Certificazione Unica 2021 forfettari: il codice 12

Rosaria Imparato

15 Marzo 2021 - 15:58

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Certificazione Unica 2021, per i forfettari è stato appositamente istituito il codice 12: vediamo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e cosa cambia nella compilazione dell’ex modello CUD.

Certificazione Unica 2021 forfettari: il codice 12

Certificazione Unica 2021 per i contribuenti in regime forfettario: quando si usa il codice 12? E quali sono le novità?

Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione dell’ex modello CUD sono state aggiornate, vista l’istituzione del nuovo codice 12 apposito per i forfettari e il codice 13 in ottemperanza alle disposizioni del decreto Liquidità.

Di seguito vediamo cosa cambia per la compilazione della CU 2021 per i contribuenti in regime forfettario.

Certificazione Unica 2021 forfettari: il codice 12

Le istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica, in particolare del punto 6, cambiano ancora una volta nel 2021.

Oggetto del cambiamento è l’istituzione del codice 12, da usare in modo specifico dai contribuenti in regime forfettario.

Il codice 12 va quindi usato per i compensi non assoggettati a ritenuta d’acconto corrisposti a titolari di partita IVA in regime forfettario.

Già lo scorso anno era stata introdotta la distinzione tra le somme che costituiscono reddito da dichiarare, da indicare con codice 7, e quelle riferite a redditi esenti -cioè che non costituiscono reddito imponibile per il percipiente- da indicare con il codice 8.

Certificazione Unica 2021, novità: il codice 13

Come anticipato, già lo scorso anno l’Agenzia delle Entrate aveva modificato le istruzioni per la compilazione della certificazione unica, “sdoppiando” il codice 7.

Quest’anno, oltre all’istituzione del codice 12, è stato istituito anche il codice 13 per i per i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 non assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in opzione rispetto a quanto stabilito dall’art. 19, comma 1, del Decreto Liquidità.

La disposizione del decreto Liquidità si riferisce ai compensi di:

  • redditi di lavoro autonomo;
  • rapporti di commissione;
  • di agenzia;
  • di mediazione e similari.

La disposizione dava la facoltà a lavoratori autonomi, agenti e rappresentanti di non subire le ritenute d’acconto nel caso in cui nel 2019 non avevano ricevuto compensi oltre i 400.000 euro e nel mese precedente non avevano sostenuto costi per lavoro dipendente o assimilato.

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