Bonus prima casa, la separazione non fa perdere le agevolazioni

Rosaria Imparato

11 Settembre 2019 - 09:30

In caso di separazione, se nell’accordo omologato dal giudice sono presenti clausole dedicate, la vendita anticipata della casa coniugale non fa perdere il bonus prima casa. Ecco quanto contenuto nella risoluzione numero 80 del 9 settembre 2019 dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus prima casa, la separazione non fa perdere le agevolazioni

Bonus prima casa: l’agevolazione non decade in caso di separazione omologata.

Nel caso di vendita di un’abitazione entro il quinto anno successivo al suo acquisto, il contribuente non decade dal beneficio del bonus prima casa con cui l’aveva comprata, qualora la vendita avvenga nei termini di una separazione coniugale e non si acquisti una nuova abitazione entro l’anno.

È questo il chiarimento che l’Agenzia delle Entrate ha fornito con la risoluzione numero 80 del 9 settembre 2019.

Si tratta della risposta a un interpello con cui l’Agenzia delle Entrate ritiene superati i chiarimenti che aveva precedentemente fornito riguardo alla decadenza del bonus prima casa: l’agevolazione non decade se la cessione a terzi avviene seguendo le clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale.

Bonus prima casa non decade in caso di separazione omologata

Con la risoluzione numero 80 del 9 settembre 2019 l’Agenzia delle Entrate risponde a un interpello posto da un contribuente in merito alla decandenza del bonus prima casa in caso di separazione, rivedendo i suoi orientamenti forniti con la circolare 27 del 2012.

Nel caso specifico, i coniugi avevano acquistato l’immobile in questione nel 2015 usufruendo del bonus prima casa. I due si sono poi separati nel 2018, mettendo in vendita l’abitazione familiare prima dei cinque anni dall’acquisto, così come stabilito dalle clausole dell’accordo di separazione.

Nonostante la vendita sia andata a buon fine e il ricavato sia stato diviso tra i due ex coniugi, questi non hanno acquistato un’altra abitazione entro un anno dalla cessione.

Per questo motivo l’istante chiede di conoscere se la cessione a terzi, in esecuzione della clausola inserita nell’accordo di separazione, comporta la decadenza del bonus prima casa usato per l’acquisto dell’abitazione ceduta.

Bonus prima casa, in caso di separazione omologata non decade l’agevolazione

In casi simili, cioè quando il trasferimento di immobili acquistati grazie al bonus prima casa avviene prima di cinque anni dal loro acquisto, e non si procede entro un anno all’acquisto di un nuovo immobile da destinare ad abitazione principale, si verifica la decadenza dell’agevolazione fruita.

Nel caso specifico dell’interpellante, però, l’origine dei passaggi immobiliari è una separazione, dunque l’Agenzia delle Entrate riprende quanto sancito dalla Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 22023 del 21 settembre 2017, ha affermato che con lo scopo di “favorire e promuovere, nel più breve tempo, una soluzione idonea a garantire l’adempimento delle obbligazioni che gravano sui coniugi”, vengono mantenute come esenzioni fiscali l’imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa degli atti stipulati in conseguenza alla separazione.

Di conseguenza, così come la Cassazione ha chiarito con l’ordinanza numero 7966 del 21 marzo 2019,

recuperare l’imposta in conseguenza della inapplicabilità dell’agevolazione fiscale sulla prima casa da parte dell’Erario significherebbe sostanzialmente imporre una nuova imposta su di un trasferimento immobiliare avvenuto in esecuzione dell’accordo tra i coniugi e, pertanto, andare palesemente in senso contrario alla ratio della disposizione.

L’Agenzia delle Entrate dunque ritiene che la cessione a terzi dell’immobile agevolato, in esecuzione di clausole contenute in un accordo di separazione, omologato dal tribunale e finalizzate alla risoluzione della crisi coniugale, non comporta la decadenza dal beneficio fruito.

Con questa risoluzione l’Agenzia ritiene superati i chiarimenti precedentemente disposti in materia di cessione dell’immobile a terzi e conseguente decadenza delle agevolazioni fiscali.

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