Concorsi con articolo 16 (Legge 56/1987) tramite Centri per l’Impiego: come funzionano?

Antonio Cosenza

11 Ottobre 2019 - 11:59

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In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato un nuovo concorso pubblico per gli iscritti alle liste di cui all’articolo 16 della Legge 56/1987: di cosa si tratta? Scopriamolo.

Concorsi con articolo 16 (Legge 56/1987)  tramite Centri per l’Impiego: come funzionano?

Con l’articolo 16 della legge 56/1987 viene regolata l’assunzione presso la pubblica amministrazione per dei lavori - che possono essere sia a tempo determinato che indeterminato - per i quali è sufficiente il possesso della licenza media inferiore (o comunque aver assolto all’obbligo di istruzione).

In questi ultimi giorni si sta parlando molto dell’articolo 16 della legge 56/87 dal momento che in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il bando di concorso per operatori giudiziari riservato proprio agli iscritti alle liste di cui alla suddetta disposizione.

Un concorso per 616 operatori giudiziari (qui trovate maggiori informazioni su cosa fanno e quanto guadagnano) per il quale non sono richiesti particolari requisiti: è sufficiente, infatti, aver conseguito la licenza media, mentre non sono previsti limiti di età. Ecco perché sono in molti coloro che hanno cominciato ad informarsi presso i centri per l’impiego per avere informazioni su come partecipare al concorso e su quali sono i criteri sui quali verrà stilata la prima graduatoria.

In realtà, ad oggi ai CPI non sono arrivate ancora disposizioni in merito alla raccolta di queste candidature; tuttavia analizzando quanto previsto dalla legge 56/87 e dalle varie procedure avviate sulla base di questa disposizione, siamo in grado di darvi alcune anticipazioni su come potrebbe funzionare la selezione.

Articolo 16, Legge 56/1987: chi può partecipare ai concorsi?

A queste tipologie di concorso possono partecipare tutte le persone - ovviamente in possesso dei requisiti indicati dal bando - che sono prive di un’occupazione e che hanno rilasciato la DID (Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro) presso il Centro per l’Impiego. Vale anche per gli iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio o in quelle di mobilità.

Ma attenzione, perché in alcuni casi anche chi è occupato può prendere parte a questi concorsi: questo, però, vale solo per le occasioni di lavoro a tempo indeterminato, come appunto quella per 616 operatori giudiziaria pubblicata in Gazzetta Ufficiale martedì 8 ottobre.

Articolo 16, Legge 56/1987: come partecipare al concorso?

Intanto è bene precisare una cosa: la pubblicazione del bando di concorso non dà automaticamente avvio alla fase di raccolta delle candidature. Bisogna attendere, infatti, che l’Ente locale che necessita di personale - che nel caso del suddetto concorso è la Direzione generale del personale e della formazione del Ministero della Giustizia (Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi) - inoltri alle competenti amministrazioni regionali la richiesta di avviamento a selezione.

Solo una volta che il Centro per l’Impiego riceverà disposizioni dalla Regione (entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando) e pubblicherà la richiesta - sia mediante affissione ai locali che sul proprio sito - potrà raccogliere le candidature entro un arco di tempo che per le assunzioni a tempo indeterminato è pari a 30 giorni (8 giorni nel caso del lavoro a tempo determinato).

L’iscrizione al concorso, quindi, dovrà essere presentata al Centro per l’Impiego, portando con sé un documento d’identità e il valore ISEE; l’iscrizione avviene mediante autodichiarazione del possesso dei requisiti indicati nel bando di concorso.

È importante sapere che la candidatura va presentata esclusivamente dal diretto interessato; quindi non sono ammessi delegati.

Articolo 16, Legge 56/1987: quali criteri per la formazione della graduatoria?

Sono diversi i criteri che vengono utilizzati per la formazione delle graduatorie e possono variare a seconda della tipologia della selezione. Ad esempio ci possono essere dei punteggi aggiuntivi in base all’anzianità di disoccupazione (fino ad un massimo di 24 mesi), così come per coloro che hanno presentato la DID prima della pubblicazione dell’avviso di selezione.

Altro criterio per l’assegnazione dei punteggi è dato dal valore del reddito ISEE, così come da eventuali carichi familiari dell’interessato (ci potrebbero essere più punti nel caso in cui nel nucleo familiare ci siano dei disabili). Tra i criteri che concorrono alla formazione della graduatoria c’è anche l’età: più è alta e maggiore è il punteggio assegnato.

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