Le vendite di carte Pokémon collezionabili vanno dichiarate al Fisco?

Simone Micocci

25 Agosto 2026 - 11:39

Chi vende carte Pokémon, One Piece, Magic, Lorcana e altri marchi TCG, deve dichiarare i guadagni al Fisco? Ecco quando bisogna pagare le tasse.

Le vendite di carte Pokémon collezionabili vanno dichiarate al Fisco?

La recente notizia di un viaggiatore proveniente dal Giappone, fermato all’aeroporto di Malpensa dai finanzieri e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane, ha fatto scattare l’allarme tra coloro che acquistano e vendono carte collezionabili TCG, tra cui Pokémon, One Piece, Magic e Lorcana.

Va però fatta una distinzione tra questo episodio e le situazioni più comuni di chi compra e vende carte in Italia. Si tratta infatti di fattispecie differenti, sebbene in entrambi i casi la normativa possa prevedere specifici obblighi a carico del collezionista o dell’investitore.

D’altronde, quello delle carte collezionabili sembra essere diventato un vero e proprio business. Per questo motivo, non si possono ignorare i possibili risvolti fiscali per chi inizia a guadagnare attraverso questa attività.

Non bisogna infatti considerare ogni ricavo come un guadagno netto né pensare che le compravendite siano sempre fiscalmente irrilevanti: come accade, ad esempio, a chi vende su Vinted con una certa continuità e per importi rilevanti, anche nel caso delle carte Pokémon, One Piece e degli altri marchi, quando l’attività diventa abituale e i guadagni iniziano a essere consistenti, può scattare l’interesse del Fisco.

A tal proposito, per evitare di incorrere in conseguenze come quelle contestate all’uomo fermato a Malpensa, che ora rischia una sanzione vicina ai 14.000 euro, facciamo chiarezza sugli obblighi fiscali previsti per chi non è più soltanto un collezionista, ma opera come un vero e proprio investitore.

Quali sono gli obblighi doganali per chi acquista carte collezionabili fuori dall’UE

Come anticipato, bisogna distinguere tra chi acquista carte collezionabili all’interno dell’Unione europea e chi, invece, le compra in un Paese extra UE. È proprio questo il caso del viaggiatore fermato a Malpensa al ritorno dal Giappone, una delle mete più ambite da chi cerca prodotti rari o particolarmente richiesti sul mercato.

Nel bagaglio dell’uomo sono state trovate 605 carte Pokémon e One Piece, alcune delle quali già graduate e certificate, per un valore commerciale complessivo superiore a 27.000 euro. Non si trattava, naturalmente, di prodotti illegali: le carte collezionabili possono essere acquistate liberamente e molte di quelle disponibili in Giappone possono essere ordinate anche dall’Italia. Il problema, quindi, non era rappresentato dalla natura della merce, bensì dalle modalità con cui era stata introdotta nel territorio dell’Unione europea.

Secondo la normativa vigente, infatti, chi rientra in Italia da un Paese extra UE può portare con sé, nel proprio bagaglio personale, beni acquistati all’estero senza pagare dazi e Iva solamente entro una franchigia pari a 430 euro per chi arriva in aereo o via mare e a 300 euro per chi entra nell’Unione europea con altri mezzi. Il limite scende a 150 euro per i viaggiatori di età inferiore a 15 anni.

E attenzione, perché l’esenzione vale solamente per importazioni occasionali e per beni destinati all’uso personale o familiare oppure a essere regalati, non per prodotti acquistati con l’obiettivo di rivenderli come appunto può essere nel caso delle carte collezionabili. E non solo, perché la tassazione riguarda l’intero valore del bene: non è possibile ad esempio, sottrarre 430 euro da una carta di 1.000 euro così da pagare i diritti doganali solo su un valore di 570 euro.

Quali sono gli obblighi per chi vende carte collezionabili

Va specificato che gli obblighi descritti in precedenza riguardano il momento in cui le carte entrano nel territorio dell’Unione europea e prescindono dalla loro successiva vendita. Anche chi acquista carte esclusivamente per la propria collezione deve quindi rispettare le regole doganali quando supera la franchigia prevista.

Se, invece, le carte vengono successivamente rivendute con continuità e con l’obiettivo di ottenere un guadagno, possono aggiungersi gli obblighi fiscali connessi allo svolgimento di un’attività commerciale.

Indipendentemente dalla provenienza delle carte - che può determinare o meno l’obbligo di pagare Iva e dazi all’importazione - è infatti la modalità con cui vengono effettuate le vendite a stabilire se i relativi guadagni debbano essere dichiarati al Fisco.

In linea generale, la semplice vendita di oggetti appartenenti alla propria collezione personale non comporta automaticamente il pagamento delle imposte. È il caso, ad esempio, di chi vende occasionalmente alcune carte accumulate nel corso degli anni, senza averle acquistate con l’intento di rivenderle e senza svolgere un’attività sistematica. Diverso è il caso di chi compra carte allo scopo di rivenderle a un prezzo più elevato: se l’operazione è episodica, l’eventuale guadagno può rientrare tra i redditi diversi derivanti da un’attività commerciale occasionale, mentre se le compravendite diventano abituali, si può configurare un vero e proprio reddito d’impresa.

A questo proposito, con la sentenza n. 7552 del 21 marzo 2025, la Corte di Cassazione ha chiarito che le vendite online effettuate in maniera abituale e continuativa possono costituire attività d’impresa anche in assenza di una struttura organizzata. Nel caso esaminato, il contribuente aveva realizzato un numero significativo di transazioni su eBay per diversi anni: secondo i giudici, la pluralità e la sistematicità delle operazioni erano sufficienti per qualificare i ricavi come reddito d’impresa, indipendentemente dall’esistenza di un negozio o di una particolare organizzazione.

Il principio affermato dalla Cassazione può evidentemente riguardare anche chi opera attraverso Cardmarket, Vinted, Subito o altre piattaforme.

Non esiste, dunque, una soglia precisa di guadagni o un numero prestabilito di vendite oltre il quale scatta automaticamente l’obbligo di aprire la partita Iva. Devono essere valutati complessivamente diversi elementi, tra cui la frequenza delle operazioni, la loro continuità nel tempo, il numero di carte acquistate e rivendute, l’intento di guadagno e l’eventuale utilizzo di strumenti dedicati alla promozione e alla gestione delle vendite.

Va detto poi che a rendere più semplici i controlli contribuisce la direttiva DAC7, che impone ai gestori delle piattaforme digitali di raccogliere e comunicare alle amministrazioni fiscali i dati relativi alle operazioni effettuate dagli utenti. Per la vendita di beni, sono esclusi dalla comunicazione i venditori che, nel corso dell’anno, effettuano meno di 30 operazioni e incassano complessivamente non più di 2.000 euro. È sufficiente superare anche uno solo di questi parametri affinché i dati possano essere trasmessi.

Essere segnalati in ogni caso non significa automaticamente dover pagare le imposte, così come restare al di sotto delle soglie non esclude eventuali obblighi tributari. La DAC7 serve solamente a facilitare la trasmissione e lo scambio dei dati. spetterà poi all’Agenzia delle Entrate verificare se il contribuente si è limitato a vendere qualche pezzo della propria collezione oppure ha trasformato una passione in un’attività commerciale non dichiarata.