Coefficiente di redditività regime forfettario, come funziona e tabelle complete

Emanuele Di Baldo

04/03/2024

Cosa sono e come funzionano i coefficienti di redditività nel regime forfettario? Dove trovo il coefficiente di redditività della mia attività? Ecco tutte le risposte

Coefficiente di redditività regime forfettario, come funziona e tabelle complete

Cos’è il coefficiente di redditività forfettario? A cosa serve e come si calcola la base imponibile per chi aderisce alla flat tax? Sono queste le domande fondamentali per chi ha già scelto di aderire al regime forfettario / flat tax o sta pensando di farlo.

Il regime forfettario è un regime di tassazione semplificato applicato a imprenditori e professionisti con un limite di ricavi o compensi fino a 85.000 euro nell’arco di un anno.

Si chiama forfettario perché le entrate sono determinate dal volume d’affari effettivo, cioè dalla somma dei compensi e dei ricavi fatturati (per tutti i forfettari, dal 1° gennaio 2024, c’è l’obbligo di fatturazione elettronica), ma per le uscite non si applica il metodo analitico, bensì il metodo “a forfait”, cioè forfettario.

In quest’ottica diventa centrale il coefficiente di redditività, che si può definire semplicemente come una percentuale stabilita per legge in base ai costi medi di attività di ciascun settore. Indica, in linea di massima e rispetto alla somma di ricavi e compensi, quale può essere il peso delle spese sostenute.

Il coefficiente di redditività non è unico per tutti, ma dipende dal codice Ateco dell’attività. Vediamo ora quali sono i vantaggi di questo sistema di tassazione e come viene determinata la base imponibile.

Cos’è il coefficiente di redditività

Il coefficiente di redditività è la percentuale, fissata dalla legge e agganciata al codice Ateco dell’attività, che stabilisce quale parte dei ricavi o dei compensi incassati costituisce reddito imponibile. In altre parole, moltiplicando il fatturato dell’anno per il coefficiente si ottiene la quota di entrate che sarà effettivamente tassata; la parte restante è riconosciuta forfettariamente come spesa dell’attività e non concorre a formare il reddito.

Il meccanismo è la vera essenza del regime: chi aderisce alla flat tax non deduce i costi reali voce per voce, come avviene nel regime ordinario, ma applica una percentuale prestabilita che “fotografa” in modo standardizzato l’incidenza media delle spese di quel settore. L’unica eccezione rilevante è rappresentata dai contributi previdenziali obbligatori, che restano deducibili, come vedremo più avanti.

I coefficienti attualmente in vigore sono quelli previsti dall’allegato n. 4 della legge n. 190 del 2014, nella formulazione da ultimo sostituita dalla legge n. 145 del 2018. Un chiarimento importante riguarda i nuovi codici Ateco: la classificazione Ateco 2025 è operativa dal 1° aprile 2025, ma il decreto legge n. 81 del 2025 ha stabilito che, nelle more dell’approvazione di una nuova tabella compatibile con la classificazione aggiornata, continuano ad applicarsi i coefficienti e i raggruppamenti già in vigore. In pratica, anche se il proprio codice risulta variato d’ufficio, per il calcolo del reddito si fa ancora riferimento alla tabella storica.

Tutti i vantaggi del coefficiente nel regime forfettario

Il differente coefficiente di redditività applicato non determina una disparità di trattamento: al contrario, poiché non tutte le attività economiche hanno le stesse spese, per alcune queste incidono in misura maggiore e, di conseguenza, i diversi indici di redditività aiutano ad avvicinare il più possibile la situazione ipotetica a quella reale. La percentuale di redditività viene infatti determinata tenendo conto degli investimenti mediamente necessari nelle varie tipologie di attività.

Il regime forfettario rappresenta il sistema di tassazione più adatto alle persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge.

La disciplina di riferimento è quella della legge n. 190 del 2014 (commi da 54 a 89), da ultimo confermata senza stravolgimenti strutturali dalla legge di Bilancio 2026 (legge n. 199 del 30 dicembre 2025). Il regime prevede una tassazione semplificata e sostitutiva: una volta determinata la base imponibile, si applica un’imposta sostitutiva al 5% per le attività di nuova costituzione (per i primi 5 anni) e al 15% per tutte le altre. Questa imposta sostituisce l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali, oltre all’Irap. Inoltre, chi applica il regime forfetario non addebita l’Iva in fattura ai propri clienti e non detrae l’Iva sugli acquisti: non liquida l’imposta, non la versa e non è obbligato a presentare la dichiarazione e la comunicazione annuale Iva.

Le caratteristiche principali sono:

  • la soglia di ricavi e compensi per permanere nella flat tax è fissata a 85.000 euro annui;
  • nel caso in cui si superi tale soglia, dall’anno successivo si applica il regime di tassazione ordinaria;
  • se nel corso dell’anno viene superata la seconda soglia di 100.000 euro, si esce immediatamente dal regime forfettario, con l’obbligo di applicare l’Iva sulle operazioni eccedenti, predisporre tutte le scritture contabili e porre in essere gli adempimenti Iva.

A queste si aggiungono due ulteriori paletti confermati per il 2026: non bisogna aver sostenuto spese per lavoro dipendente e accessorio superiori a 20.000 euro e non bisogna aver percepito, nell’anno precedente, redditi da lavoro dipendente o assimilati (come la pensione) superiori a 35.000 euro. Quest’ultima soglia, innalzata da 30.000 a 35.000 euro per il 2025, è stata prorogata anche al 2026 dalla legge di Bilancio 2026; salvo ulteriori interventi, dal 2027 il limite tornerà a 30.000 euro.

Fatta questa premessa, vediamo la tabella del regime forfettario.

Come si calcola il coefficiente di redditività: le tabelle per il 2026

Il coefficiente di redditività non si sceglie: lo determina il codice Ateco dell’attività svolta. Per questo i codici Ateco per il regime forfettario sono essenziali ai fini del calcolo della base imponibile. Questa pratica tabella, aggiornata alla normativa in vigore per il 2026, aiuta a individuare il proprio coefficiente.

SettoreCodice attività AtecoCoefficiente di redditività
Industrie alimentari e delle bevande 10 – 11 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 40%
Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 54%
Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) 86%
Intermediari del commercio 46.1 62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56) 40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi (64 – 65 – 66) – (da 69 a 75) – (85) – (86 – 87 – 88) 78%
Altre attività economiche (01 – 02 – 03) – (da 05 a 09) – (da 12 a 33) – (35) – (da 36 a 39) – (da 49 a 53) – (da 58 a 63) – (da 77 a 82) – (84) – (da 90 a 93) – (da 94 a 96) – (97 – 98) – (99) 67%

Si può notare che la maggior parte delle attività ricade nel coefficiente di redditività del 67%.

Come calcolare la base imponibile in base al coefficiente di redditività

Vediamo ora nel concreto cosa significa che la base imponibile è determinata in base al coefficiente di redditività. I passaggi sono essenzialmente tre:

  • si prende il totale dei ricavi o compensi incassati nell’anno;
  • lo si moltiplica per il coefficiente di redditività del proprio codice Ateco, ottenendo il reddito imponibile lordo;
  • da questo importo si deducono i contributi previdenziali versati, ottenendo la base imponibile netta su cui applicare l’aliquota del 5% o del 15%.

Facciamo un esempio pratico. Ipotizziamo un esercente attività di commercio con codice Ateco 45, che ha incassato ricavi per 80.000 euro. La base imponibile lorda sarà:

80.000 : 100 × 40 = 32.000 euro.

A questo punto occorre fare attenzione, perché da questa base devono essere dedotti i contributi previdenziali versati all’Inps o alle casse previdenziali private dei professionisti, che sono deducibili integralmente. Si ottiene così la base imponibile sulla quale effettivamente versare le tasse, con aliquota al 5% o al 15%.

Nell’esempio, ciò implica che le spese teoricamente sostenute per questa tipologia di attività ammontano a 48.000 euro (il 60% dei ricavi, cioè la quota “forfettizzata”). Ipotizzando che il contribuente sostenga contributi previdenziali pari a 5.000 euro, la base imponibile scende a 27.000 euro. È su tale importo che si applica l’aliquota del 15% o del 5%.

Differenze tra i coefficienti di redditività nei diversi settori

Le percentuali della tabella raccontano in modo evidente la logica del regime: più alto è il coefficiente, minore è la quota di ricavi considerata “spesa” e maggiore è la parte tassata. I settori a più bassa incidenza di costi presunti sono quindi quelli con i coefficienti più elevati.

Il caso limite è quello di costruzioni e attività immobiliari (codici 41, 42, 43 e 68), con un coefficiente dell’86%: significa che l’86% dei ricavi diventa reddito imponibile e solo il 14% è riconosciuto forfettariamente come spesa. All’estremo opposto si collocano il commercio, le industrie alimentari e delle bevande e i servizi di alloggio e ristorazione, tutti al 40%: qui la legge presume che ben il 60% del fatturato sia assorbito dai costi, coerentemente con attività a forte incidenza di materie prime e merci.

In posizione intermedia troviamo gli intermediari del commercio (62%), il commercio ambulante di prodotti non alimentari (54%) e soprattutto le attività professionali, scientifiche, tecniche e sanitarie (78%), categoria che comprende gran parte dei liberi professionisti: per loro, che sostengono strutturalmente pochi costi materiali, ben il 78% dei compensi è soggetto a tassazione. Tutte le attività non espressamente ricomprese negli altri raggruppamenti confluiscono infine nella voce residuale delle altre attività economiche, con coefficiente al 67%.

La conseguenza pratica è che, a parità di fatturato, il carico fiscale cambia sensibilmente a seconda del settore. Ecco perché l’individuazione del codice Ateco corretto è tutt’altro che un dettaglio formale: un codice che non rispecchia l’attività effettivamente svolta può portare ad applicare un coefficiente sbagliato e, in caso di controllo, a una rettifica del reddito imponibile da parte dell’Agenzia delle Entrate.