Tassazione TFR, dal 2027 addio alla clausola di salvaguardia. Cosa cambia con il nuovo TUIR, chi rischia una stangata e come varia il calcolo delle tasse.
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Dal 1° gennaio 2027 arriva una grossa novità sulla tassazione del Tfr che rischia di passare in sordina. L’articolo 376 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (Dlgs numero 117 del 2026) prevede l’eliminazione della clausola di salvaguardia prevista per la tassazione del trattamento di fine rapporto che consente al lavoratore di vedersi applicare l’imposizione fiscale più vantaggiosa.
Cosa prevede l’articolo in questione e cosa cambia in concreto per i lavoratori dipendenti? La novità impatterà su chi andrà in pensione o cambierà lavoro a partire dal 1° gennaio 2027, vediamo perché.
L’articolo 376 del nuovo Tuir
L’articolo 376 del Dlgs 117/2026 (ovvero il nuovo Tuir) è la norma che chiude il decreto e che elenca tutte le leggi che vengono abrogate per fare spazio alla riforma.
Per quanto riguarda il Tfr l’articolo 376 prevede l’abrogazione formale dell’articolo 1, comma 9, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) a partire dal 1° gennaio 2027.
Il comma abrogato prevedeva, testualmente, che per i calcoli della tassazione sul Tfr e sulle altre indennità di fine rapporto si dovevano applicare «se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006».
Cosa cambia dal 1° gennaio 2027 per il Tfr?
Fino al 31 dicembre 2026 in fase di liquidazione del Tfr l’Agenzia delle Entrate effettuava un doppio calcolo per la tassazione separata:
- quello effettuato con le aliquote attuali;
- quello basato sulle aliquote Irpef in vigore nel 2006.
D’ufficio era applicata la soluzione più conveniente per il lavoratore e si andavano a proteggere i redditi medio alti dai rincari fiscali che potevano gravare sulla liquidazione.
Dal 1° gennaio 2027 il doppio calcolo di salvaguardia non si effettua più e sul Tfr liquidato si applica la tassazione derivante dalle aliquote vigenti nell’anno in cui cessa il rapporto di lavoro. Viene, di fatto, eliminato il confronto e sulla tassazione non vengono più applicati eventuali sconti storici.
Il rischio che si potrebbe correre con questa modifica è di una tassazione maggiore sul Tfr per chi interrompe il rapporto di lavoro a partire dal 2027.
Chi rischia di pagare di più?
Va chiarito che l’abrogazione della clausola di salvaguardia non comporta obbligatoriamente una tassazione maggiore. In alcuni casi le aliquote e gli scaglioni in vigore nel 2006 risultano più vantaggiosi per i rapporti di lavoro molto lunghi. Di conseguenza, i lavoratori con redditi medio-alti potrebbero subire una maggiore tassazione applicando solo le aliquote in vigore nel 2027 (si parla di qualche punto percentuale).
La modifica prevista nel nuovo Tuir rende retroattivo l’effetto anche sui vecchi accantonamenti. Per chi ha accumulato il Tfr lavorando anche prima del 2027 (dal 2006 al 2026, quindi) si perde il diritto al vecchio calcolo. Di fatto, non si tratta di una tassazione applicata solo agli accantonamenti accumulati a partire dal 2027, ma dalle cessazioni di rapporto di lavoro che prevedono la liquidazione del Tfr che avvengono dal 1° gennaio 2027 in poi.
L’impatto reale di questa modifica si avverte in modo particolare quando la liquidazione del Tfr ha un importo più elevato.
Esempio concreto
Per comprendere la vera portata della modifica facciamo un esempio concreto di un dirigente con un Tfr lordo di 80.000 euro accumulato in 20 anni di lavoro.
La tassazione separata non si applica all’intera somma spettante con il Tfr, ma su un reddito teorico annuo (reddito di riferimento) che si calcola con la seguente formula:
Redditi di riferimento = (Tfr lordo x 12)/ anni di servizio.
Nel caso dell’esempio 80x12/20 e il reddito di riferimento è pari a 48.000 euro. Su questo importo si calcolano le imposte per trovare l’aliquota media (che poi si applica all’intero Tfr).
Nella seguente tabella riassumiamo il doppio calcolo e le tasse dovute per il Tfr:
| Elemento di calcolo | Regime con salvaguardia (aliquote 2006) | Nuovo regime dal 2027 (Scaglioni correnti) |
|---|---|---|
| Scaglioni applicati | 23% fino a 26k 33% da 26k a 33,5k 39% oltre i 33,5k |
23% fino a 28k 33% da 28k a 50k 43% oltre i 50k |
| Imposta sul reddito teorico | 14.110 € | 13.040 € |
| Aliquota media risultante | 29,40% | 27,17% |
| Tasse totali trattenute sul Tfr | 23.516 € | 21.733 € |
Nel caso dell’esempio appare chiaro che è maggiormente conveniente la tassazione con il nuovo regime 2027 che comporta il magamento di circa 1.800 euro in meno di tasse.
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