Come si elegge il presidente della Camera

Rosaria Imparato

12 Ottobre 2022 - 10:29

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Come funziona l’elezione del presidente della Camera? È uno dei primi punti all’ordine del giorno quando si apre una legislatura: vediamo la procedura e quali sono le sue funzioni.

Come si elegge il presidente della Camera

Il presidente della Camera è la terza carica dello Stato: come funziona la sua elezione, e quali sono le sue funzioni? Il giorno stabilito per la prima riunione delle Camere è il 13 ottobre, proprio per l’elezione dei presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Sono questi i primi passi del nuovo governo dopo le elezioni del 25 settembre, vinte da Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni, seguito dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle. A stabilire le tempistiche è l’articolo 61 della Costituzione: Camera e Senato devono riunirsi entro venti giorni dalle elezioni. Nel frattempo, rimane in carica il governo Draghi per il disbrigo degli affari correnti.

L’elezione del presidente della Camera si svolge seguendo regole diverse da quelle valide per eleggere il presidente del Senato: vediamo come funziona.

Come si elegge il presidente della Camera

L’elezione del presidente della Camera segue quanto stabilito dall’articolo 4 del regolamento interno.

Il presidente viene eletto per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei membri della Camera (è la stessa maggioranza che serve per riformare la Costituzione senza ricorrere al referendum popolare).

Dal secondo scrutinio è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti, computando tra i voti anche le schede bianche. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti.

Se anche in questo caso nessuno viene eletto, dal quarto scrutinio in poi basta la maggioranza assoluta dei voti, e il voto va avanti a oltranza.

Le funzioni del presidente della Camera

Cosa fa il presidente della Camera? Di base rappresenta la Camera e ne assicura il buon funzionamento. Può diventare presidente della camera solo un membro dell’assemblea.

In base al regolamento, il presidente:

  • sovrintende all’applicazione del regolamento presso tutti gli organi della Camera decide sulle questioni relative alla sua interpretazione acquisendo, ove lo ritenga opportuno, il parere della Giunta per il regolamento, che presiede;
  • emana circolari e disposizioni interpretative del regolamento;
  • decide, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento, sulla ammissibilità dei progetti di legge, degli emendamenti e ordini del giorno, degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo;
  • cura l’organizzazione dei lavori della Camera convocando la Conferenza dei presidenti di gruppo e predisponendo, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza prescritta dal regolamento, il programma e il calendario;
  • presiede l’Assemblea e gli organi preposti alle funzioni di organizzazione dei lavori e di direzione generale della Camera (Ufficio di presidenza, Conferenza dei presidenti di gruppo, Giunta per il regolamento);
  • nomina i componenti degli organi interni di garanzia istituzionale (Giunta per il regolamento, Giunta delle elezioni, Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell’art. 68 Cost.);
  • assicura il buon andamento dell’amministrazione interna della Camera, diretta dal Segretario generale, che ne risponde nei suoi riguardi.

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