Come avere 6 giorni di permesso al mese con la legge 104

Simone Micocci

8 Settembre 2026 - 12:54

Quanti giorni di permesso spettano con la legge 104? Solitamente 3, ma in alcuni casi si può arrivare a 6.

Come avere 6 giorni di permesso al mese con la legge 104

Con la legge n. 104 del 1992 si può generalmente usufruire di 3 giorni di permesso al mese. In determinate circostanze, però, e solamente per l’assistenza ad alcuni familiari, i giorni possono raddoppiare, arrivando a 6 giornate complessive, interamente retribuite.

Nelle ultime ore si è tornati a parlare molto della possibilità di ottenere 6 giorni di permesso al mese per assistere familiari con disabilità grave, secondo quanto previsto dall’articolo 33, comma 3, della legge n. 104. Non si tratta, tuttavia, di una novità: questa opportunità è prevista da tempo, purché siano rispettate condizioni ben precise.

Il raddoppio non va confuso con le ulteriori 10 ore annue di permesso introdotte dal 1° gennaio 2026 che spettano ai lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, con un grado di invalidità almeno pari al 74%, nonché ai genitori di figli minorenni che si trovano nelle stesse condizioni, e possono essere utilizzate per visite ed esami connesse alla patologia.

I 6 giorni riconosciuti dalla legge 104 derivano invece dal cumulo di due distinti pacchetti di permessi mensili. Può beneficiarne infatti chi deve assistere due familiari con disabilità grave oppure, a determinate condizioni, il lavoratore disabile che utilizza i permessi per sé stesso e presta contemporaneamente assistenza a un altro familiare.

Si tratta quindi di una possibilità già prevista dalla normativa, ma ancora poco conosciuta, anche perché i requisiti richiesti restringono notevolmente la platea dei beneficiari. Facciamo allora chiarezza su quando i permessi 104 possono essere cumulati così da ottenere 6 giorni retribuiti al mese.

Quando i permessi 104 sono cumulabili tra loro

Come anticipato, a disciplinare la possibilità che allo stesso lavoratore spettino 6 anziché 3 giorni di permesso è il comma 3 dell’articolo 33 della legge n. 104 del 1992.

La possibilità di assistere più persone con disabilità è stata introdotta dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 119 del 2011, mentre il testo della disposizione è stato successivamente aggiornato dal decreto legislativo n. 105 del 2022. Oggi la norma stabilisce che:

Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un’unione civile di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Quando le persone da assistere sono due, il lavoratore può quindi arrivare a usufruire di 6 giorni complessivi al mese, ossia fino a 3 giorni per ciascun assistito. Per entrambi, però, deve essere rispettato il grado di parentela o affinità richiesto dalla legge.

Ad esempio, il cumulo è ammesso quando ciascuna persona da assistere è il coniuge, la parte di un’unione civile, il convivente di fatto oppure un parente o affine entro il primo grado.

È possibile assistere anche parenti o affini di secondo grado, ma solamente in presenza delle condizioni indicate dalla legge. Il cumulo è invece escluso se anche uno degli assistiti è un parente o affine di terzo grado.

Per quali familiari i permessi 104 raddoppiano

Di fatto, la possibilità di cumulare i permessi 104 è sempre riconosciuta, per quanto riguarda il rapporto con gli assistiti, quando questi sono:

  • coniuge;
  • parte di un’unione civile;
  • convivente di fatto;
  • genitori;
  • figli;
  • affini entro il primo grado, come suocero, suocera, nuora e genero.
    Il diritto può essere riconosciuto anche per l’assistenza a parenti o affini di secondo grado, tra cui:
  • fratelli e sorelle;
  • nonni;
  • nipoti in linea retta, ossia i figli dei figli;
  • cognati e cognate.

In questi casi, però, il cumulo è possibile solamente quando uno dei genitori, il coniuge, la parte dell’unione civile o il convivente di fatto della persona da assistere abbia compiuto 65 anni, sia affetto da una patologia invalidante, sia deceduto oppure risulti mancante.

Deve quindi ricorrere una delle condizioni espressamente indicate dalla normativa: non è sufficiente una generica indisponibilità a occuparsi della persona con disabilità.

Non serve dimostrare che l’assistenza sia esclusiva

Va detto poi che il cumulo non è subordinato alla dimostrazione dell’impossibilità di assistere contemporaneamente le persone con disabilità. Neppure è necessario provare che l’assistenza sia esclusiva e continua o che non vi siano altri familiari in grado di prestarla.

Questi requisiti, infatti, sono stati eliminati dall’articolo 24 della legge n. 183 del 2010. La presenza di altre persone che possono contribuire all’assistenza, quindi, non impedisce di per sé il riconoscimento dei permessi.

Dal 13 agosto 2022, inoltre, più caregiver possono essere autorizzati ad assistere la stessa persona, alternandosi tra loro. Resta però fermo il limite di 3 giorni complessivi al mese per ciascun assistito: si arriva a 6 giorni solamente quando le persone con disabilità assistite sono due.

Il cumulo per il lavoratore con disabilità

Anche il lavoratore con disabilità grave che usufruisce dei 3 giorni di permesso per sé stesso può ottenere altri 3 giorni per assistere un familiare con disabilità grave, purché ricorrano i normali requisiti previsti dalla legge.

Contrariamente a quanto previsto dalle indicazioni più risalenti, non è necessario che un medico legale attesti la capacità del lavoratore di prestare assistenza. L’INPS ha infatti chiarito che il cumulo può essere riconosciuto senza acquisire alcun parere medico-legale.

Come fare domanda per il cumulo dei permessi 104

Per ottenere il cumulo deve essere presentata una domanda distinta per ciascuna persona con disabilità da assistere, dichiarando per ognuna il possesso dei requisiti richiesti.

I lavoratori privati possono inoltrare le domande online attraverso il servizio Inps dedicato oppure rivolgersi al Contact center o a un patronato. I dipendenti pubblici devono invece seguire la procedura prevista dalla propria amministrazione. Non è necessario allegare documentazione volta a dimostrare che l’assistenza debba essere prestata in forma disgiunta, esclusiva o continua.