Chi deve fare il modello 730/2023?

Patrizia Del Pidio

13 Maggio 2023 - 08:14

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Ci sono soggetti obbligati alla presentazione del 730 e altri che non lo sono. Non tutti, infatti, devono presentare la dichiarazione dei redditi.

Chi deve fare il modello 730/2023?

Chi deve fare il modello 730 per la dichiarazione dei redditi 2023?
Il 2 maggio 2023 ha preso il via la stagione della dichiarazione dei redditi con il 730 precompilato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate ai contribuenti. E dall’11 maggio gli stessi possono procedere alla modifica, integrazione e invio del modello all’Ade.

Se è vero che il 730 viene spesso definito come la dichiarazione di lavoratori dipendenti e pensionati, è altrettanto vero che ci sono anche altri soggetti obbligati.

Altri soggetti, invece, sono esonerati. Vediamo inoltre in base a quali tipi di reddito va usato il 730.

Il modello 730 va inviato all’Agenzia delle Entrate entro la scadenza del 2 ottobre 2023, ma ricordiamo che l’erogazione dei rimborsi dipende dalle tempistiche di trasmissione della dichiarazione dei redditi.

Chi deve fare il modello 730/2023?

La stagione della dichiarazione dei redditi è partita: dal 2 maggio è disponibile online il modello 730 precompilato e dall’11 maggio è possibile procedere all’invio dello stesso accettandolo così com’è o apportando correzioni o integrazioni a quanto predisposto dal Fisco.

La prima distinzione va fatta tra il modello 730 e il modello Unico PF (Persone Fisiche). Il modello 730 è conosciuto come la dichiarazione dei redditi di lavoratori dipendenti e pensionati. Al contrario, il modello Redditi PF (ex Unico) viene di solito utilizzato dai titolari di partita IVA.

Chiarita questa differenza, possiamo procedere. Il modello 730 deve essere presentato dai contribuenti che nel 2023 sono:

  • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero);
  • lavoratori autonomi occasionali (senza partita Iva)
  • chi percepisce indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. Naspi e altre integrazioni salariali, indennità di mobilità);
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
  • persone impegnate in lavori socialmente utili;
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770), Irap e IVA;
  • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno.

Per quest’ultima categoria di contribuenti è possibile presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle Entrate oppure possono rivolgersi:

  • al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo;
  • a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio.

Anche il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato deve presentare il modello 730 se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2022 al mese di giugno dell’anno 2023.

Questa categoria può scegliere la dichiarazione precompilata presentandola in uno dei modi che abbiamo già visto, quindi:

  • direttamente alle Entrate;
  • tramite sostituto d’imposta;
  • rivolgendosi a un CAF-dipendenti;
  • rivolgendosi a un professionista abilitato.

Possono accedere al cassetto fiscale e al 730 precompilato anche gli eredi in possesso dell’abilitazione rilasciata dall’Agenzia.

Chi non deve presentare il modello 730: soggetti esonerati

Per spiegare i casi di esonero l’Agenzia delle Entrate ha optato per un tabella, che riproponiamo di seguito.

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna.

L’esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il bonus Irpef.

Tipo di redditoCondizioni
Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*) 1. redditi corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio
Lavoro dipendente o pensione 2. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale
Lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale, relative pertinenze
e altri fabbricati non locati (*)
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto.
Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche
Redditi esenti
Esempi: rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca).
Esempi: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili

(*) L’esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale. Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’Imu.

La dichiarazione dei redditi deve comunque essere presentata se le addizionali all’Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta, oppure se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dall’affitto di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca.

Il modello 730 può essere presentato, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2022.

Modello 730, va presentato per quali redditi?

Come specificano le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, possono utilizzare il modello 730 precompilato oppure ordinario i contribuenti che nel 2022 hanno percepito:

  • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
  • redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

Chi presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori, o per il contribuente deceduto può utilizzare il modello 730 se per questi ricorrono le condizioni descritte.

Possono presentare il modello 730 anche i contribuenti che hanno percepito redditi nel 2022 ma non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio per la dichiarazione del 2023.

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