Nuovi adempimenti per i gestori delle colonnine di ricarica delle auto elettriche, prende il via il servizio di trasmissione dei dati relativi alle ricariche eseguite.
Prende il via un nuovo adempimento per i gestori di ricarica auto, la trasmissione dei dati relativi alle operazioni di ricarica effettuate può essere effettuata dal 23 giugno 2026. Con un comunicato del 3 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che è attivo il servizio per la registrazione e la trasmissione dei dati relativi alle ricariche auto elettriche.
Gli esercenti dal 23 giugno possono registrare direttamente sul sito dell’Amministrazione i “server energia”, cioè i dispositivi utilizzati per memorizzare e trasmettere i corrispettivi delle vendite.
L’obbligo ricade in capo a operatori e a soggetti passivi IVA che gestiscono stazioni di ricarica, questi sono tenuti a conservare elettronicamente i dati dei corrispettivi e trasmetterli esclusivamente per via telematica, garantendo integrità, sicurezza e tracciabilità delle informazioni.
Ecco le istruzioni per registrare e trasmettere i dati relativi alle operazioni di ricarica con colonnine.
Ricarica auto elettrica, ora i dati devono essere trasmessi
A partire dal giorno 23 giugno, data in cui sarà possibile iniziare la trasmissione dei dati, gli esercenti avranno a disposizione 45 giorni di tempo per inviare i corrispettivi relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2026, quindi, c’è tempo fino al 6 agosto 2026 per comnpletare tale operazione. Per i corrispettivi del mese di giugno entrano in vigore i termini ordinari di trasmissione dei dati che dovranno essere trasmessi entro la fine del mese successivo rispetto a quello di registrazione. Entro il 30 luglio dovranno essere trasmessi i dati relativi alle operazioni di ricariva del mese di giugno 2026.
Come avviene la registrazione e trasmissione dei dati delle operazioni di ricarica auto con colonnine
La registrazione avviene all’interno della sezione “fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, il gestore deve preventivamente accreditarsi, anche tramite intermediario e in seguito inserire i dati relativi alle proprie colonnine di ricarica. Per effettuare questa operazione devono essere rispettate le direttive del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2025.
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Si ricorda che in base all’articolo 2 del decreto del 2014 i documenti informatici rilevanti ai fini tributari debbano avere le caratteristiche dell’immodificabilità, dell’integrità, dell’autenticità e della leggibilità. Ne consegue che la trasmissione dei dati relativi alle colonnine di ricarica auto deve avere caratteristiche tecniche tali da assicurare il rispetto di questi fondamentali principi.
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