Bonus 200 euro, sito Inps non funziona: cosa succede?

Claudia Cervi

26/09/2022

25/10/2022 - 12:00

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Inps, sito in tilt per la domanda bonus 200 euro di autonomi e professionisti con partita iva. Pubblicate solo nel pomeriggio le istruzioni per l’invio della domanda. Vediamo tutti i dettagli.

Bonus 200 euro, sito Inps non funziona: cosa succede?

Il bonus 200 euro arriva anche ad autonomi e professionisti, ma non senza difficoltà. Dopo settimane di attesa, oggi 26 settembre è arrivato il momento di inviare la domanda online: tutti collegati alle 12:00, qualche minuto di attesa per accedere alla sezione delle Casse private, mentre il sito Inps non funziona.

Le Casse di previdenza privata avevano già confermato modalità e orari il 24 settembre, subito dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto interministeriale per l’attribuzione ai lavoratori autonomi del bonus una tantum di 200 euro previsto dal Decreto Aiuti bis. L’Inps ha tenuto i beneficiari col fiato sospeso per buona parte della giornata.

L’allarme è rientrato nel pomeriggio quando sono state pubblicate le istruzioni operative per presentare un’unica istanza per il bonus 200 con l’integrazione di 150 euro.

Bonus 200 euro: click day per le partite iva

Il bonus 200 euro previsto dall’articolo 33 del Dl 50/2022 diventa finalmente operativo. Tuttavia, il timore che l’invio delle domande fosse un click day ha fatto andare nel panico migliaia di partite iva che dalle 12:00 hanno cercato senza successo di collegarsi al sito dell’Inps. Più efficienti i portali delle Casse previdenziali private che hanno accolto le istanze a partire dalle ore 12:00 del 26 settembre.

La circolare Inps ha confermato che la misura è finanziata con una dotazione finanziaria di 600 milioni di euro, a cui si aggiungono i 412,5 milioni stanziati dal decreto legge 144/2022. Fermo restando che le domande verranno evase in ordine cronologico, non si tratta dunque di un click day e sarà possibile inviare la richiesta fino al 30 novembre 2022.

Bonus 200 euro: come richiederlo

Autonomi e professionisti iscritti alla Gestione separata Inps o alle Casse previdenziali private che nel 2021 hanno registrato un reddito complessivo inferiore ai 35mila euro possono richiedere il contributo una tantum previsto dal Dl Aiuti per contrastare il caro-bollette.

Per richiedere il bonus è necessario presentare la domanda all’ente di previdenza obbligatoria a cui si è iscritti, secondo le modalità e le istruzioni pubblicate dai singoli Enti previdenziali.

Più insidiosa la domanda da presentare all’Inps: per non sbagliare bisogna seguire le indicazioni contenute nella circolare 103/2022 e fare attenzione ad alcuni dettagli.

Dalla home page del sito Inps bisogna selezionare il servizio "indennità una tantum 200 euro - domanda". Si aprirà una pagina con un elenco di prestazioni corrispondenti alla categoria professionale di appartenenza: cliccando su «accedi» accanto alla propria categoria si aprirà la pagina per l’invio della richiesta.

Ai fini dell’accesso all’indennità occorre autodichiarare di non avere percepito nell’anno d’imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro (o di 20.000 euro per il contributo integrativo da 150 euro).

Servizio Indennità una tantum bonus 200 euro Servizio Indennità una tantum bonus 200 euro Inps

Nel caso di iscrizione a una cassa previdenziale privata e all’Inps, la domanda va presentata esclusivamente all’Inps.

Come verificare il requisito reddituale

La circolare Inps fornisce chiarimenti su come verificare il requisito reddituale richiesto per accedere al bonus:

  • inferiore a 35.000 euro nel 2021 per il bonus 200 euro
  • inferiore a 20.000 euro nel 2021 per il bonus 150 euro

Il valore reddituale da considerare ai fini del riconoscimento del bonus 200 euro e dell’integrazione da 150 euro prevista dal decreto Aiuti ter è quello del reddito complessivo, come rilevato nel modello “Redditi Persone fisiche 2022”, ottenuto come somma dei redditi al rigo RN1 colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale (rigo RN 2).

L’Inps precisa poi che nell’ambito dei contributi previdenziali effettivamente versati non devono essere computate le somme riconosciute dall’INPS a titolo di esonero contributivo.

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