Sospensione legale cartella Equitalia: come fare domanda? Ecco tutte le istruzioni.
Quando un contribuente si trova a ricevere una cartella esattoriale per un tributo iscritto a ruolo, ma non dovuto, può attivare la procedura della sospensione della riscossione, presentando un apposito modulo direttamente all’Agente della riscossione (Equitalia).
La Legge di Stabilità 2013 (legge n. 228/2012, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”) ha introdotto, infatti, l’istituto della sospensione della riscossione di una cartella esattoriale, presentando istanza direttamente ad Equitalia. La particolarità di tale procedura è data dall’interlocutore che, come detto, è il concessionario per la riscossione (Equitalia) e non l’ente impositore (Agenzia delle Entrate, Comuni, ecc).
Attraverso questa procedura è possibile chiedere l’immediata sospensione di ogni iniziativa dell’ente della riscossione finalizzata al recupero delle somme iscritte a ruolo, ovvero di:
- Azioni cautelari, come il fermo amministrativo di veicoli, o l’ipoteca sugli immobili;
- Azioni esecutive, come il pignoramento di beni mobili e immobili per la successiva vendita all’asta, o il pignoramento presso terzi.
La procedura di sospensione della riscossione è una procedura molto snella e pratica che si affianca alla procedura di sospensione amministrativa o cautelare ottenuta dal giudice. Per questo motivo, la procedura di sospensione può essere utile per stimolare Equitalia ad analizzare con maggiore celerità le posizione del contribuente.
Sospensione cartella Equitalia: condizioni previste da ottobre 2015
A partire dal 22 ottobre 2015, la dichiarazione di sospensione della cartella Equitalia (fonte: istruzioni Agenzia delle Entrate):
- va presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa
- deve essere motivata; deve, cioè, documentare che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, oppure che la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo, da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore, da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore, da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte, da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in questione, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore.
I crediti contestati sono annullati di diritto decorsi 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione ad Equitalia, nel caso l’ente creditore non invii al debitore la comunicazione - che conferma la pretesa debitoria o dichiara inidonea la documentazione prodotta - e ove manchino i successivi flussi informativi all’Agente della riscossione. L’annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli sopra, ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito.
Ferma restando la responsabilità penale, il contribuente che produce documentazione falsa è punito con la sanzione amministrativa che va dal 100 al 200 per cento delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.
Condizioni per chiedere la sospensione della riscossione
Il contribuente può presentare al concessionario per la riscossione (Equitalia) una dichiarazione ( ex art. 1 comma 538 Legge di Stabilità 2013), anche con modalità telematiche (via fax o e-mail), con la quale documenta che gli atti emessi dall’ente creditore sono stati interessati da:
- prescrizione o decadenza del diritto di credito;
- provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
- sospensione amministrativa concessa dall’ente creditore;
- sospensione giudiziale o sentenza che ha annullato tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore;
- pagamento già effettuato.
Naturalmente il contribuente è chiamato a fornire tutta la documentazione a prova delle proprie dichiarazioni, come ad esempio il provvedimento di sgravio, o copia del pagamento già effettuato. Successivamente, Equitalia deve trasmettere all’ente creditore, entro dieci giorni, la dichiarazione del contribuente e la relativa documentazione allegata.
Quest’ultimo deve comunicare, a mezzo Posta elettronica certificata (Pec), al contribuente la correttezza o meno della documentazione prodotta e, nello stesso tempo, deve trasmettere telematicamente al concessionario per la riscossione il proprio provvedimento di sospensione, di sgravio o di diniego.
E’ bene sottolineare che, se l’Ente creditore non effettua le suddette comunicazioni nel termine di 220 giorni dalla presentazione dell’istanza:
- le somme dovute dal contribuente sono annullate di diritto;
- il contribuente viene automaticamente discaricato dei relativi ruoli;
- i corrispondenti importi sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’Ente creditore.
Le dichiarazioni presentate oltre il termine di novanta giorni dal primo atto di riscossione sono inammissibili.
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