficilmente contestabile alla luce dell’ultima sentenza, che le amministrazioni, in presenza di esigenze organizzative e nel rispetto della normativa, possono ricorrere anche ad altre modalità di reclutamento previste dall’ordinamento, incluse le stabilizzazioni.

Trading online
in
Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.