Come cancellare un debito (legalmente)

Ilena D’Errico

12 Novembre 2023 - 08:29

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Cancellare un debito legalmente, ecco le diverse soluzioni ammesse dalla legge a seconda dei casi.

Come cancellare un debito (legalmente)

Cancellare i debiti legalmente. Sembrerebbe un’utopia, ma resta comunque una delle più grandi necessità di diversi cittadini italiani. In effetti, cancellare completamente il debito non è sempre possibile (anche se ci sono alcune eccezioni), ma esistono diverse modalità per liberarsi della situazione debitoria compatibilmente con le proprie possibilità.

La legge riconosce ai debitori eccessivamente gravati dalle obbligazioni diverse procedure per farvi fronte nonostante la difficoltà economica, in compromesso con i diritti dei creditori. Ecco una panoramica delle soluzioni più utili per cancellare i debiti.

Pagare il debito

Pagare il debito è senza dubbio la soluzione più scontata per liberarsi delle obbligazioni, ma bisogna sapere che per farlo è possibile godere di alcuni procedimenti agevolati. Chi ha bisogno di cancellare i debiti non ha presumibilmente la possibilità di liquidarli in un’unica soluzione (che altrimenti è l’opzione più rapida per debiti effettivamente dovuti), ragion per cui bisogna valutare soluzioni più pratiche.

La rateizzazione con l’Ader

Fra le opzioni, bisogna richiamare la possibilità di rateizzare il pagamento dovuto all’Agenzia delle entrate riscossione, riservata a coloro che versano in condizione di “temporanea obbiettiva difficoltà”. La rateizzazione può essere richiesta direttamente dall’apposita pagina web dell’Ader e permette di dividere l’importo in un massimo di 72 rate mensili, estendibili a 120 in caso di “grave e comprovata situazione di difficoltà non imputabile al debitore, legata alla congiuntura economica”.

Se interviene un comprovato peggioramento delle condizioni economiche è possibile prorogare la rateizzazione per un massimo di ulteriori 72 rate, a patto che non sia intervenuta la decadenza. Quest’ultima interviene in caso di mancato pagamento di un certo numero di rate (anche non consecutive), che dipende dalla data di richiesta. Per le rateizzazioni concesse dopo il 1° gennaio 2022 si ha la decadenza al mancato pagamento di 5 rate (con possibile nuova dilazione al saldo degli insoluti).

Questa procedura si differenzia dalla rottamazione delle cartelle prevista in legge di bilancio 2023 che, oltre alla possibilità di rateizzare il pagamento, consente di pagare soltanto la quota capitale.

Il piano del consumatore

Ci sono poi le procedure per il sovraindebitamento, tra cui il piano del consumatore, che consente di concludere un accordo in sede giudiziale anche senza il consenso dei creditori. A tal fine, è necessario presentare un piano di rientro possibile con l’assistenza dell’Organismo di composizione della crisi (Occ), al quale allegare tutta la documentazione sulle condizioni economiche e finanziarie, oltre che le garanzie.

Per l’approvazione del piano è indispensabile poter dimostrare la capacità di pagare le rate proposte, anche per un ammontare complessivo inferiore al debito totale. Sarà l’Occ a definire le priorità creditizie, le modalità e le scadenze dei pagamenti.

L’accordo con i creditori

In accordo con i creditori, invece, è possibile definire una procedura di saldo e stralcio oppure una dilazione. Naturalmente - a meno di accedere a una procedura di sovraindebitamento - l’accordo risulta più ostico da ottenere, a meno che si possa proporre il pagamento di una buona percentuale del debito in tempi ridotti.

L’esdebitazione

La legge prevede una procedura di esdebitazione, volta a cancellare definitivamente tutti i debiti residui nei confronti delle Pubbliche amministrazioni e dei privati. La procedura è individuata dalla legge n. 3/2012 che si rivolge ai soggetti non fallibili, compresi i consumatori, (ovvero i privati). L’esdebitazione si rivolge ai debitori che hanno avuto accesso a una procedura di sovraindebitamento ma hanno ancora debiti residui che non riescono a fronteggiare.

Per accedere alla procedura è necessario trovarsi in una condizione di sovraindebitamento, ossia uno squilibrio permanente fra i debiti e le utilità economiche per farvi fronte. L’esdebitazione non è accessibile da coloro che:

  • Hanno fatto ricorso da meno di 5 anni alla medesima procedura prima della scadenza del termine per l’esdebitazione;
  • hanno già beneficiato dell’esdebitazione;
  • hanno una situazione patrimoniale non idonea (atta a pagare i debiti) o non hanno fornito tutta la documentazione per ricostruirla.

Inoltre, l’accesso all’esdebitazione è ammesso soltanto se il debitore è meritevole: non devono esserci atti in frode ai creditori (anche omissivi) né colpa grave o dolo nell’indebitamento. La domanda di esdebitazione deve passare prima dall’Organismo di composizione della crisi, il quale prepara la relazione da sottoporre al giudice.

Quest’ultimo, in udienza con il debitore e i creditori emette il decreto di esdebitazione, purché il debitore abbia dimostrato l’impossibilità di rispondere delle obbligazioni presente e futura, diretta e indiretta.

L’annullamento del debito e sospensione della cartella

Le richieste di pagamento giunte dagli enti pubblici e dal Fisco e le relative cartelle dell’Agenzia delle entrate riscossione possono essere annullate con l’istanza in autotutela. Questa procedura di annullamento del debito, detta anche “sgravio”, è rivolta esclusivamente ai debiti non dovuti, perché non esistenti o già pagati.

L’annullamento in autotutela può essere richiesto direttamente all’Ente creditore, al quale si chiede di correggere l’errore effettuato. Non è invece possibile presentare la domanda di sgravio direttamente all’Ader, ma in alcuni casi è possibile richiedere la sospensione della cartella per attendere la verifica del presunto creditore.

La sospensione deve essere richiesta entro 60 giorni dalla notifica della cartella, esclusivamente in questi casi:

  • Pagamento già effettuato prima della formazione del ruolo;
  • provvedimento di sgravio emesso dal creditore;
  • debito prescritto o decaduto prima dell’iscrizione del ruolo;
  • sospensione amministrativa;
  • annullamento totale o parziale del debito in sentenza.

Non è invece possibile chiedere la sospensione per gli avvisi non notificati dall’Agente della riscossione (ad esempio dall’Agenzia delle entrate o dall’Inps) e i solleciti di pagamento inviati dall’Agente della riscossione con posta ordinaria.

L’annullamento del debito – totale o parziale - può essere richiesto anche su istanza al giudice, secondo la procedura indicata nel documento da impugnare. A lato dei possibili ricorsi da ambo le parti, se l’ente non si adegua dopo la sentenza di annullamento è possibile proporre un giudizio di ottemperanza affinché si adegui.

L’annullamento comporta l’obbligo di rimborso totale o parziale delle eventuali somme già pagate ma non dovute.

La rinuncia all’eredità

Per cancellare i debiti provenienti dall’eredità la cosa migliore da fare è rinunciare alla stessa entro 10 anni dall’apertura della successione (che si riducono a 3 mesi se il chiamato all’eredità possiede alcuni beni del defunto). Rinunciando all’eredità si evita qualsiasi responsabilità riguardo ai debiti del defunto.

Un’alternativa è l’accettazione con beneficio d’inventario, che consente di mantenere separato il patrimonio ereditario da quello personale, così che soltanto il primo sia aggredibile dai creditori ereditari.

Una volta accettata l’eredità pura e semplice, anche in maniera tacita, invece non è possibile liberarsi dei debiti ereditari. Bisogna, se possibile, accedere alle medesime procedure agevolate rivolte ai debitori.

L’impugnazione del decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo ordina un pagamento sulla base di una prova del debito fornita dal creditore ma, se si ritiene scorretto, può essere impugnato avvalendosi di un avvocato. Per opporsi efficacemente al decreto ingiuntivo è necessario mostrarne il problema:

  • Pagamento già avvenuto;
  • debito inesistente;
  • conteggi errati;
  • errori di forma.

L’opposizione deve essere presentata entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, curandosi di agire con presupposti fondati. Il giudice che sospetta l’infondatezza dell’opposizione può infatti ordinare l’esecuzione provvisoria del decreto e il debitore rischia, perdendo l’opposizione, di essere condannato anche al pagamento delle spese legali e processuali.

La prescrizione

Sono da considerarsi già cancellati tutti i debiti relativi a crediti caduti in prescrizione, poiché sia trascorso il periodo di tempo richiesto dalla legge senza atti interruttivi del creditore o riconoscimenti del debito da parte del debitore stesso.

Alla richiesta di pagamento è sufficiente presentare un’opposizione per avvenuta prescrizione.

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