Bonus casa 2024: a chi spettano le detrazioni per ristrutturazione e mobili dopo la vendita

Nadia Pascale

5 Febbraio 2024 - 09:02

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Casa ristrutturata con i benefici delle detrazioni fiscali, a chi spettano bonus casa 2024 in caso di vendita dell’immobile? Le regole per ristrutturazioni e bonus mobili.

Bonus casa 2024: a chi spettano le detrazioni per ristrutturazione e mobili dopo la vendita

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul Bonus casa 2024 e in particolare risponde alla domanda: a chi vanno le quote residue delle detrazioni se l’immobile viene venduto? L’Agenzia delle Entrate individua due procedure diverse nel caso si tratti di detrazioni per ristrutturazione o di detrazioni relative al bonus mobili.
Vediamo nel dettaglio a chi spettano le detrazioni per ristrutturazione e quelle del bonus mobili dopo la vendita della casa.

Detrazioni per ristrutturazione: a chi spettano dopo la vendita

Le detrazioni non utilizzate relative a interventi di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio vengono trasferite all’acquirente con la vendita dell’immobile.
A meno che non venga stabilito diversamente nel rogito.
L’articolo 16-bis, comma 8 del TUIR stabilisce infatti che

In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Vendita immobile ristrutturato con Superbonus

Nel caso di ristrutturazioni con i benefici fiscali del Superbonus, si applicano regole diverse.

La prima cosa da sottolineare è che non vi sono limiti o divieti alla vendita dell’immobile ristrutturato con i benefici del Superbonus, anche effettuato con cessione del credito o sconto in fattura.

Con la nuova legge di Bilancio, a partire dal 2024, chi vende l’immobile ristrutturato prima di un arco temporale pari a 5 anni, alla fine dei lavori dovrà pagare le tasse su tutto il guadagno realizzato, se ha scelto lo sconto in fattura o la cessione del credito.
I cinque anni devono essere calcolati tra il termine dei lavori con il Superbonus e la data del rogito per la vendita dell’immobile.

Detrazioni per bonus mobili: a chi spettano dopo la vendita

Nel caso in cui le agevolazioni fiscali riguardino il bonus mobili trovano però applicazione regole diverse. Ricordiamo che il bonus mobili è comunque legato a opere di ristrutturazione, proprio per questo ci si attende lo stesso trattamento fiscale per le detrazioni. Non è però così.

In questo caso le quote residue del bonus mobili ed elettrodomestici rimangono in capo a chi ha sostenuto le spese e non possono essere cedute all’acquirente.

Lo ha specificato l’Agenzia delle Entrate in una risposta pubblicata sulla sua rivista telematica FiscoOggi, chiarendo la differenza tra le due misure agevolative in materia di trasferibilità delle detrazioni in caso di vendita dell’immobile.

In merito a tale disciplina non ha importanza se il bonus mobili sia concesso nell’ambito di una ristrutturazione edilizia con detrazioni al 50 per cento o in misura maggiore e se le due misure siano dunque strettamente collegate: il bonus mobili ed elettrodomestici ha un trattamento diverso.

Il bonus mobili consiste in una detrazione IRPEF che permette il recupero della metà della spesa sostenuta, entro il limite di 10.000 euro fino al 31 dicembre 2022.
Per il 2023 resta la stessa quota, cioè il 50%, ma si può usufruire su una spesa massima di 8.000 euro.

Ricordiamo, infine, per il 2024 l’ammontare massimo di spesa per il quale si può usufruire del Bonus mobili è di 5.000 euro.

Nel caso di vendita della casa, le regole sono diverse e occorre fare riferimento ai documenti di prassi dell’Agenzia per sapere a chi spettano le detrazioni del bonus mobili dopo la vendita dell’immobile.

La circolare 21/4 del 23 aprile 2010, a pagina 7 specifica che in caso di detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici

Il contribuente può continuare a usufruire delle quote ancora non utilizzate anche se, prima che sia trascorso l’intero periodo per usufruire del beneficio, l’abitazione oggetto degli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali si è fruito della detrazione a condizione necessaria per poter fruire della ulteriore
detrazione per l’acquisto dell’arredo - è ceduta

Con la circolare n. 17/2015, l’Agenzia chiarisce che questa regola vale anche nel caso in cui al rogito vengano trasferite all’acquirente le restanti quote della detrazione delle spese rientranti nel bonus ristrutturazione.

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