La collaborazione tra avvocati è gratuita, salvo prova contraria. La sentenza della Cassazione

Simone Micocci

15 Giugno 2017 - 11:06

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L’avvocato che offre la propria collaborazione non può pretendere un compenso: ecco quanto specificato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 14276/2017.

La collaborazione tra avvocati è gratuita, salvo prova contraria. La sentenza della Cassazione

La collaborazione tra avvocati avviene in maniera totalmente libera e, soprattutto, gratuita. L’avvocato che offre la propria collaborazione ad un collega, quindi, non ha diritto ad alcuna retribuzione a meno che non dimostri di aver eseguito un vero e proprio mandato sostanziale.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n°14276 dell’8 giugno 2017, confermando quanto già stabilito in sede di Appello in merito alla vicenda di un avvocato il quale ha citato in giudizio un suo collega colpevole, secondo lui, di non avergli versato l’onorario preventivamente stabilito.

Nel caso di specie, l’avvocato ha citato in giudizio il collega che prima gli ha chiesto assistenza in una causa per conto del proprio cliente e che poi non gli ha versato il compenso dovuto. Il legale sostiene infatti di aver eseguito un mandato sostanziale, poiché l’incarico da lui eseguito non era a titolo di “favore” nei confronti dell’altro legale. Niente collaborazione quindi, ma sottoscrizione di un vero e proprio contratto di patrocinio.

A sostegno della sua tesi l’avvocato ha rilevato l’esistenza di un fondo spese predisposto dal collega, a conferma che non si trattava di collaborazione ma di un conferimento di mandato.

Inizialmente l’avvocato ricorrente ha ottenuto quanto richiesto: il Tribunale di Roma che ha analizzato la questione, infatti, gli ha riconosciuto un risarcimento pari a 70mila euro.

Sia la Corte di Appello prima, che la Cassazione poi, però hanno stravolto questa sentenza stabilendo che non ci sono prove che dimostrano l’esistenza di un mandato sostanziale. E dal momento che la collaborazione tra avvocati non prevede alcuno scambio di denaro, il legale ricorrente non ha diritto ad un risarcimento.

Quali sono le motivazioni che hanno spinto la Cassazione a respingere il ricorso? È molto importante analizzare questa sentenza perché molte volte gli avvocati si trovano a collaborare tra di loro; è bene quindi fare una distinzione su quando la collaborazione è totalmente gratuita e su quando invece è previsto un compenso. E in tal caso, su come fare per essere sicuri di ottenere la parcella prevista.

Compenso per collaborazione avvocati: obbligo di dimostrare il mandato sostanziale

In caso di mandato sostanziale l’onere della prova spetta al legale al quale questo è stato conferito. È il professionista che ha eseguito il mandato, quindi, a dover dimostrare l’esistenza di un contratto di patrocinio, altrimenti si tratterebbe di una semplice collaborazione per la quale non è previsto alcun compenso.

Nel caso di specie, quindi, le prove portate in aula dall’avvocato non sono state ritenute sufficienti. Per la Cassazione quanto esposto dall’avvocato dimostra solo l’esecuzione di un lavoro per conto di un cliente “raccomandato da un collega più esperto”.

Neppure l’esistenza del fondo dimostra diversamente, poiché questa prova solo che l’avvocato voleva anticipare le spese di costituzione, le quali altrimenti non sarebbero state più rimborsate dall’assicuratore del cliente.

Solo collaborazione quindi e di conseguenza il legale che ha conferito il mandato non è dovuto a versare un compenso. Può farlo, sia prima che dopo lo svolgimento del processo, ma non è obbligato.

Perché non è sufficiente la procura alle liti

Neppure la procura alle liti è sufficiente per provare il mandato sostanziale poiché, come ribadito dalla Corte di Cassazione, si tratta di due strumenti totalmente differenti tra di loro.

Il contratto di patrocinio, infatti, fa riferimento alle sole attività stragiudiziali che l’avvocato svolge per conto di un proprio cliente. È un negozio bilaterale che viene concluso informalmente e può essere gratuito o oneroso.

Per quanto riguarda la procura alle liti, invece, la parte in causa conferisce all’avvocato il potere di rappresentanza in giudizio. È un negozio unilaterale che può essere concluso solo con un atto formale o con una scrittura privata autenticata, ma che non è assolutamente sufficiente per dimostrare il conferimento di un mandato.

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