Quali sono i requisiti e qual è l’iter per diventare un parlamentare in Italia? Ecco come viene eletto un deputato o un senatore nel nostro Paese.
Segui Money.it su Google Aggiungici alle fonti preferite per vedere più spesso le nostre notizie nei risultati di ricerca.
Come si diventa parlamentari? Da sempre gli italiani hanno una sorta di amore e odio verso la politica: tutti si scagliano contro i privilegi di deputati e senatori, ma in molti farebbero carte false pur di essere al loro posto. E con le elezioni politiche del 2027 ormai all’orizzonte, alla scadenza naturale della legislatura iniziata il 13 ottobre 2022, la domanda torna d’attualità.
Il contesto, però, è molto diverso rispetto al passato. Con l’attuale legislatura i seggi elettivi sono scesi da 945 a 600, 400 deputati e 200 senatori, per effetto del taglio dei parlamentari. E le regole del gioco stanno cambiando ancora: la nuova legge elettorale, ribattezzata Stabilicum, approvata da Camera e Senato e giunta a inizio ottobre 2026 all’ultimo passaggio a Montecitorio, manda in soffitta il Rosatellum e i collegi uninominali, introducendo un sistema proporzionale con premio di maggioranza e preferenze con capolista bloccato.
Negli ultimi anni del resto la politica è cambiata moltissimo: basti pensare a percorsi come quelli di Luigi Di Maio, entrato alla Camera nel 2013 a 26 anni, e di Roberto Fico, eletto deputato lo stesso anno, presidente della Camera dal 2018 al 2022 e oggi presidente della Regione Campania. Vediamo allora qual è l’iter e quali sono i requisiti per diventare parlamentari in Italia.
Chi può diventare parlamentare in Italia
I requisiti sono fissati dalla Costituzione. Alla Camera possono essere eletti deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto 25 anni (articolo 56), mentre al Senato sono eleggibili gli elettori che hanno compiuto i 40 anni (articolo 58). Serve quindi essere cittadini italiani con diritto di voto: non è richiesto alcun titolo di studio né una particolare esperienza professionale o politica, in coerenza con l’articolo 51, che garantisce a tutti i cittadini l’accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.
Tutti i parlamentari sono eletti a suffragio universale e diretto. Fanno eccezione i senatori a vita: sono tali di diritto gli ex Presidenti della Repubblica, mentre il Capo dello Stato può nominare cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Dopo la riforma del 2020, il numero complessivo dei senatori nominati in carica non può superare cinque.
Ogni parlamentare rimane in carica per una legislatura che dura cinque anni e la legge non pone limiti al numero dei mandati che ciascun deputato o senatore può esercitare: eventuali tetti sono solo regole interne dei singoli partiti.
Chi non può diventare parlamentare
Avere l’età e il diritto di voto non basta sempre. A meno che non si abbia ricevuto una interdizione dai pubblici uffici, che fa perdere l’elettorato, gli ostacoli sono di tre tipi.
Il primo è l’incandidabilità prevista dalla legge Severino (d.lgs. 235/2012): non può candidarsi chi ha riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per delitti di particolare gravità, come quelli di mafia e terrorismo, i delitti contro la pubblica amministrazione e i delitti non colposi per i quali è prevista una pena massima non inferiore a quattro anni.
Il secondo è l’ineleggibilità, che riguarda chi si trova in una posizione di potenziale conflitto d’interesse o di controllore/controllato. Il testo unico per l’elezione della Camera (Dpr 361/1957) vi include, tra gli altri, i sindaci dei comuni con più di 20.000 abitanti, i prefetti, i capi di gabinetto dei ministri e gli alti ufficiali delle forze armate nella circoscrizione del loro comando. La causa viene meno se le funzioni cessano almeno 180 giorni prima della scadenza della legislatura, o entro sette giorni dal decreto in caso di scioglimento anticipato. Per i magistrati, la riforma Cartabia (legge 71/2022) esclude la candidatura nella regione in cui hanno prestato servizio nei tre anni precedenti e impone l’aspettativa senza assegni.
Il terzo è l’incompatibilità, che non impedisce l’elezione ma obbliga a scegliere tra il seggio e un’altra carica: è il caso dei consiglieri regionali, dei membri del Csm e della Corte costituzionale e dei sindaci dei comuni con più di 15.000 abitanti.
leggi anche
Chi sono i politici più ricchi d’Italia? Ecco stipendi e redditi di ministri e parlamentari
Come diventare deputato
Per sedere a Montecitorio bisogna anzitutto ottenere una candidatura, e qui conta il partito. Durante i decenni della prima Repubblica spesso bisognava fare prima una lunga gavetta: si iniziava nelle sezioni di partito, facendosi poi le ossa nei consigli comunali e provinciali. Con la crisi dei partiti di massa, molte forze politiche sono diventate una sorta di «partiti personali», dove a decidere sono il leader e la sua cerchia di collaboratori più fidati: più che attaccare manifesti, conta tessere relazioni e farsi notare, anche sui social.
Alcuni partiti, come il Partito democratico e il Movimento 5 stelle, in passato hanno scelto parte dei candidati con votazioni interne riservate agli iscritti, ma spesso le decisioni vengono prese a Roma: a comporre le liste è di fatto il vertice del partito.
Dei 400 seggi della Camera, 392 sono assegnati in Italia e 8 nella circoscrizione Estero. Con il Rosatellum un candidato poteva presentarsi in un collegio uninominale e in un massimo di cinque collegi plurinominali; con lo Stabilicum i seggi vengono ripartiti in modo proporzionale su base nazionale tra le liste che superano la soglia del 3%, con un premio di 70 deputati alla lista o coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti in entrambe le Camere. Diventa decisiva la posizione in lista: il capolista resta bloccato, mentre per gli altri candidati l’elettore può esprimere fino a tre preferenze.
Quanto al profilo, nessun titolo di studio è obbligatorio, ma l’età conta: secondo l’Istat, all’inizio dell’attuale legislatura l’età media dei deputati eletti in Italia era di 49,6 anni, mentre la quota di donne in Parlamento è scesa al 33,7%.
Come diventare senatore
Il percorso per Palazzo Madama è simile, ma con due differenze sostanziali. La prima è l’età: servono 40 anni compiuti, mentre dal 2021, con la legge costituzionale n. 1, per votare i senatori basta averne 18, come per la Camera. Non a caso, sempre secondo l’Istat, l’età media dei senatori eletti in Italia a inizio legislatura era di 55 anni.
La seconda è la base territoriale: il Senato è eletto su base regionale (articolo 57 della Costituzione). Dei 200 senatori elettivi, 196 sono eletti in Italia e 4 nella circoscrizione Estero; nessuna regione può averne meno di tre, salvo il Molise (due) e la Valle d’Aosta (uno). Anche con lo Stabilicum il riparto resta regionale e il premio di maggioranza vale 35 senatori: per un aspirante senatore pesa quindi il radicamento nella propria regione e la collocazione nella lista di quel territorio.
Esiste poi la via della nomina: il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita figure di altissimo profilo, una strada che non dipende da campagne elettorali o candidature ma da meriti riconosciuti in carriere di eccellenza.
Cosa cambia con lo Stabilicum per chi si candida
La vittoria del Sì al referendum del 2020 sul taglio dei parlamentari ha già prodotto i suoi effetti alle elezioni del 25 settembre 2022: con oltre un terzo dei posti in meno, diventare parlamentare è più difficile, visto che i posti «migliori» nelle liste tendono a essere riservati ai big dei partiti. La nuova legge elettorale aggiunge un ulteriore cambio di prospettiva. Senza collegi uninominali sparisce la figura del candidato che conquista il seggio battendo gli avversari degli altri schieramenti nel proprio territorio: la vera competizione diventa quella interna, tra candidati dello stesso partito che si contendono le preferenze dopo il capolista.
Per chi non è in cima alla lista, quindi, servono consenso personale, una rete sul territorio e una campagna elettorale propria. Cambia anche il lavoro dei partiti, che al momento del deposito delle liste dovranno indicare il nome proposto per la presidenza del Consiglio, pena l’inammissibilità, e presentarsi in almeno metà delle circoscrizioni. Non mancano le critiche: le opposizioni contestano, tra l’altro, i capilista bloccati e non alternati per genere, sollevando anche dubbi di costituzionalità.
Commenti
0Nessun commento: scrivi tu il primo.