L’omessa o tardiva comunicazione all’ENEA comporta la perdita delle detrazioni fiscali per ristrutturazione ed Ecobonus? Due ordinanze della Corte di Cassazione fanno chiarezza.
Se si invia in ritardo la comunicazione ENEA per i lavori edilizi agevolabili non si ha la decadenza delle detrazioni fiscali per bonus ristrutturazione e per Ecobonus. A sottolinearlo due ordinanze della Corte di Cassazione che prende un orientamento contrario rispetto a quello che ha sempre affermato l’Agenzia delle Entrate.
Si tratta delle ordinanze 12422 e 12426, entrambe depositate il 10 maggio 2025 e nelle quali la Cassazione sottolinea che sia il ritardo che l’omissione dell’invio della comunicazione ENEA non portano a perdere le detrazioni fiscali. La comunicazione ENEA, quindi, non è un requisito vincolante per ottenere il beneficio dei bonus edilizi.
Il tema è delicato ed interessa tanti contribuenti che dimenticano di trasmettere tutti i documenti per la verifica dei requisiti per l’accesso al bonus ristrutturazioni e all’ecobonus.
Tra gli adempimenti previsti, sia per le ristrutturazioni che per i lavori di riqualificazione energetica, vi è quello dell’invio della comunicazione ENEA da effettuarsi entro il termine di 90 giorni dalla data di fine dei lavori.
L’invio tardivo, però, non porta al venir meno del diritto ai bonus sui lavori in casa. A chiarirlo una delle FAQ pubblicate sul portale dell’ENEA e a sottolinearlo sono anche due recenti ordinanze della Corte di Cassazione.
Comunicazione ENEA in ritardo, detrazioni salve
Non è precluso l’accesso ad agevolazioni fiscali che prevedono l’obbligo di invio di una preventiva comunicazione o di un altro adempimento formale non eseguiti nei termini fissati.
L’ENEA rassicura così i contribuenti che dovessero rendersi conto di non aver trasmesso la comunicazione necessaria per l’accesso ad ecobonus e bonus ristrutturazioni entro il termine dei 90 giorni dalla fine dei lavori.
È stato il DL n. 16 del 2 marzo 2012, convertito nella legge n. 44 del 2012, a fissare alcune norme in ottica di semplificazione fiscale e a “salvare” in prima battuta i contribuenti ritardatari.
Come illustrato dall’ENEA, ente che si occupa della gestione delle comunicazioni legate ai lavori di risparmio energetico che beneficiano delle detrazioni fiscali, è tuttavia necessario che sussistano specifiche condizioni, ovvero che il contribuente che non ha inviato entro i termini previsti la comunicazione ENEA abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento per il diritto alle detrazioni fiscali.
Comunicazione ENEA omessa, in quali casi decade il beneficio?
La comunicazione ENEA, che si dovrebbe inviare entro 90 giorni dal termine dei lavori edilizi che hanno comportato un miglioramento energetico, ha una finalità solo statistica e non dovrebbe essere collegata al diritto alle detrazioni fiscali.
Presentare la comunicazione, infatti, serve solo a monitorare il risparmio ottenuto con gli interventi eseguiti. Da sottolineare che sull’invio stesso non sono previste verifiche fiscali e la Corte di Cassazione sottolinea il valore relativo dell’adempimento per il diritto, questo anche se l’Agenzia delle Entrate ha sempre considerato la comunicazione come una delle condizioni di accesso per poter avere diritto alla detrazione.
Anche l’omessa comunicazione, secondo la Cassazione, non dovrebbe far decadere il diritto alle detrazioni fiscali (non, quindi, come sostiene l’Agenzia delle Entrate che il beneficio non decade solo a patto che la comunicazione in ritardo venga effettuata entro la dichiarazione successiva).
L’unica base giuridica che esiste per l’obbligo di trasmissione della comunicazione degli interventi realizzati è il Decreto Legge 39 del 2024 che prevede, appunto, l’obbligo di trasmissione dei dati solo per le spese relative ai lavori ammortizzati con il Superbonus e Sismabonus. In questo caso, però, l’obbligo di trasmissione all’ENEA per il Superbonus e al centro Sismici per il Sismabonus serve solo per contrastare le frodi: in questo caso se la trasmissione non è tempestiva sono previste sanzioni e la decadenza dell’agevolazione fiscale.
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