Collazione ereditaria, cos’è come funziona e obblighi degli eredi

Emanuele Di Baldo

30/05/2017

La collazione è l’atto con il quale tutti i beni donati dal de cuius rientrano nella massa ereditaria. Ecco come funziona, quando è obbligatoria e quali sono gli effetti sull’eredità.

Collazione ereditaria, cos’è come funziona e obblighi degli eredi

Gestire un’eredità è già abbastanza complicato. Poi, a un certo punto, spunta la domanda che in famiglia fa sempre rumore: «Ok, ma quella casa regalata a mio fratello dieci anni fa? E i soldi che papà gli ha bonificato per comprare l’auto? Vanno conteggiati oppure no?».

È qui che entra in scena la collazione ereditaria, il meccanismo con cui gli eredi conferiscono alla massa ereditaria i beni e gli immobili ricevuti dal de cuius, tramite atto di donazione, quando questo era ancora in vita. La logica è semplice: tutte le donazioni fatte in vita incidono sulla massa ereditaria e, di conseguenza, sull’ammontare dell’eredità spettante a ogni singolo beneficiario. Ai fini del computo, quindi, è necessario ripristinare il valore della massa tramite l’atto di collazione, così da tutelare gli eredi che altrimenti sarebbero danneggiati dalla donazione.

La disciplina è contenuta negli articoli da 737 a 751 del Codice civile e riguarda un perimetro ristretto di soggetti: coniuge e discendenti. In questa guida vediamo che cos’è la collazione ereditaria, chi riguarda, cosa si conferisce e cosa resta fuori, come si calcola il valore, quando si può evitare e cosa fare se non c’è accordo, compreso l’uso pratico di un atto di citazione per collazione ereditaria dentro una causa di divisione.

Che cos’è la collazione ereditaria (in parole chiare)

Quando si parla di che cos’è la collazione ereditaria, la definizione «da manuale» è questa: è l’obbligo, previsto dall’articolo 737 del Codice civile, per alcuni eredi di conferire alla massa ereditaria le donazioni ricevute dal defunto quando era in vita.

Tradotto senza giri di parole: se sei figlio (o coniuge) e concorri all’eredità con altri figli e/o con il coniuge, la legge presume che certi regali importanti ricevuti in vita siano un anticipo di eredità. Quindi, al momento della successione, quei valori tornano nel conto complessivo per arrivare a una divisione più equilibrata.

Attenzione, però: «conferire» non significa sempre restituire fisicamente il bene. Spesso è un’operazione contabile: ti tieni il bene, ma quel valore si scala dalla tua quota.

A cosa serve davvero: parità tra eredi (e meno contenziosi)

L’obiettivo è evitare che, a parità di grado e diritti successori, uno arrivi alla divisione con un vantaggio enorme già incassato in vita. In concreto, la collazione è uno strumento che:

  • ricostruisce in modo più realistico l’asse da dividere, perché la massa ereditaria aumenta grazie al reintegro dei beni ceduti in vita dal de cuius;
  • riduce (non elimina) le contestazioni su «favoritismi» e squilibri;
  • spinge tutti a ragionare su numeri, documenti e date, non solo su ricordi.

Collazione: quando è obbligatoria e chi sono i soggetti obbligati

Al momento dell’apertura della successione, la collazione dei beni ricevuti tramite donazione è obbligatoria solo nel caso in cui alla successione concorrano i discendenti e il coniuge del de cuius. Non riguarda quindi «tutti gli eredi».

Cosa si intende con il termine «discendenti»? La categoria comprende:

  • figli del de cuius: con il Decreto Legislativo n. 154 del 2013, attuativo della Legge n. 219 del 2012, è stato concluso un processo iniziato molti anni prima che ha portato all’abolizione di qualsiasi distinzione tra figli naturali (nati fuori dal matrimonio) e figli legittimi. Il decreto elimina ogni differenza tra figlio legittimo, legittimato o naturale: si parla quindi di figlio tout court, con l’equiparazione che vale anche per i figli adottivi;
  • figli dei figli (nipoti), che subentrano per rappresentazione;
  • figli dei figli dei figli (pronipoti).

Oltre ai pronipoti si intende qualsiasi discendente in linea retta del de cuius.

Per quanto riguarda il coniuge, bisogna specificare che anche quello separato partecipa all’eredità con l’obbligo di collazione, a condizione che la separazione non gli sia stata addebitata: in caso di addebito, infatti, l’articolo 548 del Codice civile riconosce soltanto un assegno vitalizio a determinate condizioni, non i diritti successori pieni. Lo stesso non vale per il coniuge divorziato, per il quale viene meno qualsiasi diritto all’eredità. Alla figura del coniuge è equiparata la parte dell’unione civile, per effetto della Legge n. 76 del 2016, che estende alle unioni civili le norme del Codice civile in materia di successioni.

L’obbligo opera quando questi soggetti accettano l’eredità e concorrono tra loro nella divisione. Un esempio rapido? Se il defunto lascia coniuge e due figli, e aveva donato un immobile a uno dei figli, quella donazione rientra nel perimetro della collazione. Se invece alla successione partecipano altri coeredi (fratelli, nipoti in linea collaterale, estranei istituiti per testamento), per loro la quota va calcolata senza prendere in considerazione la collazione.

Quando non si applica e perché è importante saperlo prima

La collazione non scatta, ad esempio, se:

  • il beneficiario della donazione non è tra i soggetti obbligati (un fratello, un nipote in linea collaterale, un amico);
  • chi avrebbe l’obbligo rinuncia all’eredità, tema su cui torniamo più avanti;
  • la donazione è stata fatta con dispensa dalla collazione, nei limiti della quota disponibile e senza ledere i diritti dei legittimari.

Oggetto della collazione: donazioni dirette e indirette

Possono essere oggetto della collazione tutte le donazioni effettuate dal defunto quando era ancora in vita. Per donazione non bisogna intendere solo quella diretta (ad esempio la donazione di un immobile), ma anche quella indiretta, come la rinuncia a un debito verso uno dei coeredi. In linea generale rientra tutto ciò che ha arricchito un coerede a titolo gratuito e, specularmente, ha ridotto il patrimonio del defunto.

Rientrano quindi nell’insieme delle donazioni oggetto della collazione:

  • somme di denaro (bonifici, assegni, contanti tracciabili);
  • immobili (case, terreni, locali);
  • partecipazioni, quote societarie, titoli;
  • beni mobili di valore (gioielli, opere, auto di pregio);
  • spese sostenute per avviare un’attività produttiva o professionale del figlio;
  • premi pagati sull’assicurazione sulla vita stipulata in favore dei figli;
  • importi versati per saldare i debiti del coerede;
  • assegnazioni ai figli a causa di matrimonio.

Le ultime quattro voci sono elencate espressamente dall’articolo 741 del Codice civile, che le equipara alle donazioni vere e proprie.

Occhio poi alle donazioni indirette: sono tra le più litigate. È il caso classico del genitore che non «dona la casa», ma paga in tutto o in parte il prezzo al venditore, oppure versa al figlio la provvista per l’acquisto. Se l’operazione, nei fatti, è un arricchimento gratuito, viene considerata ai fini successori e diventa terreno di scontro (e di prove).

Cosa è escluso: le eccezioni più comuni

Non tutto quello che un genitore paga o regala ai figli finisce automaticamente in collazione. L’articolo 742 del Codice civile esclude alcune spese che, nella vita reale, sono fisiologiche. Non vengono intese come donazioni, quindi, le seguenti voci di spesa:

  • spese di mantenimento, istruzione ed educazione;
  • spese per malattia e spese mediche;
  • spese ordinarie per abbigliamento e per nozze;
  • donazioni di modico valore e regali d’uso in occasione di ricorrenze (Natale, compleanni), se proporzionati al tenore di vita e, quando fatte al coniuge, di modico valore.

C’è però un limite espresso: le spese per il corredo nuziale e quelle per l’istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione per la parte in cui eccedono notevolmente la misura ordinaria. Il confine, in pratica, è questo: un regalo «normale» è una cosa, un trasferimento che cambia la vita (e il patrimonio) è un’altra. Se il valore è importante, la contestazione è dietro l’angolo.

Dispensa dalla collazione: quando si può favorire un erede (ma non troppo)

La collazione non avviene qualora il de cuius abbia dispensato da quest’obbligo il soggetto che ha beneficiato della donazione. In questo caso, per il calcolo della massa ereditaria si procede come se l’oggetto donato non fosse mai esistito.

Per dispensare il coerede beneficiario, il de cuius deve darne espressa comunicazione nell’atto di donazione o nel testamento. Ma la dispensa può essere anche tacita, qualora si desuma con certezza dalle clausole di questi due atti.

C’è però una regola a cui non si sfugge, fissata dall’articolo 737: la dispensa opera nei limiti della quota disponibile. È il modo legale per dire «questo non è un anticipo, è un di più», ma se la donazione dispensata finisce per ledere la legittima di coniuge o figli, la tutela non passa dalla collazione: si apre il capitolo dell’azione di riduzione.

Rinuncia all’eredità: chi rinuncia collaziona?

Tema spinoso, perché spesso la rinuncia viene usata come mossa tattica. Chi rinuncia all’eredità non partecipa alla divisione e quindi non è tenuto alla collazione, dato che l’obbligo nasce per chi concorre come coerede.

Questo però non significa «liberi tutti»: il legittimario che rinuncia può trattenere la donazione ricevuta solo nei limiti in cui questa non ecceda la quota disponibile. Se la donazione ha inciso su diritti di legittima o supera ciò che era disponibile, gli altri aventi diritto possono attivare gli strumenti di tutela, in primis l’azione di riduzione, a seconda delle circostanze e delle prove.

Come si fa la collazione: in natura o per imputazione

Una volta stabilito che la collazione è dovuta, la massa ereditaria cambia a seconda della scelta del coerede che ha beneficiato della donazione. Non c’è infatti una regola fissa che imponga al beneficiario di restituire il bene: questi, all’atto di collazione, può decidere se procedere con la restituzione del bene (che quindi diventerà oggetto di comunione) oppure se offrire un equivalente in denaro corrispondente al valore di quel determinato bene al momento dell’apertura della successione.

Nel primo caso abbiamo un conferimento in natura, nel secondo si parla di conferimento per imputazione.

1) Collazione in natura (restituire il bene)

La collazione in natura significa riportare il bene nella comunione ereditaria, così da dividerlo come gli altri beni. È una strada praticabile, in teoria, per gli immobili. Nella pratica è meno frequente quando il bene è già stato venduto, ristrutturato o gravato da mutui, oppure quando uno degli eredi ci abita: l’articolo 746 del Codice civile stabilisce infatti che, se l’immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione si fa necessariamente per imputazione.

2) Collazione per imputazione (trattenere il bene, scalare il valore)

La collazione per imputazione (o «per equivalente») è la soluzione più comune: l’erede trattiene la donazione, ma quel valore si considera già ricevuto e si sottrae dalla quota che gli spetta. È anche l’unica strada possibile per i beni mobili, che in base all’articolo 750 non possono essere restituiti da chi ha beneficiato della donazione e vanno sempre conferiti per equivalente.

Esempio semplice: massa da dividere (ricostruita) 300.000 euro, tre coeredi in parti uguali, cioè 100.000 euro ciascuno. Se uno ha già ricevuto 40.000 euro in donazione, in sede di divisione preleva 60.000 euro.

La collazione del denaro: come funziona il prelevamento

Se la donazione riguarda del denaro, la collazione avviene tramite l’assegnazione agli altri coeredi di una somma di denaro pari a quella della donazione, prelevata dal contante presente nell’eredità (e, se non basta, dai mobili o dagli immobili, secondo l’articolo 751). La parte restante viene poi divisa in parti uguali anche con il destinatario della donazione.

Un esempio può chiarire il meccanismo. Consideriamo una massa ereditaria da 500.000 euro che deve essere distribuita tra tre figli (A, B e C). Se il soggetto B ha ricevuto dal de cuius una donazione di 100.000 euro, A e C prelevano per primi 100.000 euro ciascuno, a titolo di riequilibrio. I restanti 300.000 euro vengono suddivisi in parti uguali tra i tre, cioè 100.000 euro a testa: il risultato finale è che A e C ottengono 200.000 euro ciascuno, mentre B riceve dalla divisione 100.000 euro, ai quali si somma la donazione già incassata in vita. Tutti e tre, in sostanza, arrivano allo stesso identico risultato.

Come si calcola il valore della donazione?

Qui si gioca una parte enorme delle liti. Per gli immobili, l’articolo 747 fissa il criterio: il valore da imputare è quello che il bene aveva al tempo dell’apertura della successione, non quello del giorno della donazione. Significa che le variazioni di mercato contano, e contano parecchio.

Ci sono però due correttivi previsti dal Codice, e sono spesso decisivi:

  • il donatario ha diritto a vedersi detratto il valore dei miglioramenti apportati al fondo, nei limiti del suo valore al tempo dell’apertura della successione (articolo 748), oltre alle spese straordinarie sostenute per la conservazione del bene;
  • restano invece a suo carico i deterioramenti e il degrado prodotti da sua colpa, che diminuiscono il valore dell’immobile (articolo 749).

In termini pratici, se nel tempo i prezzi salgono, è normale che il valore oggi sia diverso da quello di allora. Ma il confronto deve restare coerente con ciò che era stato effettivamente donato e con le spese documentabili. Vale la pena ricordare, inoltre, che i frutti del bene donato sono dovuti dal giorno dell’apertura della successione (articolo 745): non si va a ritroso di dieci o vent’anni.

Collazione e riunione fittizia: due cose diverse che si confondono sempre

La collazione è un’operazione che incide sulla divisione tra coeredi obbligati. La riunione fittizia, invece, è un calcolo «virtuale» che serve a ricostruire il patrimonio del defunto per verificare se le donazioni e le disposizioni testamentarie hanno leso la quota di legittima.

La differenza operativa è netta: dentro la riunione fittizia entrano anche le donazioni fatte a soggetti diversi da coniuge e discendenti, mentre la collazione resta confinata al cerchio dei coeredi obbligati. Se il problema è la lesione della legittima, quindi, la collazione può non bastare: la strada tipica diventa l’azione di riduzione.

Quando non c’è accordo: azione di collazione ereditaria e atto di citazione

Nella vita reale la collazione funziona bene quando tutti collaborano e la documentazione è chiara. Quando invece uno nega, minimizza o «dimentica», il confronto diventa tecnico. In quel caso si parla, in modo pratico, di azione di collazione ereditaria: nella sostanza, la richiesta al giudice di accertare le donazioni soggette a collazione e di tenerne conto nella divisione giudiziale.

Lo strumento iniziale, di norma, è un atto di citazione per collazione ereditaria inserito o collegato alla domanda di divisione. Nell’atto si indicano:

  • chi sono i coeredi;
  • quali donazioni si contestano;
  • perché rientrano in collazione;
  • quali documenti si producono (atti notarili, bonifici, scritture private, estratti conto, rogiti, prove presuntive ammesse nei limiti di legge).

Mediazione: spesso è un passaggio obbligato

Prima di arrivare davanti al giudice, nelle controversie in materia di successioni ereditarie e di divisione è previsto un tentativo di mediazione civile obbligatoria: si tratta di una condizione di procedibilità della domanda, fissata dall’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, come riformato dal Decreto Legislativo n. 149 del 2022 (riforma Cartabia).

In pratica: prima di «accendere» una causa lunga e costosa, il sistema chiede di provare una strada più rapida, davanti a un mediatore di un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Non sempre funziona, ma quando ci sono numeri chiari e un minimo di disponibilità può evitare anni di contenzioso.

Come muoversi bene (prima che scoppi la “guerra” di famiglia)

Se sei nel pieno di una successione, o stai pianificando trasferimenti in famiglia, tre cose fanno davvero la differenza.

  1. Tracciare: donazioni importanti e aiuti economici vanno documentati, con date, importi e causali.
  2. Chiarire le intenzioni: se c’è una dispensa, va scritta come si deve nell’atto di donazione o nel testamento e valutata rispetto alla quota disponibile.
  3. Fare i conti per tempo: spesso basta una simulazione fatta da un professionista per capire se si sta creando un problema futuro.

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