Bonus edilizi: dal 1° gennaio 2023 nuovo obbligo Soa per le imprese

Antonella Ciaccia

23/12/2022

23/12/2022 - 19:07

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Da gennaio tutti i contratti con valore superiore a 516mila euro che beneficiano di incentivi fiscali legati a bonus e superbonus potranno essere sottoscritti solo da imprese con certificazione Soa.

Bonus edilizi: dal 1° gennaio 2023 nuovo obbligo Soa per le imprese

Manca davvero poco al nuovo anno e per chi dovrà intraprendere lavori agevolati con i bonus edilizi arriverà il confronto con un nuovo onere.

Dal 1° gennaio 2023 entra infatti in vigore l’obbligo di qualificazione Soa per le imprese chiamate a lavorare nei cantieri incentivati. Tutti i contratti nelle costruzioni con valore superiore a 516mila euro che beneficiano di incentivi fiscali, in primis quelli privati ovvero quelli legati a bonus e superbonus 110%, potranno essere sottoscritti solo da imprese in possesso della certificazione Soa.

La novità punta ad aumentare il livello di qualificazione delle imprese che effettuano grandi lavori per i quali si ottengono le agevolazioni fiscali. L’obbligo è stato introdotto con l’obiettivo di aumentare i controlli antifrode, facendo lavorare solo imprese considerate affidabili; si chiuderebbe così la stagione dei soggetti che si improvvisano costruttori per intercettare le agevolazioni.

É inoltre previsto un periodo transitorio: per i primi sei mesi potranno lavorare anche le imprese che hanno solo fatto richiesta ma non ancora ottenuto la certificazione. Approfondiamo di seguito i nuovi obblighi di certificazione per le imprese.

Attestazione Soa, di cosa si tratta?

L’attestazione Soa è una certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori, ovvero un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d’asta superiore a € 150.000,00.

La certificazione, rilasciata da organismi vigilati dall’Anac, Autorità Nazionale Anticorruzione, garantisce il possesso da parte dell’impresa del settore delle costruzioni dei requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori, tra cui:

  • requisiti di idoneità professionale: i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali;
  • adeguata capacità economica e finanziaria: l’impresa deve detenere un fatturato minimo annuo, idonee dichiarazioni bancarie, fornire informazioni riguardo i propri conti annuali e il fatturato globale;
  • adeguate capacità tecniche e professionali: l’operatore economico deve fornire un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, indicare i tecnici operanti nell’ambito della propria impresa e i relativi titoli di studio, descrivere le attrezzature tecniche, i materiali e le misure adottate per garantire la qualità dei lavori, misure di gestione ambientale, indicazione riguardo l’organico medio annuo.
  • è necessario, inoltre, l’integrità morale e fiscale: l’esecutore non deve aver commesso delitti, frodi fiscali, crimini, false dichiarazioni, sfruttamento del lavoro minorile.

Si tratta, in sostanza, di un sistema che punta ad assicurare che le opere pubbliche siano affidate solo ad imprese affabili sotto tutti i punti di vista.

Finora però, le attestazioni Soa, erano richieste solo per la partecipazione agli appalti pubblici: è stato il decreto-legge n. 21, pubblicato del mese di maggio 2022, convertito con Legge 51/2022, a introdurre l’obbligo dell’attestazione anche per le imprese che operano nel mercato dei bonus edilizi e quindi nei contratti tra privati. Vediamo di seguito di cosa si tratta.

Attestazioni Soa per i lavori sopra i 516mila euro

Come pocanzi detto, con il Decreto “Ucraina” - “Taglia bollette” - “Energia” (Dl 21/2022 convertito nella Legge 51/2022) è stato introdotto l’obbligo di qualificazione Soa per i lavori privati, di importo superiore a 516mila euro, incentivati con i bonus edilizi.

Si tratta di una restrizione pensata per arginare il fenomeno delle imprese improvvisate costituite solo per cogliere le opportunità delle detrazioni fiscali.

Pertanto, come disposto dalla nuova legge, dal prossimo gennaio 2023, le imprese dovranno:

  • essere in possesso della qualificazione Soa, prevista dall’articolo 84 del Codice Appalti, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto;
  • essere in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, di un contratto con uno degli organismi di attestazione, finalizzato al rilascio dell’attestazione Soa.

Poi, a decorrere dal 1° luglio 2023, terminata la fase transitoria, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro sarà affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione.

Obbligo attestazione Soa: ambito di applicazione

L’obbligo di qualificazione Soa, secondo quanto disposto dall’’articolo 10 del decreto-legge n. 21/2022, prevede un nuovo sistema di qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

Dunque, l’obbligo sarà attuato per le imprese che lavorano nei cantieri agevolati con il superbonus, l’ecobonus, il bonus ristrutturazioni, il sismabonus e le agevolazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Si applicherà indistintamente a tutti i bonus edilizi, che schematicamente riportiamo:

  • superbonus 110%;
  • ecobonus ordinario;
  • bonus casa e sismabonus ordinario;
  • bonus facciate;
  • bonus fotovoltaico ordinario;
  • bonus colonnine di ricarica ordinario;
  • bonus barriere architettoniche 75%.

Unica discriminante sarà l’importo dei lavori complessivi, ovvero con ammontare maggiore di 516.000 euro.

Di contro, l’attestazione per i bonus edilizi non si applicherà ai lavori in corso al 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore della Legge) e ai contratti stipulati prima di questa data, ovvero ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, in base all’articolo 2704 del Codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Confartigianato chiede l’abrogazione dell’obbligo Soa

Confartigianato e Cna hanno aspramente criticato l’estensione dell’obbligo di qualificazione Soa. A loro parere l’ampliamento escluderebbe di fatto dai lavori di riqualificazione le imprese che non lavorano per gli appalti pubblici e quindi soprattutto le piccole imprese.

Si tratterebbe di un obbligo che lede la libera concorrenza e per questo l’Organizzazione Artigiani chiede che l’efficacia della misura sia posticipata, perché rappresenta un aggravio burocratico e una barriera nei confronti delle imprese artigiane.

Imporre alle imprese, anche operanti in subappalto, il possesso di una qualificazione rilasciata da appositi soggetti attestatori provocherà, a loro detta, una decimazione del mercato.

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