Le eventuali quote di detrazioni edilizie non ancora fruite passano all’erede, ma solo in determinate condizioni. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto 7 dello scorso 2 ottobre, chiarisce le regole che si applicano al trasferimento delle detrazioni residue dei bonus casa in caso di successione di un immobile ristrutturato con le agevolazioni.
Le Entrate forniscono un chiarimento soprattutto alla luce di quanto previsto da una recente sentenza della Corte di Cassazione interpretando anche la situazione dell’erede che non detiene in maniera diretta l’immobile al momento dell’apertura della successione.
Non è raro che si eredi un immobile che è stato oggetto di ristrutturazione edilizia per il quale ci sono ancora diverse annualità di detrazioni da poter fruire. La spettanza delle restanti detrazioni fiscali all’erede è un elemento centrale in ambito successorio perché potrebbero intervenire delle situazioni che fanno venire meno il diritto allo sconto fiscale non ancora goduto.
Le detrazioni edilizie si protraggono per più anni e possono essere recuperate in dieci quote annuali di pari importo. In caso di decesso del proprietario dell’immobile, colui che ha sostenuto la spesa della ristrutturazione e che ha diritto alla detrazione edilizia, nella titolarità dell’immobile subentrano gli eredi che dovrebbero ereditare anche le restanti detrazioni edilizie per gli interventi edili eseguiti.
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che l’erede può usufruire delle detrazioni restanti solo nel caso in cui mantenga la detenzione materiale e diretta dell’immobile mentre perde l’agevolazione se affitta il bene a terzi. La decisione dei Supremi Giudici fa discutere e solleva interrogativi su quanto sia giusto perdere un beneficio fiscale per aver locato l’immobile, alla luce del fatto che gli eredi potrebbero essere più di uno e che la soluzione per continuare a fruire dell’agevolazione consisterebbe nel tenere l’immobile inutilizzato e a disposizione senza poterlo mettere a reddito. Ora arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
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Detrazione ristrutturazione immobile ereditato
Una recente ordinanza della Cassazione si basa su una situazione che, al di là di quello che si può pensare, è abbastanza comune: ereditare un immobile da un familiare deceduto che aveva sostenuto costi di ristrutturazione per i quali sono state richieste le detrazioni fiscali previste dalla legge 289 del 2002. L’erede che subentra nella proprietà dell’immobile potrebbe avere diritto anche alle detrazioni residue.
L’articolo 2, comma 5 della legge 289 del 27 dicembre 2002 sancisce che in caso di decesso del contribuente beneficiario delle detrazioni queste ultime passino all’erede solo nel caso in cui conservi la detenzione materiale e diretta del bene. La Cassazione con l’ordinanza ha chiarito che per “detenzione materiale e diretta” si deve intendere la disponibilità dell’immobile all’uso personale (anche saltuario). La locazione e il comodato interrompono la possibilità di utilizzo diretto del bene (la detenzione è trasferita a terzi) e proprio per questo viene meno il diritto alle detrazioni fiscali residue.
Se chi ha sostenuto le spese di ristrutturazione può fruire del beneficio fiscale anche nel caso in cui l’immobile sia locato, lo stesso non avviene quando il diritto all’agevolazione viene acquisito con l’eredità: in questo caso, chiarisce la Corte di Cassazione, la detrazione spetta solo a chi ha un rapporto personale con il bene ereditato e non a chi lo sfrutta per un avere un ritorno economico.
La norma è incostituzionale?
Il ricorso da cui trae origine la decisione della Corte di Cassazione si basava anche sull’argomentazione secondo cui l’articolo 2, comma 5 della legge 289 apparisse incostituzionale visto che genera disparità di trattamento tra chi acquisisce un immobile per successione e chi lo acquista (in questo secondo caso, se c’è accordo con chi vende, il nuovo acquirente può subentrare nelle detrazioni fiscali). Secondo il ricorrente, quindi, l’erede sarebbe penalizzato rispetto all’acquirente.
I Giudici, però, precisano che la norma è del tutto ragionevole e ha una sua logica: il beneficio fiscale spetta solo all’erede che utilizza personalmente il bene. La Cassazione, inoltre, ha sottolineato anche che non si può invocare l’incostituzionalità di una norma ogni volta che quest’ultima non si adatta a quello che vorrebbe il contribuente. L’equità tributaria, secondo i Supremi Giudici, non deve essere ricercata nell’obbligo di estendere i benefici oltre quanto previsto dalla Legge.
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I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Il principio di diritto, come abbiamo visto, prevede che per usufruire delle detrazioni residue è necessaria la detenzione materiale e diretta dell’immobile per tutto il periodo di imposta di riferimento. L’erede, per avere diritto alle detrazioni residue deve mantenere l’immobile a sua disposizione, non può locarlo o concederlo in comodato d’uso gratuito.
L’Agenzia precisa che la detenzione dell’abitazione ereditata non deve sussistere necessariamente nell’anno in cui si apre la successione. Nella circolare 17/2023 le Entrate precisano che il nuovo proprietario di una casa ereditata posta in locazione “al termine del contratto di locazione o di comodato, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza”.
L’Agenzia ritiene che se nell’anno in cui è stata aperta la successione nessun erede detiene l’immobile (perché locato, ad esempio) per quell’anno la relativa quota di detrazione non spetta. Ma se negli anni successivi uno o più erediti acquisiscono la detenzione dell’immobile possono beneficiare delle eventuali quote annuali residue.
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