CNPR 2026, aliquote, contributi minimi e scadenze per i ragionieri

Emanuele Di Baldo

11 Agosto 2026 - 17:10

Cassa Ragionieri (CNPR) 2026: dalle aliquote ai minimi e scadenze dei contributi per ragionieri ed esperti contabili, ecco la guida completa

CNPR 2026, aliquote, contributi minimi e scadenze per i ragionieri

La CNPR, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, è l’ente previdenziale di categoria dei ragionieri commercialisti e degli esperti contabili. A differenza dei dottori commercialisti, che fanno capo alla Cnpadc, questi professionisti versano i propri contributi obbligatori alla CNPR, che ne gestisce le pensioni e le prestazioni di assistenza. Attraverso l’area riservata del portale, gli iscritti possono controllare la posizione contributiva, effettuare i pagamenti e presentare la dichiarazione reddituale annuale.

Ecco, allora, chi deve versare, aliquote e contributi minimi 2026, scadenze e contatti utili.

Cos’è la CNPR e chi sono i suoi iscritti

La CNPR è un ente di diritto privato (D.lgs. 509/1994) che svolge, nei confronti dei ragionieri e periti commerciali e degli esperti contabili, le funzioni che per la generalità dei lavoratori sono in capo all’Inps: incassa i contributi, eroga le pensioni e assicura le prestazioni assistenziali della categoria. È una realtà distinta dalla Cnpadc, la cassa dei dottori commercialisti.

Fanno capo alla CNPR:

  • i ragionieri e periti commerciali iscritti nella Sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  • gli esperti contabili iscritti nella Sezione B del medesimo Albo.

I dottori commercialisti versano invece alla Cnpadc. Chi risulta iscritto a più albi professionali può scegliere a quale cassa destinare i contributi. Il sistema contributivo poggia su quattro componenti, vale a dire il contributo soggettivo, il soggettivo supplementare, l’integrativo e quello di maternità, le cui regole di applicazione variano in parte a seconda della posizione dell’iscritto.

Chi è obbligato a versare

L’obbligo contributivo segue l’esercizio effettivo dell’attività professionale e riguarda tutti gli iscritti che esercitano, compresi i pensionati che proseguono l’attività mantenendo l’iscrizione all’Albo.

Non sono invece tenuti agli adempimenti gli iscritti all’Albo che non esercitano la professione, così come chi ha iniziato l’attività successivamente al 31 dicembre dell’anno precedente, per il quale gli obblighi decorrono dall’annualità successiva.

Aliquote e contributi 2026: le quattro componenti

I contributi dovuti alla CNPR si calcolano sui redditi e sui volumi d’affari prodotti nell’anno precedente. Le misure per il 2026 sono le seguenti.

  • Il contributo soggettivo finanzia la pensione ed è calcolato sul reddito netto professionale dell’anno precedente. L’iscritto sceglie l’aliquota all’interno di una forbice compresa tra un minimo del 15% e un massimo del 25%. Il contributo è dovuto fino a un reddito netto professionale massimo, per il 2026, di 123.886,17 euro; resta comunque possibile versare sull’intero reddito prodotto, anche oltre tale soglia, dandone indicazione in dichiarazione. È previsto un contributo soggettivo minimo pari, per il 2026, a 3.771,10 euro, corrispondente a un reddito minimo di 25.140,68 euro.
  • Il contributo soggettivo supplementare si applica nella misura dello 0,75% sul reddito netto professionale dell’anno precedente, con un minimo di 636,00 euro (corrispondente a un reddito di 84.800 euro).
  • Il contributo integrativo è pari al 4% del volume d’affari IVA dell’anno precedente, al netto della maggiorazione stessa. Si tratta di una rivalsa che il professionista espone in fattura e addebita al cliente. Il minimo per il 2026 è di 939,06 euro, corrispondente a un volume d’affari di 23.476,61 euro. Va ricordato che il contributo integrativo minimo è deducibile se rimane a carico del ragioniere commercialista.
  • Il contributo di maternità, che finanzia le prestazioni a tutela della genitorialità, è fissato in 12,00 euro anche per il 2026.

Contributi minimi 2026

Gli iscritti tenuti al versamento del minimo, in assenza di agevolazioni o esenzioni, devono corrispondere gli importi minimi rideterminati ogni anno dalla Cassa. Di seguito il quadro dei minimi 2026 per gli iscritti non pensionati e senza riduzioni.

ContributoMinimo 2026Aliquota e base di calcolo
Soggettivo 3.771,10 € dal 15% al 25% sul reddito netto (fino a 123.886,17 €)
Soggettivo supplementare 636,00 € 0,75% sul reddito netto professionale
Integrativo 939,06 € 4% sul volume d’affari IVA
Maternità 12,00 € importo fisso

Esistono però alcune eccezioni. Il minimo soggettivo non è dovuto, ad esempio, da chi è contemporaneamente coperto da un’altra assicurazione previdenziale obbligatoria in ragione di una diversa attività. Il minimo integrativo, a sua volta, non è dovuto in alcune fattispecie, tra cui gli iscritti con meno di 38 anni, i pensionati che proseguono l’attività e i professionisti iscritti anche a un altro ente previdenziale obbligatorio.

Riduzioni per giovani iscritti e pensionati

Gli iscritti con meno di 38 anni di età possono scegliere di versare la metà del contributo dovuto per un periodo non superiore a 7 anni. La facoltà riguarda il contributo soggettivo – per l’integrativo, come visto, gli under 38 non sono tenuti al minimo, e va richiesta all’indirizzo PEC [email protected].

I pensionati CNPR che continuano a esercitare la professione, e per i quali è accertato il solo contributo minimo, possono a loro volta:

  • versare una quota pari alla metà dell’importo minimo del contributo soggettivo, oppure non versarlo se non producono reddito;
  • versare la metà dell’importo minimo del contributo soggettivo supplementare in presenza di reddito, oppure non versarlo in assenza di reddito.

Scadenze 2026 e modalità di pagamento

La riforma del regolamento ha reso più flessibile la rateazione: la contribuzione può essere versata in un massimo di sette rate nel corso dell’anno. Le prime sei sono ripartite tra febbraio e ottobre, mentre la settima, in dicembre, costituisce il saldo a conguaglio, con cui si allineano i contributi effettivamente dovuti sui redditi e sui volumi d’affari dichiarati a quanto già versato. Per il 2026 il calendario è il seguente.

RataScadenza 2026
1ª rata 16 febbraio
2ª rata 16 aprile
3ª rata 16 giugno
4ª rata 16 luglio
5ª rata 16 settembre
6ª rata 16 ottobre
7ª rata (saldo a conguaglio) 16 dicembre

Il pagamento può avvenire in tre modi:

  • dalla piattaforma Pago on line nell’area riservata del portale della Cassa, con carta di credito o PagoPA (per la rateazione di annualità pregresse è previsto l’addebito SDD);
  • tramite Modello F24 (canale Entratel o home banking), indicando nel campo “codice ente” il codice 0010 e lasciando in bianco i campi codice sede, codice posizione e importi a credito compensati; l’F24 consente anche la compensazione con eventuali crediti;
  • con bonifico ordinario, utilizzando le coordinate bancarie indicate dalla CNPR nella sezione “Modalità di versamento” del portale (da verificare al momento del pagamento, essendo cambiato di recente l’istituto cassiere della Cassa).

Per l’incasso dei contributi sono previste otto causali contributo:

  • E075 - contributi anno corrente;
  • E076 - contributi anni precedenti;
  • E077 - sanzioni, interessi e spese legali anno corrente;
  • E078 - sanzioni, interessi e spese legali anni precedenti;
  • E079 - quote di ricongiunzione;
  • E080 - quote di riscatto;
  • E081 - contributi volontari e facoltativi;
  • E082 - rateazioni.

La comunicazione dei redditi (ex modello A/19)

Ogni anno gli iscritti devono comunicare alla Cassa i redditi e i volumi d’affari prodotti nell’anno precedente attraverso la comunicazione dei redditi (l’ex modello A/19), da trasmettere in via telematica dall’area riservata (sezione Richieste dispositive - Dati reddito) entro il 31 luglio. È sulla base di questi dati che la CNPR determina i conguagli dovuti.

Nella comunicazione vanno indicate:

  • l’aliquota percentuale scelta per il contributo soggettivo, tra il 15% e il 25%;
  • l’eventuale richiesta di non applicare il massimale sul contributo soggettivo;
  • l’eventuale opzione di versare la metà del contributo, ove spettante.

Sono tenuti all’invio tutti gli iscritti, anche se pensionati; in caso di decesso dell’iscritto o del pensionato, l’obbligo di comunicazione ricade sugli eredi. Non vi sono tenuti gli iscritti all’Albo che non esercitano la professione e chi ha iniziato l’attività dopo il 31 dicembre dell’anno precedente. L’invio effettuato oltre il 31 luglio non è sanzionato se avviene comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini fiscali (per il 2026, fissato al 2 novembre).

Area riservata e contatti

Gran parte degli adempimenti - pagamenti, comunicazione dei redditi, controllo della posizione - si gestisce online dall’area riservata del portale della Cassa. I principali recapiti sono i seguenti:

Sito ufficiale www.cassaragionieri.it
Area riservata Pago on line, comunicazione dei redditi (ex modello A/19), posizione contributiva
Iscrizioni e contributi (riduzioni giovani) PEC: [email protected]