Bonus ristrutturazioni imprenditori: istruzioni e precisazioni normative. La guida completa

Giuseppe Guarasci

18 Luglio 2016 - 11:36

Possibilità di usufruire del bonus ristrutturazioni anche per gli imprenditori, ecco tutti i dettagli e le istruzioni.

Bonus ristrutturazioni imprenditori: istruzioni e precisazioni normative. La guida completa

L’art. 16 -bis del D.P.R. 917/86 TUIR disciplina la detrazione fiscale delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia.
Il bonus ristrutturazioni, è stata reso permanente dal 1° gennaio 2012 con il Decreto Legge n. 201/2011 che lo ha inseritto in pianta stabile tra gli oneri detraibili dall’IRPEF.
Il bonus ristrutturazioni inizialmente pari al 36% è stata poi innalzato al 50% da una serie di provvedimenti normativi che si sono succeduti nel tempo fino ad arrivare alla Legge di Stabilità 2016.
Dal 1° gennaio 2017, salvo probabili ulteriori interventi legislativi, la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.
Tra i soggetti che possono fruire della detrazione, ricompresi nella più ampia sfera generica di “tutti i soggetti IRPEF”, vi sono anche: gli imprenditori individuali, anche agricoli, nonché le società di persone.

Ecco nel dettaglio i soggetti imprenditori e le relative specifiche normative per poter usufruire del bonus ristrutturazioni.

Bonus ristrutturazioni: i soggetti interessati

I soggetti interessanti secondo la normativa vigente al bonus ristrutturazioni sono i seguenti:

  • il proprietario o il nudo proprietario;
  • il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • l’inquilino o il comodatario;
  • i soci di cooperative divise e indivise;
  • i soci delle società semplici;
  • gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui.
L’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione.

Bonus ristrutturazioni e imprenditori

Tra i soggetti che possono accedere al bonus ristrutturazioni, annoveriamo anche i possessori o detentori di immobili che svolgono l’attività di imprenditore individuale anche agricolo, a patto che l’immobile relativo all’impresa che viene ristrutturato non sia un bene strumentale per l’esercizio dell’impresa stessa, né sia un bene alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa.
La detrazione d’imposta spetta anche all’imprenditore edile che esegue in proprio gli interventi agevolabili su di un’unità immobiliare a propria disposizione.
In tal caso, la detrazione spetta sui costi sostenuti per:

  • l’acquisto dei materiali;
  • il pagamento del proprio personale;
  • gli interventi eventualmente realizzati da altre imprese.

Bonus ristrutturazioni e imprenditori: gli altri soggetti beneficiari

Ciò che è stato descritto per l’imprenditore individuale trova riscontro anche per:

  • le società semplici;
  • le società in accomandita semplice;
  • società in nome collettivo;
  • soggetti ad essi equiparati ai sensi dell’art.5 del TUIR;
  • imprese familiari.

Per le imprese familiari, la ripartizione delle spese sostenute segue il criterio proprio dell’attribuzione del reddito, secondo quanto disposto, di cui all’art. 5, comma 4, TUIR e pertanto:

  • almeno il 51% della spesa è attribuito al titolare;
  • al massimo il 49% della spesa è imputato ai familiari collaboratori dell’impresa, proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione agli utili.

Per gli immobili residenziali ad utilizzo promiscuo la detrazione spettante è ridotta al 50%.
Tra i possessori dell’immobile sono compresi i soci di cooperative non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale. I soci di cooperative a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi sono compresi, invece, tra i detentori dell’immobile.
La Circolare 11 maggio 1998 n. 121/E Ministero delle Finanze e Ministero dei Lavori Pubblici, prevede che per attestare il possesso dell’unità immobiliare da parte di ciascun socio, deve essere presente in uno specifico verbale di assegnazione dell’abitazione da parte della cooperativa. Per avere diritto alla detrazione, bisogna dunque richiedere la registrazione del suddetto verbale della cooperativa ed indicare i relativi estremi nell’apposito spazio del modulo di comunicazione all’Amministrazione Finanziaria dell’inizio dei lavori.

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