Qualsiasi atto notificato deve avere l’oggetto chiaramente indicato: un sollecito di pagamento deve chiarire a che atto si riferisce e deve essere visibile anche dalla notifica.
Per non pagare una cartella esattoriale non sempre è necessario attendere che intervenga la prescrizione o il saldo e stralcio di una sanatoria. Alle volte basta che la cartella sia considerata nulla per non dover pagare l’importo che contiene e una recente sentenza della Corte di Cassazione estende la nullità alle cartelle per le quali non è indicato chiaramente l’oggetto della pretesa.
Molti contribuenti aspettano la rottamazione delle cartelle per poter pagare di meno, ma in caso di nullità della cartella quest’ultima proprio non va pagata. Per questo motivo vale la pena fare maggiore attenzione all’atto che si riceve per verificare se sia completo in ogni sua parte prima di procedere al pagamento. Vediamo cosa contesta la Cassazione agli enti impositori e in quali casi si può richiedere l’annullamento della cartella esattoriale.
L’indicazione che non deve mancare nella cartella esattoriale
Con l’ordinanza 398 del 2025 la Corte di Cassazione stabilisce un principio fondamentale che tutela il contribuente: provare l’avvenuta notifica di una cartella esattoriale è compito dell’ente impositore che deve chiarire anche l’oggetto del documento.
Nell’avviso di ricevimento, quindi, deve essere indicato il contenuto dell’atto altrimenti la notifica si considera nulla. Ma cosa significa, questo, nei fatti? Vediamo il caso da cui nasce l’ordinanza.
Atto nullo se manca l’oggetto
L’ordinanza scaturisce dalla pretesa dell’Inps di riscuotere un debito che il contribuente dichiara prescritto. L’istituto di previdenza chiarisce di aver interrotto i termini di prescrizione con due solleciti di pagamento inviati tramite posta raccomandata nel 2000 e nel 2005.
Dall’avviso di ricevimento della raccomandata, però, non si poteva risalire al contenuto dell’atto e proprio per questo l’efficacia interruttiva della prescrizione non si è potuta dimostrare.
Dimostrare che la busta della raccomandata era vuota o conteneva un atto diverso da quello che interrompeva la prescrizione dovrebbe essere compito del cittadino che l’ha ricevuta, ma la Cassazione con l’ordinanza 398 introduce un chiarimento: la prova del cittadino serve solo qualora l’ente impositore ha fornito elementi che rendano identificabile l’atto. Per farlo dovrebbe depositare una copia dell’atto per dimostrare che i dati di quel documento coincidano con quelli che sono riportati sulla notifica.
Nel caso preso in esame, però, alla ricevuta di ritorno non è allegata nessuna prova e il fatto che si trattasse di una richiesta di pagamento si evince soltanto da quello che afferma l’Inps.
La ricevuta di ritorno non basta
La pronuncia apre la strada a diverse contestazioni, visto che non basta una ricevuta di ritorno a dimostrare di aver interrotto la prescrizione di una cartella esattoriale. Affinchè la notifica possa essere utile come atto interruttivo e sia considerata valida è necessario che ci sia corrispondenza tra il numero della raccomandata e quello dell’atto. Se manca la corrispondenza non serve che il cittadino fornisca prove per dimostrare che la busta era vuota.
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