Bonus ricapitalizzazione imprese: le novità del Decreto Rilancio

Andrea Felli

22 Maggio 2020 - 16:19

condividi

Decreto Rilancio: bonus fiscali per società e soci che scelgono la strada della ricapitalizzazione. Analizziamo i soggetti interessati, i requisiti richiesti, i divieti e gli obblighi in capo alle parti indispensabili a pena di decadenza dell’agevolazione fiscale prevista nel decreto n. 34 del 19 maggio 2020.

Bonus ricapitalizzazione imprese: le novità del Decreto Rilancio

Bonus fiscali per la ricapitalizzazione delle imprese: il decreto Rilancio introduce una carrellata di novità per il sostegno dei soggetti danneggiati dall’emergenza economica.

Tra le numerose misure introdotte dal DL Rilancio, siglato in data 19 maggio 2020, vi è anche quella rivolta al sostegno delle imprese che, per fronteggiare le perdite derivanti dal lockdown provocato dal COVID19, hanno deciso di effettuare un rafforzamento patrimoniale.

Analizziamo di seguito tutte le novità previste dal decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 per incentivare la ricapitalizzazione delle imprese.

Bonus ricapitalizzazione imprese: le novità del Decreto Rilancio

L’articolo 26 del DL Rilancio, denominato “Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni”, prevede sgravi fiscali a favore dei soci, persone fisiche o giuridiche, che effettuino aumenti di capitale verso:

  • società per azioni
  • società in accomandita per azioni
  • società a responsabilità limitata
  • società a responsabilità limitata semplificata
  • società cooperative

La società oggetto della ricapitalizzazione deve avere sede legale in Italia e devono essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese.

Bonus ricapitalizzazione imprese: i benefici fiscali per i soci

Ai soci che effettuino le predette capitalizzazioni, spetterebbe dunque:

  • una detrazione IRPEF per l’anno 2020 pari al 20% della somma investita da soci persone fisiche;
  • un credito di imposta per l’anno 2020 pari al 20% della somma investita da soggetti IRES.

Bonus ricapitalizzazione imprese: benefici fiscali per la società patrimonializzata (emittente)

Le società emittenti, oggetto quindi della patrimonializzazione, dopo l’approvazione del bilancio di esercizio 2020, potranno beneficiare di un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, nel limite massimo del 30% dell’aumento di capitale eseguito.

Il credito d’imposta che si svilupperà per i soggetti Ires, potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento , quindi solo a partire dal 2021.

Requisiti

Le società che optano di ripanare le perdite tramite dell’aumento del capitale, per beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui sopra, devono avere i seguenti requisiti:

  • ammontare dei ricavi 2019, risultante dal bilancio o dalla dichiarazione fiscale, compreso tra i 5 e i 10 milioni;
  • riduzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente almeno pari al 33% come conseguenza dell’emergenza epidemiologica Covid-19; nel caso di società appartenenti ad un gruppo, occorre fare riferimento al fatturato “consolidato” riferibile al più elevato grado di consolidamento;
  • aumento di capitale a pagamento e integralmente versato nell’arco temporale che intercorre tra la data di entrata in vigore del Decreto ed il 31 dicembre 2020.

Divieti

  • L’investimento massimo detraibile/deducibile non potrà in ogni caso superare l’importo di euro 2.000.000 e le eventuali eccedenze rispetto all’imposta dovuta sul reddito imponibile può essere riportato in avanti nei successivi tre periodi d’imposta.
  • La società oggetto della patrimonializzazione, non potrà effettuare alcuna distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima del 1° gennaio 2024. Nel caso in cui provveda all’inosservanza di tale obbligo, vi è la decadenza dal beneficio e l’obbligo del contribuente di restituire l’ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.
  • Rimangono escluse dal beneficio le società che controllano, direttamente o indirettamente, la società in cui è effettuato l’investimento, sottoposte a comune controllo o collegate con la stessa ovvero da questa controllate.

Altre condizioni indispensabili

Ai fini delle misure previste la società deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) al 31 dicembre 2019 non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento(UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014:
b) si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
c) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
d) non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) non si trova nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme relative all’evasione in materia di imposte sui redditi (Ires/Irpef) e sul valore aggiunto (IVA).

Iscriviti a Money.it